Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2795 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 10^, n. 18, depositata l’8 aprile 2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe;

– che detta sentenza – pur dando atto della rituale notificazione e mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento – ne aveva rigettato l’appello contro sfavorevole decisione di primo grado, sul presupposto dell’illegittimità della cartella di pagamento impugnata, avente ad oggetto irpef, ilor e c.s.s.n. per l’anno 1994 e relative sanzioni, per motivi di merito attinenti all’accertamento;

– che l’intimato non si è costituito; osservato:

– che il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è manifestamente fondato;

– che, ai sensi del comma 3 della disposizione evocata, l’impugnazione di atto consequenziale è, invero, inammissibile per vizi dell’atto prodromico che sia divenuto definitivo ed incontestabile; ritenuto:

– che – pertanto e restando assorbito il secondo motivo – il ricorso va accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, posto che il rilievo in sede di legittimità dell’inammissibilità del ricorso introduttivo (per mancata impugnazione dell’atto prodromico), non dichiarata dal giudice del merito, comporta l’applicazione della previsione di cui all’art. 382 c.p.c., comma 3, trattandosi di ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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