Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27949 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27949 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA
gni ricorgo 25403-2010 proposto

da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F 80415740580,

in

persona del Ministro pro tempore rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI
12;
– ricorrente contro

2017

CANNIZZARO GIUSEPPE;
– intimato –

3238

Nonché da:
CANNIZZARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA,

C.SO DI

FRANCIA 197,

presso lo studio

Data pubblicazione: 23/11/2017

dell’avvocato ANTONELLA ANSELMO,

rappresentato e

difeso dagli avvocati IRENE CALOGERO, TERESA
PUNTILLO, giusta atto di costituzione e ricorso
incidentale in atti;
– ricorrente incidentale –

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F 80415740580,

in

persona del Ministro pro tempore rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI
12;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3105/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2010 R.G.N.
4222/06;
il P.M. ha presentato conclusioni scritte.

contro

Camera di consiglio del 12 luglio 2017. – n.26 del ruolo
RG n. 25403/10
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. 25403/2010

che con sentenza in data 19 luglio 2010 la Corte di Appello di Roma, riformando in
parte la sentenza del Tribunale della medesima città, ha condannato il Ministero della
Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di Cannizzaro Francesco, degli
emolumenti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, limitatamente agli anni accademici
1992-1993 e 1993- 1994 e più precisamente a corrispondere al Cannizzaro la
complessiva somma, già rivalutata di euro 32.201,09,maggiorata degli interessi
indicati in motivazione, nonché al pagamento del 50% delle spese del doppio grado
compensate per la restante metà;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Economia e delle
Finanze affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese il Cannizzaro con
controricorso;
che il Cannizzaro ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo,
cui ha resistito il Ministero con controricorso;
che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del terzo motivo e il rigetto nel resto il ricorso
principale e di dichiarare il ricorso incidentale inammissibile e in parte assorbito;
che è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. dal Cannizzaro;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso, il Ministero ricorrente denuncia la violazione dell’art.
345 c.p.c. e dell’ art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., affermando l’erroneità della decisione del
giudice di merito nella parte in cui ha ritenuto preclusa la questione di difetto di
legittimazione passiva;
2.

con il secondo motivo, il Ministero ricorrente deduce il proprio difetto di

legittimazione passiva e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’
i

RILEVATO

art. 2043 c.c., della legge n. 257 del 1991 e della legge n. 370 del 1999, nonché la
violazione delle direttive CEE n. 82/6, 362/75, evidenziando che rispetto agli obblighi
comunitari che impongono alla Repubblica Italiana l’individuazione dello strumento
normativo di recepimento, recante tempi, modalità e forme del recepimento
medesimo, vi sarebbe carenza di legittimazione passiva del singolo Ministero;
3. con il terzo motivo di ricorso il Ministero deduce la violazione dei principi in tema di

2043 c.c., omessa, insufficiente

o contraddittoria motivazione circa un fatto

controverso e decisivo per il giudizio, ritenendo eccessivo l’ammontare della
remunerazione quantificata dal giudice di merito sulla base dell’emolumento di cui al
d.lgs. n. 257/91; si duole che la Corte territoriale abbia, nella quantificazione delle
somme spettanti alla controparte, adottato criteri propri della condanna risarcitoria e
non di quella indennitaria ed invoca l’applicazione della legge n. 370 del 1999;
4. con il quarto motivo di ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043, 2946, 2947, 2948 c. c. ; artt. 1218 ss. c.c.; I. n. 257/91, I. n.
370/99, Direttive CEE 82/76, 362/75, ex art. 360 n. 3 c.p.c., affermando che il temine
di prescrizione avrebbe durata quinquennale, contestando l’adesione della Corte
territoriale all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
9147 del 2009) che, sul presupposto della natura indennitaria della pretesa economica
azionata dai medici specializzandi, ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale e
non la prescrizione quinquennale;
5. con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Cannizzaro deduce la violazione dell’art.
360 n. 3 e 5 c.p.c., affermando che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto prescritto
il diritto del Cannizzaro per gli anni 1989/90, 90/91 e 91/92, senza tener conto degli
atti interruttivi della prescrizione depositati; lamenta altresì errori di calcolo nella
quantificazione del dovuto;

1.1. e 2.1. il primo e il secondo motivo, possono essere trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione. Sulle questioni in esame, il collegio ritiene di dare
continuità al principio già affermato questa Corte, in fattispecie analoga, secondo cui
nell’ipotesi di “vocatio in ius” di un Ministero diverso da quello istituzionalmente
competente, allorché l’Avvocatura dello Stato – pur ricorrendo i presupposti per
l’applicazione dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 – non si avvalga, nella
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indennizzo per danni provocati da responsabilità senza colpa – violazione dell’art.

prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte
pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente
competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale
costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una
questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale
destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini
(Cass. n. 16104 del 26.6.2013); ne consegue la infondatezza dei primi due motivi di

3.1. il terzo motivo è fondato, ritenendo il collegio di dare continuità al principio
espresso da questa Corte in tema di diritto al risarcimento del danno, spettante ai
medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n.
82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n.75/362/CEE e n.
75/363/CEE, secondo il quale, l’applicazione del solo parametro di cui all’art.11 della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, è di per sè sufficiente a coprire tutta l’area dei
pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano
all’obbligo di trasposizione della direttiva comunitaria, salva la rigorosa prova, da
parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente ed
analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive
o di merito e di quelle istruttorie (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 14376 del 2015);

4.1. il quarto motivo è infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, ” in tema di responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive
comunitarie, la norma di cui all’art.4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo
la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine
quinquennale ex art. 2947 c.c., vale esclusivamente per i fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della
norma interpretativa, idonea a sottrarla al principio della irretroattività; ne consegue
che per i fatti anteriori alla novella opera la prescrizione decennale, secondo la
qualificazione giurisprudenziale nei termini dell’inadempimento contrattuale”(Cass. n.
1850 dell’8.2.2012); nella citata sentenza, poi ripresa dalla giurisprudenza successiva,
viene chiarito che il concetto di responsabilità contrattuale è stato usato dalle Sezioni
Unite n. 9147 del 2009 “nel senso non già di responsabilità che suppone un contratto,
ma nel senso – comune alla dottrina in contrapposizione all’obbligazione da illecito
extracontrattuale – di responsabilità che nasce dall’inadempimento di un rapporto
obbligatorio preesistente, considerato dall’ordinamento interno, per come esso deve
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ricorso;

atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell’obbligo
risarcitorio, secondo la prospettiva scritta nell’art. 1173 c.c. (Cfr., ex plurimis, Cass. n.
10813 del 2011);
5. l’unico motivo di ricorso incidentale non è meritevole di accoglimento: per quanto
riguarda la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., infatti, è privo della indicazione della
norma di legge che si assume violata, quanto alla censura relativa al vizio di

atteso che non riproduce il contenuto degli indicati atti interruttivi; le contestazioni in
ordine alla quantificazione delle somme dovute restano, poi, assorbite dalla
fondatezza del terzo motivo del ricorso principale;
6. sulla base delle esposte motivazioni, il ricorso principale deve essere accolto con
riferimento al solo terzo motivo e il ricorso incidentale deve essere respinto
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12.7.2017
Il Presidente
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Giuseppe Napoletano

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IV

motivazione, deve rilevarsene la inammissibilità, sotto il profilo dell’autosufficienza,

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