Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27948 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29658/2018 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Forlì, viale Matteotti

n. 115, presso lo studio dell’avvocato Rosaria Tassinari, che lo

rappresenta e lo difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 852/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Bologna, O.O. cittadino (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza del 22 ottobre 2016, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello lo straniero, che veniva, a sua volta, disatteso dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 852/2018, depositata il 26 marzo 2018. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente circa le ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, e rilevando la mancanza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.O. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, O.O. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto non credibile la narrazione dei fatti operata dall’appellante, circa il timore di vendette da parte dei complici del rapinatore da lui ucciso e di essere sottoposto ad un’ingiusta carcerazione. E ciò, sebbene l’istante avesse compiuto ogni sforzo ragionevole, al fine di precisare e di dettagliare la vicenda alla base della propria fuga dalla Nigeria.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione. Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019).

In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, per avere questi narrato una vicenda “dai contorni assolutamente stereotipati”, e del tutto non circostanziata in relazione “a persone luoghi e fatti specifici”. Per contro, non soltanto il motivo di ricorso è stato inammissibilmente – per le ragioni suindicate – dedotto come vizio di violazione di legge, e non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma esso si traduce in un’allegazione di circostanze di fatto, tese ad ottenere una rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

1.3. La censura, poichè inammissibile, non può, pertanto, essere accolta.

2. Con il secondo motivo di ricorso, O.O. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello abbia omesso di verificare la situazione socio-politica della regione di appartenenza, connotata da conflitti armati interni derivanti dallo scontro tra le forze governative ed il gruppo terroristico (OMISSIS), sulla base di fonti informative internazionali aggiornate, come richiesto dalla norma di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

2.2. Il motivo è fondato.

2.2.1. La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

1.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto espressamente (p. 3) del fatto che il richiedente aveva lamentato la non corretta valutazione della situazione socio-politica della Nigeria da parte del primo giudice, il quale aveva escluso la sussistenza di una violenza indiscriminata, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), bbene il conflitto tra i militari ed i gruppi armati di (OMISSIS) sia tutt’ora in corso in tutta la Nigeria, provocando la morte di centinaia di civili e la fuga dal Paese di milioni di persone.

1.2.3. Orbene, va osservato al riguardo che per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

1.2.4. Nel caso concreto, per contro, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che nell’ultimo anno la situazione di violenza, determinata dagli scontri tra i militari ed i gruppi armati di (OMISSIS), ha registrato “una attenuazione nel complesso rilevante” del conflitto interno al Paese, sicchè mancherebbe un pericolo attuale – in caso di rimpatrio forzato – per l’incolumità del richiedente, senza citare in alcun modo le fonti del proprio convincimento, in palese violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

1.3. Il mezzo va, pertanto, accolto.

2. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, concernente la protezione umanitaria, che va trattata solo ove vengano disattese le domande dirette ad ottenere gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass., 24/04/2019, n. 11261).

3. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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