Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27948 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 07/12/2020), n.27948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 455/2019 proposto da:

A.U., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Romiti,

elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Giuseppe ed

Alfredo Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30, giusta

procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di BOLOGNA n. 1317/2018,

pubblicata il 18 maggio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 18 maggio 2018, la Corte di appello di Bologna, ha rigettato l’appello proposto da A.U., cittadino proveniente dalla (OMISSIS), nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Bologna del 20 ottobre 2016 che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria.

2. Il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito perchè, ritornato da un trasporto di merci, aveva lasciato il camion ad un suo aiutante, il quale non sapendo guidare era finito dentro ad una abitazione ed aveva ucciso tre persone; che il titolare della ditta per la quale lavorava lo aveva ritenuto responsabile e che non si era rivolto alla polizia in quanto la Nigeria era un posto molto corrotto e così la polizia e sarebbe stato consegnato al direttore della ditta, politico e persona molto conosciuta.

3. La Corte di appello di Bologna ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente sull’incidente del camion e non plausibile la motivazione con cui aveva giustificato la sua decisione di non richiedere protezione alla polizia; non ha riconosciuto la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), non risultando provata l’assenza di protezione da parte delle forze dell’ordine statali, a fronte delle minacce di morte provenienti da soggetti privati e la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dello stesso decreto, alla luce delle fonti aggiornate al 2017; non ha ritenuto esistenti condizioni soggettive di vulnerabilità, alla luce anche del fatto che il ricorrente lavorava in Nigeria e lì aveva moglie, quattro figli, la madre, il fratello e la sorella.

4. A.U. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 16 e 46 della Direttiva 2013/32/UE; artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in quanto la Corte di appello, pur considerando credibili le minacce ricevute, aveva ritenuto che con riguardo al ruolo politico e sociale del direttore della ditta presso cui lavorava non fosse stato adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, non consentendo di valutare la mancanza di protezione da parte della polizia nigeriana.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di motivazione illogica e contraddittoria, con riguardo all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att. c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 6, nella parte in cui la Corte da un lato aveva affermato il rischio derivante dalle minacce da parte del direttore e dei parenti delle vittime e non negava che la polizia fosse percepita come corrotta e dall’altro aveva negato la sussistenza di un grave rischio del D.Lgs. n. 252 del 2007, ex art. 14, lett. b), concentrandosi soltanto sulla sussistenza del pericolo di essere materialmente consegnato dalla polizia al direttore.

2.1 Le censure, che vanno trattate unitariamente perchè connesse, sono inammissibili.

2.2 La valutazione in ordine alla credibilità della vicenda personale allegata dal cittadino straniero a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel caso in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., 7 agosto 2019, n. 21142; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340).

Il ricorrente, nel caso in esame, non ha prospettato tali vizi, peraltro non confrontandosi con le motivazioni poste a fondamento della decisione censurata dai giudici di secondo grado, che hanno ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente sull’incidente del camion e non plausibile la motivazione con cui aveva giustificato la sua decisione di non richiedere protezione alla polizia; mentre con specifico riferimento alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), hanno evidenziato che non risultava provata l’assenza di protezione da parte delle forze dell’ordine statali, a fronte delle minacce di morte provenienti da soggetti privati.

2.3 Quanto poi al dovere di cooperazione istruttoria del Giudice, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona e che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973). La Corte, oltre ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) valorizzando la specifica zona di provenienza del richiedente, ha comunque correttamente escluso la sussistenza del “danno grave” per debito scrutinio della fattispecie in relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), nella estraneità della situazione di conflitto privato dedotto al potere costituito, correttamente individuato quale necessario esito dell’esercizio dei poteri dell’apparato amministrativo-giudiziario, e quindi in una pena capitale o comunque destinata a tramutarsi, nella sua espiazione, in un trattamento inumano o degradante.

2.4 Questa Corte ha affermato che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i cosiddetti soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass., 1 aprile 2019, n. 9043).

2.5 In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività, non avendo indicato il ricorrente quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso e ciò a fronte della specifica motivazione della Corte di appello che ha affermato che la circostanza che la polizia venisse percepita dai nigeriani come una istituzione corrotta non comportava che il ricorrente, se si fosse presentato a un ufficio di polizia per chiedere protezione sarebbe stato consegnato al direttore della ditta presso la quale lavorava, tanto più che non era dato conoscere il ruolo politico-sociale di quest’ultimo nella città di (OMISSIS); con l’ulteriore considerazione, non censurata, che il ricorrente non aveva fornito tutte le informazioni in suo possesso e compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.

Ed invero, mentre il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato art. 3″ (Cass., 14 novembre 2018, n. 29358).

Ne consegue che la Corte territoriale non ha violato i suddetti principi, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituivano un ostacolo al rimpatrio nè integravano un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

2.6 Non sussiste nemmeno il dedotto vizio di motivazione che in base alla costante giurisprudenza di legittimità, ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).

Ed invero, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta dotata di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere il percorso logico – argomentativo che ha portato la Corte decidente a rigettare le tesi dell’odierno ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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