Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27947 del 23/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27947 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso 7751-2012 proposto da:
CASSA

NAZIONALE

PREVIDENZA

ASSISTENZA

DOTTORI

COMMERCIALISTI C.F. 80021670585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e
2017

difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3040

contro
CLERICI NINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 23/11/2017

GIORGIO ROMANO,

che

lo

rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ELISA NEMBRI, LUIGI CELLA,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega orale
Avvocato PANDOLFO ANGELO;
udito l’Avvocato MERCONE ROSA per delega orale
Avvocato NEMBRI ELISA.

di MILANO, depositata il 08/07/2011 R.G.N. 535/2009;

R.G. 7751/2012

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata 1’8.7.2011, la Corte d’appello di Milano confermava la
pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e

Antonio Ortolani, includendo, nella relativa base di calcolo, la media dei redditi
prodotti negli ultimi quindici anni, in luogo dei diciotto che ne aveva computati la
Cassa.
La Corte, in particolare, riteneva che, pur decorrendo la pensione da data successiva
all’entrata in vigore della I. n. 449/1997 (che, innovando rispetto al regime fissato
dalla I. n. 21/1986, aveva previsto che la decorrenza della pensione di anzianità
avvenisse con specifiche cadenze temporali previste all’art. 59, comma 8), la media
dei redditi da computare ai fini del calcolo della pensione dovesse essere individuata in
relazione al momento di maturazione dei requisiti assicurativo contributivi e di età
anagrafica utili ai fini della pensione, non potendo le aspettative del pensionato essere
pregiudicate dall’entrata in vigore di un regime di calcolo dei redditi peggiorativo nel
lasso di tempo intercorso tra la data dell’anzidetta maturazione e quella dell’effettiva
decorrenza della pensione. Contro tali statuizioni ricorre la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori commercialisti con tre motivi di censura illustrati
da memoria. Clerici Antonino resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 59, comma 20, I. n. 449/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur
decorrendo la pensione di parte controricorrente da data successiva all’entrata in
vigore della I. n. 449/1997 (che, innovando rispetto al regime fissato dalla I. n.
21/1986, aveva previsto che la decorrenza della pensione di anzianità avvenisse con
specifiche cadenze temporali – c.d. “finestre” – previste all’art. 59, comma 8), la media
dei redditi da computare ai fini del calcolo della pensione dovesse essere individuata
in relazione al momento di maturazione dei requisiti assicurativo-contributivi e di età
anagrafica utili ai fini della pensione.

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Assistenza dei Dottori commercialisti a riliquidare la pensione di anzianità in favore di

7751/2012

Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione dell’art. 38 Cost.,
er avere la Corte territoriale attribuito rilievo alle aspettative dell’assicurato
pensionando, nonostante che si controvertesse in materia di pensione di anzianità,
ossia di una prestazione che esulerebbe dalla disciplina di cui all’anzidetta disposizione
costituzionale.
3.-

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce omessa, insufficiente e

Corte di merito considerato che la domanda amministrativa (e giudiziale) concerneva
appunto la pensione di anzianità e non quella di vecchiaia.
4.- Ciò posto, il primo motivo è fondato. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di
fissare il principio secondo cui l’art. 59, comma 8, I. n. 449/1997 si applica, in forza
del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti alla Cassa odierna
ricorrente, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza, sicché pure in tal caso la decorrenza del trattamento anticipato di
anzianità in base alla regola delle c.d. “finestre” integra un elemento costitutivo del
diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di
decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l’insorgenza del diritto,
che l’assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione
e presentato la relativa domanda (Cass. n. 16532 del 2015, n.15878/2017, n.
15879/2017).
Segue da quanto sopra che, non potendo configurarsi alcun diritto al trattamento
pensionistico anticipato anteriormente alla maturazione della data di decorrenza
fissata dall’art. 59, comma 8, I. n. 449/1997, è con riferimento a detta data che deve
essere individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media
reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico, giusta le previsioni Regolamento
di disciplina del regime previdenziale della Cassa approvato il 14.7.2004. Né rileva in
contrario che l’assicurato avesse maturato già al 31.12.2004 i requisiti contributivi e di
età utili ai fini della pensione, giacché la disciplina propria di quest’ultima non può
individuarsi che con riferimento al tempo in cui l’assicurato viene in possesso di tutti i
requisiti di legge, ivi compresa la c.d. “finestra” riservatagli dal legislatore.
5.- Pertanto, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto,
la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va cassata e, non
apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il

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contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per non avere la

R.G. 7751/2012

etto della domanda proposta da Clerici Nino, nessun diritto potendo egli vantare ad
aver riliquidata la pensione effettuando il calcolo della componente reddituale sulla
base degli ultimi quindici anni di reddito sottoposti a contribuzione, stante la
decorrenza della pensione (1.7.2005:, cfr. sentenza impugnata, pag. 7) e la
previsione della Tabella B del Regolamento di disciplina cit. (riprodotta a pag. 4 del
ricorso per cassazione), che per le pensioni con decorrenza dal 1°.1.2005 fissa detto

6.- Tenuto conto che il principio dianzi esposto si è consolidato in epoca successiva
alla proposizione del giudizio di primo grado e dello stesso ricorso per cassazione, si
ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Clerici Nino.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.07.2017.

periodo in diciotto anni.

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