Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27946 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27946 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 18674-2012 proposto da:
MITTIGA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
RINALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO //
/

IARIA;
– ricorrente contro

COMUNE DI ARDORE, in persona del Sindaco pro tempore,
2017
3031

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI
STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
IERARDI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VINCENZO PISCIUNERI, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 23/11/2017

- contrari corrente e ricorrente incidentale avverso la
D’APPELLO

sentenza
di

REGGIO

n.

1678/2011
CALABRIA,

della CORTE
depositata

il

24/01/2012 R.G.N. 834/2009;

Camera di consiglio del 28 giugno 2017 – n. 40 del ruolo
RG n. 18674/2012
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. 18674/2012

che con sentenza in data 24 gennaio 2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva respinto la domanda di Bruno
Mittiga, il quale aveva dedotto di aver prestato servizio presso il Comune di Ardore
nell’ambito dei progetti di lavoro socialmente utile, con mansione formalmente di aiuto
vigile, ma di fatto di ausiliare del traffico ed aveva chiesto la conversione del suddetto
rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di
vigile e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive ed,

subordine, l’esclusivo

riconoscimento

in

del credito a titolo di differenze retributive

maturate per aver svolto di fatto mansioni di ausiliare del traffico;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Mittiga affidato a due motivi, al
quale ha opposto difese il Comune di Ardore con controricorso;
che il Comune di Ardore ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo;
che è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. dal Comune di Ardore;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso, il Mittiga denuncia vizio di motivazione ex art.

360 primo comma, n. 5 c.p.c., affermando che il giudice di merito avrebbe
fondato il proprio convincimento su documentazione estranea e diversa da
quella prodotta nel procedimento sottoposto al suo esame; lamenta in
particolare che, qualora fossero stati effettivamente valutati i verbali e le
delibere comunali dallo stesso prodotti, il rapporto tra il Mittiga e il Comune di
Ardore dal 1997 al 2007 sarebbe stato qualificato come “locatio operarum”, in
quanto il ricorrente non era stato impiegato in progetti di lavoro socialmente
utile, ma in attività quali la prevenzione e l’accertamento delle violazioni, la

RILEVATO

redfdzione e sottoscrizione di verbali di accertamento, i sopralluoghi igienico sanitari ovvero in attività istituzionali dell’ente svolte con le modalità proprie
del rapporto di lavoro subordinato;
2. con il secondo motivo di ricorso il Mittiga denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’ art. 36, comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001, alla luce della
direttiva europea n. 1999/70 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria

In particolare il ricorrente censura le statuizioni della Corte d’Appello e, in
primo luogo, l’affermazione secondo cui il contratto a tempo determinato nel
pubblico impiego non è suscettibile di conversione;
3. con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Ardore sostanzialmente
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., lamentando
l’erroneità della statuizione della Corte territoriale sulla compensazione delle
spese processuali;

1.1.

il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto privo della

trascrizione integrale dei verbali e delle delibere richiamate, nonché dei
progetti per lavori socialmente utili. Tale formulazione del motivo si presenta
carente sotto il profilo dell’ autosufficienza. Secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorrente che in sede di legittimità,
denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di mezzo
istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o
processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto di
prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato
dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, quindi,
delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per
cassazione , la S.C. deve essere mi grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito di sopperire con
indagini integrative (Cfr., ex plurimis, Cass. sez. 6 –

L n. 17915 del 2010).

Quanto al dedotto travisamento, poi, il collegio rileva che le statuizioni sono
state erroneamente impugnate sotto il profilo del vizio di motivazione,
2

motivazione (art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.)

curando, semmai, un errore revocatorio (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 19921
el 2012);
2.1.

il secondo motivo è infondato. L’istituto dell’assegnazione a lavori

socialmente utili (LSU) rappresenta, secondo la dottrina e la giurisprudenza,
uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione, soprattutto
giovanile. Esso nasce con una connotazione marcatamente previdenziale-

del 1997, poi modificata dal d.lgs. n. 81 del 2000, l’esecuzione di progetti
attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e da società miste)
attraverso il coinvolgimento di soggetti privi di occupazione a cui viene
riconosciuto un emolumento, prima denominato sussidio, che evoca la matrice
assistenziale dell’istituto, poi “assegno” , che mostra invece l’evoluzione verso
una forma di tirocinio/praticantato. L’occupazione temporanea nei suddetti
lavori non può qualificarsi come lavoro subordinato (Cfr. Cass. n. 22287 del
2014) essendo, siffatta natura, espressamente esclusa dall’art. 8 del d.lgs. n.
468 del 1997, poi riprodotto, negli stessi termini dall’art. 4 del d.lgs. n. 81 del
2000, i quali prevedono che l’utilizzazione dei lavoratori in questione “non
determina la instaurazione di un rapporto di lavoro”. Trattasi viceversa di un
rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l’amministrazione
pubblica beneficiaria della prestazione, l’ente previdenziale erogatore
dell’emolumento) di matrice assistenziale e con finalità formativa, diretta alla
riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Ne consegue che,
anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in
contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore , non si costituisce un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la
disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall’art. 2126 c.c. (In termini
Cass. n. 13472 del 2016);
la Corte territoriale, nel caso in esame, ha ritenuto, conformemente alla
qualificazione normativa della fattispecie e confermando la statuizione della
sentenza di primo grado, la sussistenza di un rapporto giuridico di natura
previdenziale derivante dall’assegnazione del Mittiga a lavori socialmente utili,
escludendo, sulla base delle emergenze documentali (art. 1 della convenzione)
3

assistenziale ed ha ad oggetto, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 468

e

Ila prova testimoniale, che fosse configurabile un rapporto di lavoro
ordinato con la pubblica amministrazione, tanto con riferimento anche alla

mancanza di una specifica censura sulla statuizione del giudice di primo grado
in ordine al “totale difetto di allegazione con riguardo alle mansioni di
collaboratore del vigile alle quali il ricorrente era tenuto in forza del progetto
LSU nel quale era inserito, non essendo state indicate in alcun modo le

l’oggetto degli stessi”. Ne consegue l’irrilevanza della Direttiva 1999/70 nel
caso in esame, atteso che, come precisato dalla Corte di Giustizia, sesta
sezione, nella sentenza Sibilio contro Comune di Afragola C-157-11, la clausola
2 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad
una normativa nazionale che prevede che il rapporto costituito tra i lavoratori
socialmente utili e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività
non rientri nell’ambito di applicazione del detto accordo quadro, qualora
(circostanza, che spetta al giudice di rinvio accertare) tali lavoratori non
beneficino di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti
collettivi o dalla prassi nazionale in vigore, oppure gli Stati membri e/o le parti
sociali abbiano esercitato la facoltà loro riconosciuta al punto 2 di detta
clausola (che offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre
al campo di applicazione di tale accordo quadro, i “rapporti di formazione
professionale iniziale e di apprendistato” nonché i contratti e i rapporti di
lavoro “definiti nel quadro di un programma specifico di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di
contributi pubblici”-sentenza Adelener, punto 57);
3.1. l’unico motivo di ricorso incidentale è infondato. Al procedimento in
oggetto si applica l’art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche
introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che consentiva la compensazione
delle spese processuali in presenza di ” giusti motivi”. Tali ultimi motivi sono
individuati nella sentenza impugnata nella qualità delle parti e nella peculiarità
della questione trattata;
4. per i motivi esposti, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono
essere respinti;
4

mansioni da assolvere, né la durata dei progetti a far data dal 1997, né

che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate,
endosi in ipotesi di reciproca soccombenza;
6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115

del 2002
P.Q.M.

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 giugno 2017.
Il Presidente
IL CP -LLIERE
Mari ia Giacoia

Gi eppe Napoletano

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

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