Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27946 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 21/12/2011), n.27946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. Elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avv.

Lojodice Oscar ((OMISSIS)), giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato;

avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce, depositato in

data 16 febbraio 2010;

sentita la relazione all’udienza del 5 dicembre 2011 del consigliere

dott. Pietro Campanile;

Sentito per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 16 febbraio 2010 la Corte di appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di C.L. della somma di Euro 7.200,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo (introdotto nel gennaio 1995 e conclusosi il 14 marzo 2008) relativo a una vertenza in materia di indennità di maternità. La Corte territoriale, in particolare, individuava in anni nove la durata non ragionevole del procedimento, tenendo anche conto dei rinvii richiesti dalle parti.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto, con il quale veniva disposta anche la compensazione delle spese processuali, propone ricorso la C., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

il primo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. è infondato. La determinazione del periodo ragionevole tiene conto della specificità della vicenda processuale ed è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo è di circa tre anni in primo grado e di circa due anni in appello, (cfr. Cass., Sez. 1, 24 settembre 2009, n. 20546; Cass., Sez. 1, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

il secondo motivo, con il quale ci si duole della compensazione delle spese processuali, è del pari infondato, in quanto del decreto impugnato la relativa statuizione è sorretta da esplicita quanto adeguata motivazione;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 sezione civile, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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