Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27946 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 07/12/2020), n.27946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14429/2015 proposto da:

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Francesca Covone, Prof. Giuseppe de Vergottini, e Cesare Caturani,

ed elettivamente domiciliati presso questi ultimi due in Roma, via

A. Bertoloni, n. 44, che la rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente fra loro, giusta procura speciale a margine della

prima pagine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Millenium S.n.c. di P.A. & C., nella persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Lucia Maggiolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la

persona dell’Avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di BOLOGNA n. 1790/2015,

depositata in data 2 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza del 2 maggio 2015, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’opposizione proposta dalla società Terna e ha determinato l’indennità della servitù di elettrodotto nella misura della stima amministrativa opposta (pari a Euro 98.220,00), ordinandone il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti con gli interessi legali dal 17 aprile 2012, calcolati sull’intera somma fino al 7 agosto 2012 e, dopo e fino al deposito del saldo, sulla differenza tra l’intera indennità e la somma già depositata.

2. La Corte di appello di Bologna ha ritenuto che i criteri di estimo propugnati dalla società Terna erano stati elaborati sotto normative abrogate ed erano stati superati dal criterio di comparazione del valore di mercato di prima e dopo l’imposizione della servitù, avuto riguardo alla concreta incidenza sul bene e alla sua destinazione; che anche se il fondo era composto da parti di tre diverse destinazioni urbanistiche, andava considerata l’unitarietà economico-produttiva del fondo che convinceva dell’incidenza della servitù e dell’opera pubblica sull’intero fondo e non solo sulle parti che ne erano attraversate, tenuto conto anche dell’ingombro fisico importante e delle obbligazioni e limitazioni dettate dal decreto di asservimento; quanto al prezzo, la valutazione del CTU era fondata su dati materiali, quali i valori unitari dei terreni e la potenzialità edificatoria dei fabbricati, la ricerca del mercato e la percentuale di deprezzamento spiegata dal rimarcato ingombro materiale e giuridico della servitù alle parti che più ne risentivano.

3. La Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato a cinque motivi.

4. La Millenium S.n.c. di P.A. & C. resiste con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 Cost., commi 2 e 3, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1 e art. 44, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere liquidato un’indennità superiore al valore di mercato del fondo asservito.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, comma 1 e art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere determinato il valore di mercato del fondo asservito con una errata applicazione del metodo sintetico-comparativo.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 44 e 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere indennizzato l’intero compendio immobiliare pur non ricorrendo un’ipotesi di espropriazione parziale.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del medesimo D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 e 43, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere liquidato l’indennità per la svalutazione dell’intero compendio immobiliare con il metodo differenziale senza dare alcun riscontro della svalutazione riconosciuta.

5. Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per carenza assoluta di motivazione.

5.1 Le esposte doglianze, che vanno trattate unitariamente perchè connesse, sono inammissibili.

5.2 In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass., 17 luglio 2014, 16368; Cass., 13 giugno 2007, n. 13845).

Sebbene, infatti, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisca un mezzo di prova in senso proprio, al quale le parti possono fare ricorso per sottrarsi all’adempimento degli oneri probatori posti a loro carico, ma uno strumento di valutazione preordinato ad un migliore apprezzamento di circostanze o elementi contraddistinti da peculiari risvolti tecnici, il giudice può avvalersene anche per l’acquisizione di dati il cui accertamento implichi il possesso di particolari cognizioni (c.d. consulenza percipiente), a condizione che le parti, entro i termini previsti a pena di decadenza per l’istruzione probatoria, abbiano provveduto all’allegazione dei fatti corrispondenti, ponendoli a fondamento delle rispettive domande o eccezioni (Cass., 10 settembre 2013, n. 20695; Cass., 13 marzo 2009, n. 6155).

Diversamente opinando, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 3 agosto 2017, n. 19427; Cass., 3 giugno 2016, n. 11482;

5.3 Ciò posto, nel ricorso non sono state adeguatamente specificate le modalità e i termini con cui le critiche svolte all’elaborato peritale sarebbero state avanzate nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello (fatti salvi i generici richiami alle osservazioni del CT alle pagine nn. 13, 15, 21 e 22, 26 del ricorso e ad una memoria depositata in data 9 aprile 2015) e le modalità di articolazione delle censure esposte non possono ritenersi idonee a soddisfare i requisiti di specificità, completezza e pertinenza prescritti dall’art. 366 c.p.c., la cui osservanza postula che dal motivo possano evincersi con chiarezza i capi della decisione in ordine ai quali si sollecita il controllo di legittimità e le violazioni ascritte al giudice di merito.

5.4 Ciò a fronte dell’ordinanza impugnata che, priva di riferimenti ai rilievi del consulente di parte della società ricorrente, ha affermato che:

– i criteri di estimo propugnati dalla società Terna erano stati elaborati sotto normative abrogate ed erano stati superati dal criterio di comparazione del valore di mercato di prima e dopo l’imposizione della servitù, avuto riguardo alla concreta incidenza sul bene e alla sua destinazione;

– anche se il fondo era composto da parti di tre diverse destinazioni urbanistiche, andava considerata l’unitarietà economico-produttiva del fondo che convinceva dell’incidenza della servitù e dell’opera pubblica sull’intero fondo e non solo sulle parti che ne erano attraversate, tenuto conto anche dell’ingombro fisico importante e delle obbligazioni e limitazioni dettate dal decreto di asservimento;

– quanto al prezzo, la valutazione del CTU era fondata su dati materiali, quali i valori unitari dei terreni e la potenzialità edificatoria dei fabbricati, la ricerca del mercato e la percentuale di deprezzamento spiegata dal rimarcato ingombro materiale e giuridico della servitù alle parti che più ne risentivano.

5.5 Fermo restando, quindi, il principio, pure richiamato dalla società ricorrente e affermato da questa Corte, secondo cui “allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte”, l’inadeguata prospettazione delle doglianze, con riferimento all’omessa indicazione delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio e delle critiche mosse dal consulente di parte, rende la censura inammissibile (Cass., 21 novembre 2016, n. 23637; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319).

5.6 Nè sussiste la censura motivazionale con riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con il conseguente corollario che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15486).

5.7 E ciò senza prescindere dall’ulteriore profilo di inammissibilità, avuto specifico riguardo al quinto motivo di ricorso, dato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874).

6. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controinteressati, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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