Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27945 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28916/2018 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 38,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 532/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Perugia, D.O. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza del 18 maggio 2017, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello l’immigrato, che veniva, a sua volta, disatteso dalla Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 532/2018, notificata il 30 luglio 2018. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento all’immigrato della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni di salute che lo avevano indotto ad abbandonare il suo Paese di origine.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso D.O. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato ad un solo motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, D.O. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso concedere al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragion umanitarie, nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità, connesse al diritto alla salute, che sarebbe soggetto ad un sicuro pregiudizio in caso di rientro del richiedente in patria, stante l’impossibilità di sottoporsi ivi a cure adeguate.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Il diritto alla protezione umanitaria non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, e/o alla quale andrebbe incontro in caso di ritorno in patria per l’impossibilità di vedersi ivi garantito il nucleo essenziale del proprio diritto alla salute (Cass., 21/12/2016, n. 26641; Cass., 23/11/2017, n. 28015; Cass., 23/02/2019, n. 4455).

1.2.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che la malattia della quale il richiedente è affetto – ernia addominale – non è grave, essendo stata trattata chirurgicamente con esito favorevole. Il motivo di ricorso si limita, per contro, a generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, senza allegare – con autosufficiente deduzione (art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4) quali fatti comprovanti la gravità delle patologie sofferte, la loro attuale sussistenza, l’impossibilità di curarle nel Paese di origine, e/o l’eventuale loro derivazione da violazione dei diritti umani sofferte in patria, abbia dedotto il ricorrente nel giudizio di merito.

1.3. La censura, pertanto, in quanto inammissibile, non può trovare accoglimento.

2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato. Essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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