Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27945 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 21/12/2011), n.27945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 9031 dell’anno 2011 proposto da:

S.M. Elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avv.

Lojodice Oscar ((OMISSIS)), giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato;

avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce, depositato in

data 29 settembre 2010;

sentita la relazione all’udienza del 5 dicembre 2011 del consigliere

dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. Pierluigi Pratis, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto depositato in data 16 febbraio 2010 la Corte di appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di S.M. della somma di Euro 5.000,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo (introdotto nel febbraio 1997 e conclusosi il 9 giugno 2008, data di presentazione del ricorso) relativo a una vertenza in materia previdenziale.

La Corte territoriale, in particolare, individuava, a fronte di una durata complessiva pari ad anni undici, mesi tre e giorni 12, in anni cinque la durata non ragionevole del procedimento.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto propone ricorso la S., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Amministrazione.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

il primo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. è fondato, per aver la corte territoriale attribuito rilievo ai rinvii richiesti dalle parti, così determinando un maggior periodo di durata ragionevole del giudizio, è fondato, in quanto il riferimento ai rinvii richiesti dalle parti (che nella specie sostengono di averli chiesti in attesa del deposito dell’elaborato peritale), in assenza di una specifica motivazione in merito ad una finalità meramente dilatoria e di un’opportuna considerazione del ruolo del giudice, appare generico e privo di decisiva rilevanza (cfr., soprattutto in motivazione, Cass., 25 gennaio 2008, n. 1715; Cass., 19 luglio 2010, n. 16838);

il secondo motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, è assorbito;

il decreto impugnato deve essere cassato, dovendo il giudice del rinvio accertare le ragioni dei singoli rinvii ed in ogni caso determinare se, ed in quale misura, essi siano da attribuire o meno a comportamenti dilatori delle parti, con riferimento, quanto ai primi, alla fondatezza o meno della circostanza relativa all’attesa del deposito della relazione peritale, e, quanto al periodo successivo, alla persistenza o meno di controversia circa la determinazione degli accessori del credito, con conseguente non computabilità nella durata non ragionevole della prosecuzione del giudizio dopo la risoluzione di ogni questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 sezione civile, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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