Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27945 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27945 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 7770-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;

sC2S

Data pubblicazione: 13/12/2013

- ricorrenti –

Contro
MASSARO BENIAMINO;
– intimato –

SEZIONE DISTACCATA di AIROLA, depositata il 22/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 07770 sez. M3 – ud. 05-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 130/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

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FATTO E DIRITTO

l. – Con sentenza depositata in data 22.2.2011 il Tribunale
di Benevento – Sezione distaccata di Airola rigettò l’appello
proposto da Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del

Beniamino Massaro il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione di energia elettrica.
2. – L’inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e
il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di
predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia,
in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di
somministrazione.
3 – Avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a.,
nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione
S.p.A. nonché Enel Servizio Elettrico s.p.a., quale
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa,
hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad otto
motivi.
L’utente intimato non ha espletato attività difensiva.
4 – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte si è già pronunciata, in varie occasioni, sui
temi oggetto del presente ricorso affermando che:

Il potere

normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità

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Giudice di Pace che l’aveva condannata a risarcire a

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per l’Energia Elettrica ed 11 Gas (A.E.E.G.) ai sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre
1995, n. 481, si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario

tramite l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al
comma 37 dello stesso art. 2 citato, possono in via riflessa
integrare, al sensi dell’art. 1339 cod. civ., il contenuto
dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via
derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione
che queste ultime siano meramente dispositive – e, dunque,
derogabili dalle stesse parti e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo
che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga
a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme
di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore
(Cass. 27.7.2011 n. 16401; da ultimo, con particolare
riferimento al presente ricorso trattandosi di questioni
sollevate negli stessi termini Cass. 20.12.2011 n. 27818).
Concludendo che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato
la modifica o integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione e, di

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margini di scelta sul “quando” e sul “quomodo”, le quali,

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riflesso, l’integrazione del contratti di utenza al sensi
dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice
risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola

contratto di utenza.
La giurisprudenza così formatasi è pienamente condivisibile
ed i principi enunciati possono essere posti alla base della
presente decisione di accoglimento del proposto ricorso.
Conclusivamente, il ricorso è accolto per quanto di ragione
sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi, e la sentenza è cassata.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
5 – Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia
necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel
merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per
ritenere che la domanda proposta dall’utente debba essere
rigettata. Al riguardo, la sua infondatezza emerge anche per
il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento
dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera
non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza,
l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.
Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché
è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di

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contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel

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diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è
stata decisa in modi opposti, come risulta anche da ricorsi
esaminati nella stessa odierna udienza, nei quali l’Enel era
convenuta.

soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo
ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti i successivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo la
causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
proposta da Beniamino Massaro. Compensa le spese dei gradi di
merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore
delle ricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione
liquidate in Euro seicento, di cui Euro quattrocento per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione seguono, invece, la

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