Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27945 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 13/10/2021), n.27945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4906-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO MITTICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2678/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata l’08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

in data 3 giugno 2010 l’Amministrazione finanziaria notificava a R.S. il diniego di condono riguardante i ruoli della liquidazione IVA, anno d’imposta 1996, per avere la parte contribuente, dopo aver pagato la prima rata di 61.836,54 Euro, pari all’80% del dovuto, omesso di pagare la seconda ed ultima rata pari al residuo 20%;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale della Calabria respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che la L. n. 289 del 2002, artt. 9-bis e 12, non prevedono per il perfezionamento della definizione il tempestivo versamento di tutti gli importi dovuti purché sia stata versata (come nel caso di specie) la prima rata (pari all’80% dell’importo dovuto), in quanto il condono si perfeziona nel momento in cui la parte contribuente versa appunto la prima rata. In assenza di una espressa previsione di inefficacia del condono, lo stesso pertanto è valido nei limiti degli importi pagati, salva la possibilità per l’amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo gli importi relativi alle rate successive non pagate, applicando agli stessi la sanzione del 30% delle somme non versate.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente si costituisce con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, in quanto il perfezionarsi del condono è condizionato all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato pagamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

“nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. civ. n. 20746 del 2010)” (Cass. n. 15653 del 2019);

la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12, costituisce una forma di condono clemenziale applicabile anche in materia di IRAP, sicché, essendo pienamente certo il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza (Cass. n. 21416 del 2016);

la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12, costituisce una forma di condono clemenziale applicabile in relazione a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo, sicché, essendo pienamente certo il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. n. 11669 del 2016);

“in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, e’, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 20746 del 2010; nello stesso senso Cass. n. 24316 del 2010, Cass. n. 104 del 2014).

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria non si è attenuta ai suddetti principi là dove – affermando che la L. n. 289 del 2002, artt. 9-bis e 12, non prevedono per il perfezionamento della definizione il tempestivo versamento di tutti gli importi dovuti purché sia stata versata (come nel caso di specie) la prima rata (pari all’80% dell’importo dovuto), in quanto il condono si perfeziona nel momento in cui la parte contribuente versa la prima rata in assenza di una espressa previsione di inefficacia del condono e che il condono pertanto è valido nei limiti degli importi pagati, salva la possibilità per l’amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo gli importi relativi alle rate successive non pagate, applicando agli stessi la sanzione del 30% delle somme non versate – ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego impugnato pur non avendo la parte contribuente provveduto a versare la seconda rata del condono.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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