Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27944 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27944 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 28656-2012 proposto da:
HYPPOCRATICA S.P.A. CASA DI CURA VILLA DEL SOLE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO
TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
CORBO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv(tQ

AGOSTINO

SALIMBENE, giusta delega in

atti;
– ricorrente –

2017
2995

contro

BASELICE MARIA ANTONIETTA C.F. BSLMNT63C47A128I;
– intimata –

avverso la sentenza n. 890/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 23/11/2017

di SALERNO, depositata il 30/08/2012 R.G.N. 777/2010.

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata
del 28 giugno 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle.
Rilevato che:
la Corte di appello di Salerno, sezione lavoro, con sentenza n. 890 del 2012, ha
rigettato l’impugnazione proposta da Hyppocratica S.p.a. Casa di Cura Villa del
Sole avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di
Baselice Maria Antonietta – assunta con due contratti a termine, nel 2002 e nel

personale assente per maternità, e in sostituzione di personale assente a vario
titolo – dichiarando la illegittimità del termine apposto ai contratti e l’esistenza
tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal
9.12.2002, con condanna della società al pagamento delle mensilità maturate a
far tempo dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino alla data del
ripristino del rapporto;

2003, per svolgere mansioni di infermiera professionale in sostituzione di

4ei

Hyppocratica S.p.a. Casa di Cura Villa del Sole ha proposto ricorso per cassazione
con due motivi, avverso detta pronuncia, deducendo ai sensi dell’art. 360,
comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., vizi di cui all’art. 23 della I. 56/1987, anche
successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1 del d. Igs. 368/2001 in relazione
all’art. 19 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie AIOP e
ARIS del 23/12/99, nonché di cui all’art. 32 co. 5 della I. 183/2010 e di ogni altra
norma e principio in materia di risarcimento del danno per illegittima apposizione
di termine al contratto di lavoro subordinato;
Baselice Maria Antonietta è rimasta intimata;
ritenuto che:
i motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati stante la loro stretta
connessione;
il primo motivo di ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte;
la Baselice è stata assunta – come affermato dalla sentenza gravata – con un
primo contratto a termine, decorrente dal 9 dicembre 2002 per la causale di cui
all’art. 19 del c.c.n.l. 1999 per il personale dipendente delle strutture sanitarie,
“per sostituzione del personale assente per maternità”, e con un secondo
contratto a termine decorrente dal 2 luglio 2003 avente causale “per sostituzione
di personale assente a vario titolo”;
3

con particolare riguardo alle ragioni sostitutive, la Corte Costituzionale con
sentenze n. 214 e n. 325 del 2009 e la Corte di Cassazione (Sez. L. n. 10346 del
2011; n. 1931 del 2011) hanno ritenuto che l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001,
tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare
esigenze di carattere sostitutivo, rende necessario che siano indicate, in maniera
sufficientemente particolareggiata, le ragioni della sostituzione di uno o più
lavoratori, il che implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei

dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del
rapporto, salvo che l’organizzazione produttiva del datore di lavoro sia
particolarmente complessa (Sez. L. n. 1576 e 1577 del 2010 ed altre successive,
di cui più di recente Sez. L n. 10068 del 2013), nel qual caso l’omissione relativa
al nome del lavoratore sostituito può essere ritenuta integrata da indicazioni, nel
testo contrattuale, del periodo di sostituzione, delle mansioni del lavoratore ed
altri elementi esplicativi;
nel caso di specie, nei contratti stipulati tra la società odierna ricorrente con la
Baselice, è dato rinvenire soltanto un vago e generico riferimento all’esigenza di
sostituire “personale assente per maternità” ovvero “personale assente a vario
titolo”, non avendo la Hyppocratica s.p.a. Casa di Cura Villa del Sole in alcun
modo dimostrato con precisione, anche in corso di causa, la reale sussistenza di
tali ragioni poste a base dell’assunzione a tempo determinato dalla Baselice;
nel caso di specie, inoltre, non è possibile, come compiutamente esplicitato dalla
sentenza impugnata, fare riferimento ai suddetti ulteriori elementi in funzione
integrativa, atteso che la società ricorrente “occupa 51 dipendenti, di cui 40 con
mansioni di infermieri” cosicché essa “non è affatto riconducibile nel novero delle
strutture aziendali complesse, in cui risulta particolarmente arduo, se non
addirittura impossibile, l’individuazione del lavoratore da sostituzione del
lavoratore da sostituire”;
la sentenza impugnata evidenzia, altresì, che non risultano specificate, né
dimostrate le ragioni, di carattere

“tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo” legittimanti l’apposizione del termine, in quanto nei contratti a
termine stipulati con la Baselice è possibile rinvenire soltanto un generico
riferimento all’esigenza di sostituire “personale assente per maternità” ovvero
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lavoratori da sostituire per garantire la trasparenza e la veridicità della causa

”personale assente a vario titolo” mentre dall’istruttoria svolta in prime cure “non
è emerso che la predetta società, sia nel dicembre del 2002 che nel luglio del
2003, presentasse carenze nell’organico dei propri dipendenti, dovute ad
assenze per maternità o per altre ragioni contingenti e transitorie” suscettibili di
legittimare l’assunzione a tempo determinato;
conseguentemente il primo dei motivi di ricorso deve essere rigettato;
è, viceversa, fondato il motivo di ricorso incentrato sull’art. 32, comma 5, della

2016, Sez. L., n. 13027 del 2017), che afferma l’applicabilità dello

ius

superveniens anche in sede di legittimità con l’unico limite di intervenuto
passaggio in giudicato della statuizione relativa alle conseguenze economiche
dell’accertata nullità della clausola di apposizione del termine;
nel caso di specie la sentenza gravata, pur facendo riferimento all’orientamento
giurisprudenziale favorevole all’applicabilità dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010
purché la questione relativa al risarcimento del danno da illegittima apposizione
del termine sia ancora oggetto di cognizione giudiziale, non ne trae le dovute
conseguenze, ritenendo che la statuizione di condanna della società datrice di
lavoro al pagamento, in favore della Baselice, delle mensilità maturate dalla data
di notifica del ricorso introduttivo della lite fino a quella di effettivo ripristino del
rapporto, non essendo stata investita da alcuna doglianza abbia acquistato
autorità di cosa giudicata e sia divenuta, pertanto, irrevocabile, mentre,
viceversa, l’orientamento da ultimo consolidato (si veda in particolare Sez. L n.
13027 del 2017) rende necessaria l’applicazione della detta norma a condizione
che il tema della sua applicabilità sia stato comunque posto dalla difesa della
parte, il che è avvenuto con la deduzione di specifico motivo di ricorso (il
secondo) e la società ricorrente ha chiesto in ogni caso, l’applicabilità della citata
norma, dovendosi escludere che al momento della proposizione del ricorso per
cassazione si fosse formato giudicato sulla questione relativa alla validità del
termine e stante la stretta connessione tra la detta questione e quella del
risarcimento del danno;
l’accoglimento del detto motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio della
sentenza impugnata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione,
affinché provveda all’applicazione dell’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010
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I. n. 183 del 2010, stante l’orientamento di questa corte (Sez. U. n. 21691 del

ed alla regolazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in riferimento all’art. 32 I. n. 183 del 2010, rigettato il primo
motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà
provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

sezione IV lavoro, in data 28 giugno 2017.

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