Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27944 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27944 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 2053-2008 proposto da:
ESTEKI GHOLAM ALI STKGLM56E09Z224P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 51, presso lo
studio dell’avvocato APERIO BELLA LEOPOLDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CURZI CORRADO;
– ricorrente contro

2013
2399

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE “TEMAR S.r.l.”;
– intimata
avverso

la 5entenza n.

449/2007 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 10/11/2007;

Data pubblicazione: 13/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 25.5.1996 Gholam Alì Esteki proponeva opposizione al d.i. 215/96 con il
quale su richiesta del fallimento Temar srl il Pretore di Ancona gli aveva ingiunto il
pagamento di euro 13.256,51 oltre spese.
parzialmente l’opposizione e

condannava l’opponente al pagamento di euro 9223,41, decisione riformata dalla Corte
di appello di Ancona, con sentenza del 10.11.2007 che respingeva l’appello
dell’opponente ed accoglieva l’incidentale del fallimento respingendo l’opposizione con
condanna alle spese, sul presupposto che il fallimento aveva assolto all’onere
sull’esistenza e sull’entità del credito sulla scorta di fatture, bolle di accompagnamento
e due ctu.
La decurtazione operata dal primo giudice per asseriti vizi non era dovuta perché i vizi
non erano mai stati denunziati.
Ricorre Gholam Alì Esteki con unico motivo, senza momento di sintesi, non svolge
difese controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano vizi di motivazione perchè la Corte di appello avrebbe ritenuto
dimostrato il credito dal concorso di prove documentali e testimoniali indicate in fatture,
bolle, deposizioni, interrogatorio formale del ricorrente e due ctu senza tenere conto del
preventivo contratto allegato al fascicolo dell’opponente.
Si riportano deposizioni e ctu.
Osserva questa Corte Suprema:

Con sentenza 478/2002 il Tribunale accoglieva

La sentenza impugnata ha ritenuto provato il credito sulla scorta degli elementi indicati,
criticati dall’odierno ricorrente sul presupposto che la fattura è solo un documento
contabile, la bolla non ha valore probatorio e le ctu non forniscono elementi.
Va , al riguardo, affermato che le deposizioni riportate in ricorso riconoscono le firme

indicano i criteri di valutazione.
Conseguentemente la fattura e gli ulteriori elementi acquisiti in fase di
cognizione sono elementi più che sufficienti ai fini della decisione.
La censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art.
360 n. 5 cpc deve essere intesa a far valere, a pena di inammissibilità comminata
dall’art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle
argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato
fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per
assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli
elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo
della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più
appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio,
interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai
possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma
stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe — com’è,
appunto, per quello in esame — in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni

sulle bolle anche se non sono in grado di indicare le quantità e che le ctu ampiamente

e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea
alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Né può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle
tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti

d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti — come è dato, appunto,
rilevare nel caso di specie — da un esame logico e coerente di quelle, tra le
prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé
sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perché sia rispettata la
prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116
CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di
tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di
fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le
prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.
Manca, peraltro, il momento di sintesi necessario , ratione temporis,
trattandosi di sentenza depositata il 10.11.2007.
All’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese per la
mancata costituzione del fallimento in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 14 novembre 2013.
Il consigliere estensore

il Presid
Ilari° Giudiziario
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 13

DiC. 2013

significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza

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