Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27944 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 13/10/2021), n.27944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1562-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6971/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, presentato da P.S., socio della PEP s.n.c. di P.S. E P.A., cancellata dal registro delle imprese in data 28 marzo 2011, avverso un avviso di accertamento notificatogli in data 2 settembre 2013 – relativo ad IRPEF e avente ad oggetto il recupero a tassazione del maggior reddito di partecipazione nella suddetta società in relazione all’anno d’imposta 2008: in particolare il giudice di primo grado osservava che l’accertamento nei confronti della società doveva considerarsi nullo in virtù del fatto che, per effetto del D.Lgs. n. 6 del 2003, è sufficiente la cancellazione dal registro delle imprese a determinare l’effetto costitutivo dell’estinzione della società conseguendone, per nullità derivata, la nullità dell’avviso di accertamento nei confronti del socio;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che l’accertamento nei confronti della società, da cui logicamente deriva quello oggetto di causa, doveva considerarsi nullo in virtù del fatto che, per effetto del D.Lgs. n. 6 del 2003, è sufficiente la cancellazione dal registro delle imprese a determinare l’effetto costitutivo dell’estinzione della società.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nonché dell’art. 2909 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente statuito che, attesa l’asserita nullità del presupposto accertamento societario, dovesse necessariamente scaturire la nullità anche di quello a carico del socio per i suoi redditi personali: nella specie tuttavia per un verso il ricorso riguardante l’accertamento societario è pendente dinanzi a questa Corte, e quindi non vi è alcun giudicato, e, per un altro verso, data l’indiscutibile esistenza dell’avviso di accertamento nei confronti della società, notificato anche a P.S., questi era stato comunque informato della rettifica a carico della società PEP s.n.c. di cui era socio;

con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, nonché degli artt. 2291,2312,2495 c.c., in quanto nelle società di persone i soci sono illimitatamente responsabili per i debiti della società anche dopo che questa sia stata cancellata dal registro delle imprese.

Deve preliminarmente rilevarsi che, secondo questa Corte:

nel processo tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c., nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (Cass. n. 16362 del 2020);

in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 16730 del 2018).

Poiché nel presente procedimento, al contrario di quello che la difesa erariale ha dedotto essere pendete dinanzi a questa Corte ma che si è concluso con ordinanza n. 12758 del 2020, di cassazione con rinvio, non ha partecipato al giudizio l’altro socio della PEP s.n.c., P.A., deve rilevarsi d’ufficio la nullità dell’intero giudizio in virtù del litisconsorzio necessario tra i due soggetti e la conseguente lesione dell’integrità del contraddittorio, non avendo il contribuente dedotto con l’originario ricorso questioni personali.

L’esito del giudizio rende del tutto superfluo esaminare i motivi di ricorso per cassazione proposti dal ricorrente.

In estrema sintesi, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con rimessione delle parti avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

 

 

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