Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27944 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 07/12/2020), n.27944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.L., rappr. e dif. dall’avv. Luigi Mughini,

luigi.mughini.firenze.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio,

in Firenze, via Francesco Puccinotti n. 45, come da procura spillata

in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Firenze 16.11.2018, n.

2648/2018, in R.G. 3139/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 4.11.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. C.L. impugna la sentenza App. Firenze 16.11.2018, n. 2648/2018, in R.G. 3139/2017 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza 13.11.2017 del Tribunale di Firenze che a sua volta aveva rigettato l’impugnazione del provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. premesso che il gravame era circoscritto alla sola questione della protezione umanitaria, la corte ha ritenuto che: a) nel caso, dovesse trovare applicazione la nuova normativa di cui al D.L. n. 113 del 2018, nella parte in cui, abrogando il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al art. 5, comma 6 T.T. 286/1998 ed in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ha introdotto altre ipotesi tipizzate di concedibilità, alla stregua di permesso speciale, conseguentemente assumendo portata di norma preclusiva alla relativa domanda; b) anche secondo la precedente disciplina, era comunque infondata la richiesta di protezione umanitaria, tenuto conto dei documenti tempestivamente introdotti in causa, e dunque senza rilievo per quelli prodotti dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, mancando un rilevante ed effettivo inserimento socio-lavorativo del richiedente in Italia;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, norma erroneamente ritenuta abrogatrice della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, sin dalla sua emanazione, dunque con effetti anche per le domande pendenti;

2. con il secondo motivo si contesta la mancata concessione della protezione umanitaria, anche ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in rapporto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che per vizio di motivazione, avendo erroneamente omesso la corte di esaminare la complessiva situazione personale del richiedente, il suo percorso d’integrazione e la condizione del Paese di origine;

3. il primo motivo è fondato alla stregua del principio, fissato da Cass. s.u. 29459/2019, per cui “il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.”;

4. quanto al secondo motivo, di necessario esame stante la duplice ratio decidendi della pronuncia denegativa della protezione umanitaria, la sua fondatezza promana dalla omessa valutazione comparativa condotta dalla corte; essa, in particolare, svalutando il solo fattore dell’integrazione sociale in Italia, ritenuta insufficiente, non ha dato conto di ogni altro polo di raffronto (ad iniziare dalla situazione di menomazione dei diritti fondamentali cui era esposto il ricorrente in caso di rientro) anche alla luce della sua rappresentata condizione di emarginazione iniziale e altresì della analoga ipotizzata regressione ove rimpatriato;

il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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