Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27943 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27943 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 18321-2012 proposto da:
PAPANDREA REMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO PANCI, rappresentato e
difeso dall’avvocato DOMENICO MAIO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2017
2994

EQUITALIA SUD S.P.A. (già Equitalia Etr S.p.A), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO CONTI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 23/11/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 6/2012 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/01/2012 R.G.N.

587/2010.

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non
partecipata del 28 giugno 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle.
Rilevato che:
la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, con sentenza
pubblicata il 31 gennaio 2012, ha rigettato l’appello, proposto da Remo

rigetto della domanda del Papandrea, dipendente di Equitalia Etr s.p.a.,
di inquadramento nella categoria dei quadri, III livello retributivo, in
forza dell’art. 2103 c.c. ed ai sensi del c.c.n.l. del 12 dicembre 2001 a
decorrere dal 11 aprile 2001 o dal 12 dicembre 2001;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Remo
Papandrea, con due motivi, di cui il primo ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 6,
22 e 74 c.c.n.l. del 12 dicembre 2001 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. ed
il secondo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.c. in relazione agli artt.
2103 c.c., 91 del d.P.R. n. 43 del 1988 e 18 del c.c.n.l. del 12 luglio
1995;
la E.t.r. s.p.a. ha resistito con controricorso;
ritenuto che la sentenza impugnata ha affermato che l’art. 74 c.c.n.l. del
12 dicembre 2001, nell’introdurre la nuova categoria dei quadri direttivi,
nel settore del credito, non è entrato in vigore lo stesso giorno della
stipulazione (dello stesso c.c.n.I.), bensì il 30 giugno 2002, in quanto
con la stipula del detto c.c.n.l. le parti concordavano la soppressione
della IV area professionale e della categoria dei funzionari e creavano con l’art. 74 cit. – la categoria dei quadri direttivi, articolandola in
quattro livelli retributivi, e lo stesso art. 74, ai commi 11, 12 e 13,
precisava che entro 90 giorni dalla stipula del c.c.n.l. si sarebbe
proceduto a incontro sindacale per verificare le condizioni di applicabilità
immediata della normativa sui quadri direttivi ovvero per disporre un
eventuale rinvio dell’applicazione, precisando che in ogni caso
3

Papandrea, avverso la sentenza del Tribunale di Locri, parimenti di

l’applicazione della nuova disciplina sarebbe dovuta avvenire entro il 30
giugno 2002 e fino alla data fissata a livello aziendale per l’introduzione
del nuovo sistema avrebbero continuato a trovare applicazione le
disposizioni contrattualcollettive previste per la quarta area
professionale e per il personale direttivo, ossia i c.c.n.l. del 12 luglio
1995 e quello del 17 luglio 1995 e che, avendo avuto esito negativo

soltanto il 30 giugno 2002 e pertanto solo da detta data rilevava lo
svolgimento di fatto delle mansioni di cui dell’art. 74 per l’accesso alla
categoria dei quadri direttivi, III livello retributivo e che, con riferimento
alla domanda subordinata di riconoscimento della IV area professionaleIl livello retributivo, la titolarità della qualifica di collettore, era nel caso
insussistente, non avendo il Papandrea allegato e tantomeno dimostrato
di essere titolare della relativa patente, di cui all’art. 91 del d.P.R. n. 43
del 1988;
con riferimento al prospettato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. in relazione all’art. 20103 c.c. ed all’art. 74 c.c.n.l. del 12 dicembre
2001, lo stesso è infondato, avendo la sentenza impugnata
correttamente interpretato il testo contrattualcollettivo e segnatamente
l’art. 74 del c.c.n.l. del 12 dicembre 2001, evidenziando che
effettivamente esso, in carenza della fissazione di una data diversa a
seguito di incontro sindacale, era entrato in vigore soltanto il 1 luglio
2002, con conseguente irrilevanza del periodo di svolgimento delle
mansioni che avrebbero consentito al Papandrea di accedere alla
categoria dei quadri direttivi, trattandosi di un lasso temporale (dal 11
aprile al 31 dicembre 2001) ricadente integralmente nell’ambito di
vigenza del c.c.n.l. del 12 luglio 1995, in forza della norma transitoria di
cui allo stesso c.c.n.l. del dicembre 2001;
in relazione alla domanda subordinata di inquadramento nella IV area
professionale, III livello retributivo, del c.c.n.l. del 12 luglio 1995, il
motivo, pure prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in
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l’incontro sindacale del 27 giugno 2002, l’art. 74 era entrato in vigore

relazione all’art. 2103 c.c. ed alla normativa contrattualcollettiva è
inammissibile, in quanto non risulta allegato il testo dell’art. 18 del
c.c.n.l. del 12 luglio 1995, relativo alla declaratoria della quarta area
professionale, che, in tesi del ricorrente, fonderebbe il diritto alla detta
qualifica superiore pure in assenza della patente di collettore,
correlandolo allo svolgimento di fatto di attività di particolare

III area professionale in unità operative o nuclei di lavoro di significative
dimensioni, essendosi il ricorrente semplicemente limitato a riportare il
testo del detto art. 18 c.c.n.l. del luglio 1995, senza specificare in quale
fase processuale il testo contrattuale fosse stato depositato ed avendo
soltanto dedotto – in calce al ricorso di legittimità – che il testo del c.c.n.l.
del 12 luglio 1995 sarebbe stato prodotto successivamente (si veda
Cass. n. 15437 del 2014: “l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi
dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., di depositare, a pena di
improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di
strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui
all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione
dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione,
della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano
principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto
collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell’elenco
degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta,
presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio che lo contiene,
risultando forniti in tal modo alla S. C. tutti gli elementi per verificare
l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito”
successive n. 4350 del 2015 e n. 195 del 2016);

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e le

coordinamento o controllo su altri lavoratori appartenenti alla IV o alla

il ricorso deve, quindi, per quanto esposto, essere rigettato, con onere
delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, sul ricorrente;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese

200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
sezione IV lavoro, in data 28 giugno 2017.

di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00, di cui euro

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