Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27943 del 13/12/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27943 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31549-2007 proposto da:
D’INCECCO GIUSEPPE DNCGPP31E28G482L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso
lo studio MARCO GARDIN, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI PAOLO MASSIMO;
– ricorrente contro
COSENTINO SERGIO p.iva 002100840682, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo
studio dell’avvocato MUSCARITOLI STEFANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI BENEDETTO
FEDERICA;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 13/12/2013
avverso la sentenza n. 642/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 11/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
deposita in udienza sent.Corte di Appello L’AQUILA n °
553/08;
udito l’Avvocato SARDINI Paolo, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato Federica DI BENEDETTO
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto
del ricorso; in merito al deposito della sent.
C.APPELLO chiede termine ai sensi art.384 cpc;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udito l’Avvocato DI PAOLO Massimo, difensore del
Rilevato che :
alla udienza di discussione del 13 novembre 2013 la difesa del
ricorrente ha depositato sentenza della Corte di appello di
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e alla
proposizione del ricorso per cassazione invocandone
l’efficacia di giudicato nel presente giudizio;
in considerazione della natura del giudicato esterno, la
produzione del documento deve ritenersi ammissibile;
la difesa del resistente ha chiesto termine;
P.Q.M.
Assegna al resistente, ex art. 384 cod. proc. civ.,
termine, con decorrenza dalla comunicazione della presente
ordinanza, di
gg.
60 per osservazioni. Rinvia la causa a
nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2013
Il JPrII3 idente
L’Aquila resa fra le parti( dep. il 15 luglio 2008)- formatasi