Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27943 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 13/10/2021), n.27943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38492-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO FIORENTINO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 3788/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso la cartella di pagamento con la quale, all’esito di un controllo, non veniva riconosciuto un credito IVA che sarebbe stato maturato nell’anno 2013: in particolare l’Agenzia affermava che, poiché la società aveva omesso due dichiarazioni IVA consecutive, sarebbe stata preclusa alla stessa la possibilità di chiedere il rimborso sulla base di una dichiarazione integrativa;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che i giudici di primo grado avevano adeguatamente motivato in ordine all’effettiva esistenza del credito IVA sulla scorta dell’ampia documentazione allegata agli atti del giudizio: non soltanto il modello IVA 2014 (per l’anno 2013) ma anche i registri IVA e le liquidazioni periodiche degli anni 2013 e 2014, documentazione non contestata dall’Ufficio, che si era limitato ad affermare che l’inesistenza del credito IVA vantato dalla contribuente sarebbe stata provata tramite le dichiarazioni degli anni antecedenti che evidenziavano una posta debitoria e non a credito per l’IVA. Argomentazione, questa, non condivisa dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui atteso che il credito per IVA sorge, come prevede la legge, dalla liquidazione delle operazioni soggette ad IVA effettuate in uno specifico anno di imposizione senza che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che in un altro anno il contribuente fosse tenuto al pagamento dell’IVA a debito, cosicché i giudici di primo grado non avevano affatto omesso la valutazione della documentazione allegata dall’Ufficio, ma l’avevano correttamente ritenuta inconferente proprio perché relativa ad anni antecedenti e diversi da quello per cui è causa. Parimenti infondata era la doglianza con la quale l’Agenzia lamentava che la società avrebbe perso il diritto alla detrazione in quanto la stessa aveva omesso due dichiarazioni IVA consecutive dal momento che il curatore fallimentare, in data 30 settembre 2014, aveva trasmesso il modello IVA 2014 (relativo all’anno 2013) compilando inizialmente solo il quadro VA con codice attività e, in data, 21 settembre del 2015, inviava il modello IVA 2014 – anno 2013 integrativo, dal quale emergeva il credito IVA di 564.802,00 Euro. Doveva dunque escludersi che si vertesse nell’ipotesi di due dichiarazioni omesse atteso che la cd. dichiarazione in bianco era stata successivamente integrata dalla curatela.

Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, in quanto il semplice generico riferimento alla documentazione prodotta dalla società rende la suddetta sentenza inevitabilmente viziata, per motivazione apparente, alla luce delle puntuali e specifiche contestazioni dell’Ufficio.

Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto si risolverebbe nella richiesta di un riesame nel merito: il ricorso infatti lamenta la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e le motivazioni di merito addotte dall’Ufficio sono dirette a dimostrare la carenza assoluta della motivazione, non la sua insufficienza né tanto meno a mettere in discussione il merito della causa, tanto è vero che, se la doglianza del ricorrente fosse accolta, questa Corte dovrebbe cassare con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo giudizio di merito.

Nel merito il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti:

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, sì concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);

in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale ha svolto una motivazione ampiamente al di sopra del minimo costituzionale là dove – affermando che i giudici di primo grado hanno adeguatamente motivato in ordine all’effettiva esistenza del credito IVA sulla scorta dell’ampia documentazione allegata agli atti del giudizio (non soltanto il modello IVA 2014 per l’anno 2013 ma anche i registri IVA e le liquidazioni periodiche degli anni 2013 e 2014) e non contestata dall’Ufficio, evidenziando in maniera specifica e analitica i motivi in virtù dei quali ha ritenuto l’effettiva esistenza del credito IVA come sopra riferito, ha svolto dei ragionamenti chiari, lineari e pertinenti, rispondendo in maniera ordinata e coerente alle doglianze di merito dell’Ufficio.

Del resto, quanto in particolare alla doglianza dell’Ufficio relativa alla genericità della motivazione in relazione alla specificità delle contestazioni dell’Ufficio stesso, ha affermato questa Corte che, nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell’eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass. n. 26764 del 2019).

Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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