Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27942 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6907/2018 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in Roma Via Pietro Mascagni 186

presso lo studio dell’avvocato Pitorri Jacopo Maria che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 da Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Trieste, A.N.,c ledeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza del 14 marzo 2017, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello lo straniero, che veniva, a sua volta, disatteso dalla Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 768/2017, depositata il 16 ottobre 2017. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non sussistente, nella zona di provenienza del richiedente, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e non essendo state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso A.N. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a quattro motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, A.N. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 2511 del 2007, artt. 14 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di verificare la situazione socio-politica della regione di appartenenza, sulla base di fonti informative internazionali aggiornate, come richiesto dalla norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 succitata.

1.2. Le censure sono inammissibili.

1.2.1. La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

1.2.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha rilevato che l’istante ha allegato di avere lasciato il proprio Paese esclusivamente per ragioni di carattere economico, non prospettando in alcun modo, nè la sussistenza di persecuzioni per motivi politici e soprattutto religiosi, essendo il (OMISSIS) (regione di provenienza del medesimo) connotato unicamente da conflitti etnico-religiosi, nè situazioni di violenza generalizzata. Il motivo di ricorso si limita, per contro, ad una generica deduzione circa la violazione del suddetto obbligo informativo, senza alcuna specifica contestazione delle suindicate statuizioni della sentenza impugnata (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

1.3. Le doglianze, poichè inammissibili, vanno, pertanto, disattese.

2. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, A.N. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il ricorrente censura l’impugnata sentenza per non avere la Corte d’appello concesso al medesimo neppure la protezione umanitaria, sebbene sussistessero le condizioni di vulnerabilità del richiedente, richieste dalla normativa di riferimento, ed il medesimo non avesse commesso alcun reato grave, tale da porre in pericolo la sicurezza dello Stato ospitante.

2.2. Le censure sono inammissibili.

2.2.1. La Corte d’appello ha affermato che il richiedente, per un verso, non ha allegato la sussistenza di ragioni concernenti la situazione socio-politica del paese di origine, con riferimento ad eventuali violazioni dei diritti fondamentali, in alcun modo dedotte dallo straniero, per altro verso, non ha allegato specifici elementi neppure con riferimento alla sua integrazione in Italia, non essendo sufficiente, a tal fine, l’allegazione di un lavoro stagionale e provvisorio, quale quello di raccolta dell’uva. Per il che il giudice d’appello ha correttamente effettuato – secondo l’insegnamento di questa Corte – una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., 23/02/2018, n. 4455). Ed il motivo è, per un verso, assolutamente generico, concretandosi in mere enunciazioni di principio sulla forma di protezione in esame, per altro verso, laddove fa sostanzialmente leva esclusivamente sulla mancata commissione di gravi reati, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.2.2. Le censure vanno, pertanto, disattese.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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