Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27942 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27942 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA
sui ricorso ign39-2012 propusLo da;

DALLE VEDOVE NELLO EREDI DI DALLE VEDOVE ANTONIO
S.N.C., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio
dell’avvocato BARBARA PICCINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROBERTO PADOVANI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

2982

CHIRTOACA ION;
– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 23/11/2017

Jdi VENEZIA, depositata il 04/06/2012 R.G.N. 673/2009.

RG 16039/12

RILEVATO

Che con ricorso depositato 1’11.12.2007,

Chirtoaca Ion adiva il

Tribunale di Verona, esponendo che aveva lavorato per la società Dalle
Vedove Nello Eredi s.n.c. con mansioni di autista dal 20 aprile 2006 al
dicembre 2006, lamentando che la società non gli aveva consegnato
copia dei dischi cronotachigrafici da lui richiesti; conseguentemente

costituiva la società Dalle Vedove Nello Eredi di Dalle Vedove Antonio
s.n.c., chiedendo il rigetto della domanda in quanto al momento della
notificazione del ricorso era già decorso un anno dalla cessazione del
rapporto.
Che con sentenza n.416\09 il Tribunale rigettava la domanda
evidenziando che ai sensi dell’art. 14 Reg. Cee n. 3280\85 il
dipendente aveva diritto al rilascio di copia autentica dei dischi
cronotachigrafici e correlativamente il datore di lavoro era obbligato a
conservarli per un anno, per cui l’obbligo di conservazione veniva meno
decorso tale lasso di tempo; il giudice rigettava altresì la domanda di
risarcimento del danno formulata in via subordinata all’udienza di
discussione, in quanto rilevava che nessuna prova dell’esistenza di
danno era stata fornita.
Che avverso tale pronuncia proponeva appello il Chirtoaca; resisteva la
società.
Che con sentenza depositata il 4.6.2012, la Corte d’appello di Venezia
accoglieva il gravame, condannando la società a consegnare al
lavoratore copia dei fogli di registrazione dei fogli di registrazione dei
cronotachigrafi dei mezzi guidati dal lavoratore dal 20.4.06 al dicembre
2006.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società,
affidato a tre motivi, mentre il Chirtoaca è rimasto intimato.

CONSIDERATO
Che la società ricorrente denuncia, con i te motivi, la violazione e\o
falsa applicazione del’art. 14 Reg.UE n.3281\85; la violazione dell’art.
100 c.p.c. in materia di interesse ad agire e l’omessa e insufficiente
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chiedeva che la società fosse condannata alla consegna degli stessi. Si

RG 16039/12

motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia,
lamentando in sostanza che la sentenza impugnata aveva confuso
l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con l’interesse materiale ad
ottenere la documentazione in questione; che l’art. 14 Reg.UE
prevedeva la conservazione per un anno di tali documenti, sicché dopo
l’anno tali documenti potevano essere anche distrutti; che anche

l’anno (il 16.1.07), il successivo decorso di un lasso temporale
ultrannuale esimeva la società dalla consegna di tale documentazione.
Che i motivi, esaminabili congiuntamente per ragioni di connessione,
sono infondati, stabilendo l’art. 14 del Regolamento Cee (ora U.E.) che:
“Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente
di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali
fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire
eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del
controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un
modello omologati atti ad essere utilizzati nell’apparecchio montato a
bordo del veicolo” comma 1; al comma 2 precisa che: “L’impresa
conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di
almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai
conducenti interessati che ne facciano richiesta”.
Che nella specie è pacifico che il lavoratore abbia fatto richiesta di tali
documenti (secondo la sentenza impugnata peraltro connessa
all’esercizio di suoi diritti di natura retributiva, e dunque correlati ad
uno specifico interesse ad agire, come da tentativo obbligatorio di
conciliazione conclusosi il 12.4.07 -accertamento contestato solo
genericamente e senza ausilio di alcuna documentazione da parte
dell’odierna ricorrente) il 16.1.07, e dunque non solo entro l’anno dalla
cessazione del rapporto, ma assai tempestivamente, essendo il
rapporto cessato nel dicembre 2006.
Che dunque, ai sensi del secondo comma dell’art. 14 cit., l’impresa
avrebbe dovuto rilasciare i detti documenti al Chirtoaca, essendo
evidentemente irrilevante che, a fronte di tale inadempimento, il
lavoratore abbia agito in giudizio (necessariamente) successivamente.
Deve peraltro evidenziarsi che il lavoratore risulta aver depositato il
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ammettendo che la richiesta del lavoratore fosse stata formulata entro

RG 16039/12

ricorso di primo grado 1’11.12.07, sempre entro l’anno dalla cessazione
del rapporto (pag. 2 sentenza impugnata, su cui non vi è alcuna
deduzione o contestazione ad opera della ricorrente).
Che non può comunque ammettersi che a fronte di una tempestiva,
rituale e legittima richiesta di documentazione ex art. 14 cit., l’impresa
inadempiente possa poi giovarsi del (nella specie indimostrato) decorso

suo diritto in sede giudiziaria.
Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, senza necessità di
statuizione sulle spese essendo il lavoratore rimasto intimato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 28 giugno 2017
Il Presidente
(Ar. Giovanni Am

c

C

)

di un ulteriore periodo annuale necessario al lavoratore per far valere il

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