Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27942 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 07/12/2020), n.27942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

OAO KARELSKY società, rappr. e dif. dall’avv. Francesca Petronio,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Giovanni Enrico Arcieri, in

Roma, Lungotevere Flaminio n. 66, come da procura speciale;

– ricorrente principale –

contro

LUCCHINI s.p.a., in amm.str., in persona del commissario str. p.t.,

rappr. e dif. dagli avv. Marco Arato, e Elisabetta Varni, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Nicola Sterbini, in Roma, via

Virgilio Orsini n. 19, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Livorno 19.11.2014, n. 16564/2014

R.G. 875/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 4.11.2020.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

le parti hanno depositato atto di rinuncia con accettazione;

va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;

non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/218).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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