Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27941 del 23/11/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 27941 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
3U,i ricorso 15281-2012 proposto da:
ITALIANE S.P.A. C.F. 97l030805 d, in prsona
legale rappresentante pro tempere, elettivace
g:o.r2iciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 2 7 , presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
‘1H’I’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delego in
– rdcorrente
contro
2017
2979
IDEBIASI ROBERTA;
– intimata
–
a\777erso la sentenza n. 781/2010 della CORTE D’APPL1_,
VENEZIA, depositata il 13/06/ 2 011 R.C.N. 52/.2-;08,
Data pubblicazione: 23/11/2017
RG 15281/12
RILEVATO
Che il Tribunale di Verona accoglieva la domanda con cui Debiasi
Roberta, dipendente di Poste Italiane s.p.a. con inquadramento nel
livello D -addetto senior – del CCNL 2003\06, chiedeva il
riconoscimento del diritto all’inquadramento nel superiore livello C, con
conseguente condanna al pagamento delle relative differenze
suddetto CCNL (1° gennaio 2004). A sostegno della domanda,
premesso che aveva conseguito la categoria V con la qualifica di
«operatore specializzato d’esercizio», richiamava le mansioni svolte nel
corso del tempo, esponendo in particolare che da alcuni anni era
addetta ai settore valori bollati; si costituiva la società chiedendo il
rigetto del ricorso.
Che avverso tale decisione interponeva appello Poste; resisteva la
lavoratrice.
Che con sentenza depositata il 13.6.11, la Corte d’appello di Venezia
respingeva il gravame.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste, affidato a
due motivi, poi seguiti da memoria, mentre la Debiasi è rimasta
intimata.
CONSIDERATO
Che con verbale di conciliazione in sede sindacale del 15.3.17 la
presente controversia risulta transatta, deve dichiararsi cessata la
materia del contendere tra le parti, non sussistendo più alcun
interesse delle stesse ad una pronuncia giurisdizionale sulla lite.
Le spese del presente giudizio di legittimità debbono compensarsi
integralmente tra le parti, in conformità di quanto pattuito nel citato
verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra la parti, con
compensazione delle spese di lite.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 28 giugno 2017
:ERE
Il Presidente
Mia
ar
retributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del