Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27941 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 13/10/2021), n.27941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4739-2020 proposto da:

S.L.E.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO

FAA’ DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5072/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/07/2019 R.G.N. 5468/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 23.7.2019, ha respinto l’appello interposto da S.L.E.H., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede, resa il 3.7.2017, con la quale era stato rigettato il ricorso contro il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che aveva disatteso le domande del medesimo dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6;

2. la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto “le ragioni addotte dal richiedente a sostegno dell’espatrio non integrano in alcun modo il rischio di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, secondo quanto dispone il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8”;

3. inoltre, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), poiché nella zona di provenienza del ricorrente non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;

4. infine, ha negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, perché la storia personale del ricorrente non consente di ritrovare riferimenti ad una condizione di menomata dignità vissuta in patria, né ad una personale situazione di vulnerabilità da proteggere;

5. per la cassazione della sentenza ricorre S.L.E.H. articolando tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 in via preliminare, deve essere dichiarata la inesistenza giuridica della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato, spillato al ricorso), da cui, peraltro, non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, data la mancanza di dati riferibili al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione, essendovi solo un generico riferimento alla “nomina a difensore e procuratore speciale dell’avvocato Marta Di Tullio, del Foro di Roma, nella presente procedura di ricorso per Cassazione, concedendo alla stessa tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di chiamare terzi in causa, eseguire sequestri, transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza e farsi sostituire”;

2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha conferita, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e, quindi, alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (v., per tutte, Cass.,. 7.6.2003, n. 9173);

3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, il cui versamento va posto a carico del difensore di S.L.E.H., avv. Marta Di Tullio, dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (v., per tutte, Cass., S.U., 10.5.2006, n. 10706 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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