Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27941 del 07/12/2020
Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 07/12/2020), n.27941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ ITTICA EUROPEA S.I.E.A. s.p.a., in amm.str., in persona del
comm.str. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Gaetano Ruggiero, elett.
dom. presso lo studio dell’avv. Luciana Francioso, in Roma, viale
Parioli n. 54, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
J.B. TECHNOLOGIES s.p.a., in persona dei l.r.p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Rosa Mauro, elett. dom. presso lo studio dell’avv.
Giuseppe De Simone, in Roma, piazza dei Carracci n. 1, come da
procura a margine dell’atto;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza App. Roma 23.5.2014, n. 3484/2014
R.G. 7419/2010, rep. 4951/2014;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.
Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 4.11.2020.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. SOCIETA’ ITTICA EUROPEA S.I.E.A. s.p.a. in amm.str. (SIEA), impugna la sentenza App. Roma 23.5.2014, n. 3484/2014 R.G. 7419/2010 che, in accoglimento dell’appello di J.B. TECHNOLOGIES s.p.a. (già F.M.C. Technologies Italia s.p.a. ( J.B.) avverso la sentenza Trib. Roma 29.1.2010, n. 2185, ha ammesso al passivo della prima e in chirografo il credito dell’appellante per 749.608,82 Euro, oltre interessi legali dalle scadenze e sino all’ammissione della debitrice alla procedura concorsuale, a titolo di canoni locativi di macchinari di lavorazione;
2. ricorso è su tre motivi, cui resiste J.B. con controricorso e ricorso incidentale su un motivo, al quale a sua volta si oppone il ricorrente in via principale con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
le parti hanno depositato atto di rinuncia con accettazione;
va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;
non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/218).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020