Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27941 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 07/12/2020), n.27941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ ITTICA EUROPEA S.I.E.A. s.p.a., in amm.str., in persona del

comm.str. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Gaetano Ruggiero, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Luciana Francioso, in Roma, viale

Parioli n. 54, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

J.B. TECHNOLOGIES s.p.a., in persona dei l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Rosa Mauro, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Giuseppe De Simone, in Roma, piazza dei Carracci n. 1, come da

procura a margine dell’atto;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza App. Roma 23.5.2014, n. 3484/2014

R.G. 7419/2010, rep. 4951/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 4.11.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. SOCIETA’ ITTICA EUROPEA S.I.E.A. s.p.a. in amm.str. (SIEA), impugna la sentenza App. Roma 23.5.2014, n. 3484/2014 R.G. 7419/2010 che, in accoglimento dell’appello di J.B. TECHNOLOGIES s.p.a. (già F.M.C. Technologies Italia s.p.a. ( J.B.) avverso la sentenza Trib. Roma 29.1.2010, n. 2185, ha ammesso al passivo della prima e in chirografo il credito dell’appellante per 749.608,82 Euro, oltre interessi legali dalle scadenze e sino all’ammissione della debitrice alla procedura concorsuale, a titolo di canoni locativi di macchinari di lavorazione;

2. ricorso è su tre motivi, cui resiste J.B. con controricorso e ricorso incidentale su un motivo, al quale a sua volta si oppone il ricorrente in via principale con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

le parti hanno depositato atto di rinuncia con accettazione;

va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;

non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/218).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA