Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27940 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20205/2018 proposto da:

N.O.K., elettivamente domiciliato in Roma presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Ameriga Petrucci;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto 576/2018 del TRIBUNALE di POTENZA depositato il

9/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.O.K. ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Potenza, attinto dal ricorrente ai sensi D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’ultroneità della pronuncia nella parte in cui ha denegato la sussistenza delle condizioni per accordare al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato non avendo il medesimo inoltrato alcuna richiesta a questo titolo; 2) della motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con cui il decidente ha denegato la sussistenza delle condizioni per accordare al richiedente il riconoscimento della protezione sussidiaria violando l’obbligo di acquisire informazioni sulla situazione socio politica del paese di provenienza (Nigeria) e ritenendo in particolare che sola la zona nord di esso sia interessata da una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, al contrario risultando invece dalle fonti di informazione internazionali che le aeree del delta del Niger siano quelle più violente su base pro-capite; 3) dell’erroneità del giudizio negativo formulato in ordine alla credibilità del ricorrente, essendosi il decidente limitato ad opera una piana riproposizione delle deduzioni della Commissione territoriale, senza effettuare un esame ex novo del a vicenda; 4) dell’erroneità del giudizio negativo formulato in ordine alla sussistenza delle condizioni per accordare al richiedente il riconoscimento della protezione umanitaria, essendosi il decidente astenuto dall’esaminare i diritti che più direttamente interessano la sfera personale del richiedente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Ove, invero, l’allegazione si possa ritenere attendibile e sia perciò fondato credere che il decidente abbia pronunciato riguardo alla dichiarata insussistenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento dello status di rifugiato ultra petita, nondimeno nessun interesse attuale e concreto assiste il ricorrente nel dolersi della circostanza, dal momento che l’eventuale cassazione della decisione in parte qua, proprio perchè non lede alcun interesse del ricorrente, non realizzerebbe alcuna finalità riparatoria e si rivelerebbe perciò inutiliter data.

3. Il secondo ed il terzo motivo si espongono ad un preliminare rilievo di inammissibilità.

Essi sono parimenti intesi a promuovere la rinnovazione del sindacato di merito alla radice del pronunciamento sfavorevole adottato nella specie dal decidente, alle cui motivazioni contrappongono, sulla base di un quadro fattuale non ignorato dalla decisione, solo una diversa ricostruzione degli eventi ed una diversa loro interpretazione.

Ed invero, con accertamento di fatto immune dalle sollevate censure, poichè assistito da congrua ed adeguata motivazione, il decidente si è indotto ad escludere, da un lato, l’attendibilità delle vicende rappresentate dalla ricorrente circa la concretezza del preteso pericolo persecutorio (“non può dirsi che il ricorrente abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali) e a circoscriverne la rilevanza, pur non ignorandone i riflessi pubblici, su un piano non eccedente la sua persona (“i fatti narrati, pure nelle contraddizioni sopra riportate, potrebbero al limite rappresentare una situazione di carattere squisitamente personale, una vicenda si di rilevanza penale, ma non avente ad oggetto persecuzioni derivanti da motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”); dall’altro, la ricorrenza di una situazione di violenza generalizzata nell’area di provenienza del ricorrente che, ancorchè interessata da fatti certo rilevanti su questo piano, non evidenziano alla luce delle accreditate fonti informative consultate dal decidente “un pericolo per la popolazione locale”, tale in particolare da portate a ritenere che ” il riferimento alla situazione geo-politica, già di per sè non circostanziato, sia rimasto del tutto privo di (reali ed effettivi) collegamenti alla situazione di vita del ricorrente al fine di legittimare in ipotesi il riconoscimento del suo diritto alla protezione sussidiaria”.

4. Il quarto motivo è anch’esso soggetto ad un preliminare rilievo di inammissibilità.

Il decidente ha infatti escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, dato che nella specie “non può dirsi siano ravvisabili dette situazioni “vulnerabili””, avendo il ricorrente abbandonato il proprio paese esclusivamente per il desiderio di una migliore aspettativa di vita, “aspirazione più che comprensibile dal punto di vista umano, ma che allo stato non costiuisce motivo valido per il riconoscimento della protezione richiesta”.

Le argomentazioni che il ricorrente oppone al motivato giudizio di cui sopra si risolvono nella mera riproposizione delle ragioni già addotte dal ricorrente all’atto di sollecitare la concessione della misura atipica, sicchè da un lato esse ricadono nel vizio già riscontrato con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso, dall’altro omettendo di confrontarsi con le ragioni della decisione vengono al principio di specificità del ricorso per cassazione, prescritto per l’appunto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, godendo il ricorrente dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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