Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27940 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27940 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 12202-2012 proposto da:
NICITA GIOVANFRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato
MICHELA CONCETTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO MESITI, giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L., in persona del legale
2017
2969

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE SCALI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PASQUALE MELISSARI, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 23/11/2017

- controricorrente –

avverso
D’APPELLO

sentenza
di

REGGIO

n.

1685/2011
CALABRIA,

della
depositata

CORTE
il

10/11/2011 R.G.N. 179/2010.

32.’>

la

R.G. n. 12202/12

RILEVATO
che

con sentenza pubblicata il 10.11.11 la Corte

d’appello di Reggio Calabria, in totale riforma della
sentenza n. 1483/09 del Tribunale di Palmi (di parziale

Giovanfrancesco Nicita intesa ad ottenere la condanna di
Ferrovie della Calabria S.r.l. al pagamento dell’importo di
C 29.476,97 a titolo di differenze retributive spettantigli
in ragione del superiore inquadramento contrattuale (di
coordinatore movimento e traffico dal 1°.8.93 al
31.12.99 e di coordinatore di esercizio dal 1°.1.2000)
riconosciutogli dalla precedente sentenza n. 1250/04
emessa dallo stesso Tribunale di Palmi;
che secondo i giudici d’appello la domanda del lavoratore
era preclusa da una transazione sul medesimo titolo
intervenuta fra le parti posteriormente (il 27.9.05) alla
suddetta sentenza n. 1250/04;
che tale transazione – sempre secondo la Corte di merito
– non era impugnabile ex art. 2113 cod. civ., avendo ad
oggetto diritti ormai accertati giudizialmente rispetto ai
quali era da considerarsi venuta meno la situazione di
debolezza contrattuale del lavoratore, con conseguente
inapplicabilità della citata norma codicistica, considerato
altresì il carattere disponibile del diritto alle differenze
retributive;
che

per la cassazione della sentenza

ricorre

Giovanfrancesco Nicita affidandosi a cinque motivi;
che

Ferrovie

controricorso;

della

Calabria

S.r.l.

resiste

con

accoglimento), rigettava integralmente la domanda di

R.G. n. 12202/12

CONSIDERATO
che

il primo motivo denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 2113 cod. civ., per avere la
sentenza impugnata erroneamente ritenuto inapplicabile

citata, nonostante che essa sia preclusa unicamente nei
casi di cui all’ultimo comma della disposizione medesima;
del pari erronea – prosegue il ricorso – è l’affermazione
della Corte territoriale secondo cui la summenzionata
sentenza n. 1250/04, oltre a far venir meno la situazione
di debolezza contrattuale del lavoratore, avrebbe
trasformato in disponibili i diritti indisponibili (alla
retribuzione proporzionata a qualità e quantità del lavoro
svolto) di cui all’art. 36 Cost.;
che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2103 cod. civ., nella parte in cui la
sentenza impugnata ha negato il diritto alle differenze
retributive, maturate anteriormente al settembre ottobre 2004, in base all’erronea supposizione che la
sentenza n. 1250/04, con cui il Tribunale di Palmi aveva
accertato il diritto ai superiori inquadramenti contrattuali,
avesse natura costitutiva anziché meramente
dichiarativa;
che con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione,
per avere la sentenza impugnata disatteso la domanda di
risarcimento del danno da demansionamento in base
all’erroneo assunto che le circostanze di fatto a tal fine
allegate in ricorso sarebbero state tanto marginali da far
escludere un mutamento apprezzabile e significativo

l’impugnazione della transazione ai sensi della norma

R.G. n. 12202/12

dello stile di vita e, come tale, meritevole di tutela;
inoltre, prosegue il ricorso, la Corte territoriale non ha
valutato in maniera comparativa le mansioni svolte
prima e dopo il demansionamento;

motivo sotto forma di denuncia di violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e
dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché di omessa
motivazione;
che con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in quanto
l’accoglimento del gravame avrebbe dovuto comportare
la condanna di Ferrovie della Calabria S.r.l. alle spese di
lite;
che il primo motivo è fondato: se è vero che la ratio
dell’art. 2113 cod. civ. risiede nella tutela della parte
contrattualmente debole del rapporto di lavoro, è del pari
vero che la norma in oggetto non consente al giudice di
valutare volta per volta se e in che misura tale
condizione di debolezza sia venuta meno;
che neppure può dirsi che l’accertamento giudiziale d’un
dato diritto elimini o riduca tale condizione, giacché nel
corso del rapporto il lavoratore può anche essere indotto
a rinunciare ad azionare il titolo esecutivo (o – come nel
caso di specie – ad avvalersi d’una precedente sentenza
di condanna generica) per timore di conseguenze
pregiudizievoli nel prosieguo del rapporto medesimo;
che

l’affermazione della sentenza impugnata non è

suffragata dalla giurisprudenza richiamatavi, atteso che

che analoga doglianza viene fatta valere con il quarto

R.G. n. 12202/12

Cass. n. 2734/04 statuisce – invece – l’applicabilità
dell’art. 2113 cod. civ. alle rinunce o transazioni aventi
ad oggetto qualsiasi diritto di natura retributiva o
risarcitoria del lavoratore e Cass. n. 4502/07 stabilisce

ossia che anche un diritto riconosciuto in sentenza è un
diritto sottoposto alla disciplina dell’art. 2113 cod. civ.,
che non diviene diverso sol perché accertato dal giudice
(l’unica differenza è nel regime di prescrizione, che per
l’actio iudicati è sempre decennale anche a fronte di
crediti originariamente suscettibili di prescrizione in un
termine inferiore);
che

l’accoglimento

del

primo

mezzo

importa

l’assorbimento del secondo e del quinto;
che il terzo e il quarto mezzo sono infondati: affinché
possa parlarsi di demansionamento deve verificarsi un
peggioramento nelle mansioni di fatto espletate, non una
mera mancata applicazione del superiore livello in ipotesi
spettante;
che ciò vale per la domanda risarcitoria dell’odierno
ricorrente riferita al periodo anteriore all’accertamento
giudiziale di cui alla citata sentenza n. 1250/04 del
Tribunale di Palmi, secondo quel che emerge dalla
pronuncia impugnata;
che per il periodo successivo deve convenirsi con la

Corte territoriale là dove rileva, a monte, che
sostanzialmente il lavoratore non lamenta neppure un
vero e proprio demansionannento, ma semplicemente il
mancato riconoscimento d’un ruolo preminente rispetto a

l’esatto contrario di quanto suppone la Corte di merito,

R.G. n. 12202/12

quello degli altri e meno anziani coordinatori di esercizio
assegnati alla sede di Gioia Tauro;
che, in conclusione, va accolto il primo motivo, con
assorbimento del secondo e del quinto, rigetto delle

in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte
d’appello di Messina;
che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sulle differenze
retributive invocate dall’odierno ricorrente in ragione del
superiore inquadramento contrattuale (di coordinatore
movimento e traffico dal 1°.8.93 al 31.12.99 e di
coordinatore di esercizio dal 1°.1.2000) riconosciutogli
dalla precedente sentenza n. 1250/04 emessa dal
Tribunale di Palmi e, infine, dovrà provvedere al governo
delle spese;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il
quinto, rigetta le restanti censure, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte d’appello di Messina, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28.6.17.
Il Presidente
Do t. Giovanni

1
IL
Maria

‘2 ERE
Glacola

roso

restanti censure e cassazione della sentenza impugnata

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