Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27940 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27940 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 3527-2008 proposto da:
D’AGATA LIBERO DGTLBR47S19A522V, MAROTTA ALIDA ROSINA
MRTLRS47A41F9430, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA TACITO 41, presso lo studio SEMINARA & ASSOCIATI,
rappresentati e difesi dall’avvocato SEMINARA DARIO;
– ricorrenti contro

SOVRANO

MILITARE

ORDINE

MALTA,

00 ’11

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso
lo studio dell’avvocato COREA ULISSE, che lo
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 13/12/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1304/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 16/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI

udito

l’Avvocato

COREA

Ulisse,

difensore

del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per/
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

PICCIALLI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.6.1997 il Sovrano Militare Ordine di Malta, proprietario della maggior
parte del c.d. “Palazzo del Castelluccio ” sito in Noto,convenne al giudizio del Tribunale di
Catania i coniugi Libero D’Agata e Alida Rosina Marotta,proprietari di un appartamento sito nello
stesso stabile,a1 fine di sentir dichiarare illegittimo ed inibire il parcheggio delle loro autovetture

Costituitisi questi ultimi,contestavano il fondamento della domanda, eccependo la natura
condominiale del suddetto cortile e la legittimità dell’uso da loro fattone,che,in considerazione
dell’ampiezza dell’area in questione, non impediva il concorrente godimento della parte attrice,
segnatamente quello di accedere alle autorimesse di sua proprietà.
Con sentenza dei 30.1-13.2.2003 l’adito tribunale accolse la domanda attrice,ritenendo che la
facoltà di parcheggio dedotta dai convenuti comunque non avrebbe potuto sussistere.
Nell’ipotesi,infatti, in cui il cortile fosse stato comune,per insuperata presunzione di cui all’art.
1117 n. 1 c.c.,i1 suddetto uso,ai sensi dell’art. 1102 c.c.,avrebbe alterato la destinazione del bene,
impedendone il concorrente normale uso agli altri condomini,secondo il proprio diritto;i1 che era
da ritenersi nella specie,in cui,trattandosi del cortile di un antico stabile,destinato soltanto a dare
aria e luce agli immobili circostanti,non poteva predicarsene la vocazione a parcheggio di
autoveicoli, costituendo l’ingombro dell’area con autovetture un uso non rispettoso dei concorrenti
diritti di comproprietà. Al medesimo risultato si sarebbe pervenuti,nell’ipotesi di una servitù di
passaggio, il cui esercizio con l’uso di mezzi meccanici sarebbe stato anche incompatibile con la
natura del bene in questione.
All’esito dell’appello dei soccombenti,cui aveva resistito l’appellato,la Corte di Catania rigettava
il gravame con il carico delle spese,confermando la decisione impugnata con motivazione
parzialmente diversa dalla suddetta,considerando che, “pur ipotizzando il riconoscimento ” ai
convenuti “della loro più ampia qualità di comproprietari pro quota del cortile,in mancanza di
prova della proprietà esclusiva in capo all’Ordine”,doveva nondimeno confermarsi l’esclusione del
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nell’androne o cortile.

diritto di parcheggiare degli appellanti”,in quanto il relativo esercizio,”oltre a rendere scomodo il
raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari”, avrebbe impedito all’altro condomino,
l’ordine maltese,di utilizzare il cortile “per l’introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà
posti a pianterreno,destinati in parte… a rimessa,stalla,garage”;tanto in considerazione delle
caratteristiche di forma e grandezza del cortile ” nonché della “posizione e strumentalità dello

e fotografica fornita dalle parti,oltre che dalle descrizioni contenute negli atti di causa.
Tale sentenza è stata impugnata dal D’Agata e dalla Marotta per cassazione con ricorso affidato a
tre motivi,cui ha resistito il Sovrano Militare Ordine di Malta con rituale controricorso.
E’ stata infine depositata una memoria illustrativa per i ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 in rel. 360 co.I n. 3 c.p.c.,per
vizio di extra petizione,che sarebbe consistito nell’avere la corte di merito accolto la domanda
attrice,sulla base della ravvisata violazione da parte dei convenuti dell’art. 1102 c.c.,ritenendo la
comproprietà del cortile,pur avendo la parte attrice proposto un’azione negatoria,basata
sull’assunta proprietà esclusiva del bene.
Con il secondo motivo si deduce,in subordine,ai sensi dell’art. 360 co.I n. 3 c.p.c.,violazione degli
artt. 1102 e 2697 c.c.,censurando l’affermazione della corte etnea circa l’incompatibilità
dell’utilizzo a parcheggio del cortile con la destinazione dello stesso,richiamando giurisprudenza
di legittimità, da cui deriverebbe la necessità di verificare caso per caso l’idoneità a tale uso e
sostenendo che la controparte nessun elemento contrario avrebbe provato.
Con il terzo motivo,infine,si deduce “motivazione omessa o contraddittoria o comunque
insufficiente”,per non avere il giudice di appello identificato l’area di parcheggio in questione,con
conseguente impossibilità di qualificare la condotta dei convenuti lesiva dei diritti degli altri
condomini.

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stesso in relazione alle altre parti dello stabile”,desumili dall’esame “della documentazione grafica

I motivi non meritano accoglimento.
Non sussiste alcun vizio di extra o ultra petizione,come lamentato con il primo mezzo,considerato
che nella specie la Corte d’Appello,a fronte di una domanda con la quale era stata chiesta
l’inibizione della facoltà di parcheggio ai convenuti nel cortile in questione,confermando tale
divieto adottato dal giudice di primo grado (che si era basato su una duplice, alternativa,

adottato una statuizione eccedente la richiesta attrice,né attribuito alla parte istante un “bene della
vita” diverso da quello richiesto,ma ha soltanto,riconoscendo alla stessa un diritto,quello di
comproprietà sul cortile,in luogo quello,di maggiore ampiezza,di proprietà esclusiva,accolto la
sostanziale richiesta della medesima sulla base di una corretta qualificazione del titolo dedotto.
L’esclusione dell’eccedenza,in ragione del principio logico — giuridico che “il più contiene il
meno”,quanto al petitum, ed il fondamentale principio processuale iura novit curia,a termini del
quale compete al giudice qualificare correttamente la causa petendi della domanda,alla stregua e
nell’ambito della fattispecie fattuale esposta dalla parte istante (ex plurimis:v.Cass. nn. 1009/03,
15925/07,25140/10,12943/12,13945/12)),comportano dunque l’infondatezza del primo motivo.
Il secondo motivo va respinto,in quanto non evidenzia alcun malgoverno del fondamentale
principio regolatore della comunione,né di quelli in tema di riparto probatorio,risolvendosi in una
sostanziale censura in fatto,avverso l’accertamento compiuto dal giudice di merito,i1 quale,sulla
base di una incensurabile valutazione in concreto delle caratteristiche dimensionali e funzionali
del cortile,è pervenuto alla motivata conclusione dell’inidoneità obiettiva dello stesso a consentire
l’esercizio della facoltà di parcheggio. Tale conclusione non si pone in contrasto con la
giurisprudenza richiamata dai ricorrenti (in particolare,Cass. n. 13879/2010),non essendo basata
sulla negazione,in linea astratta e di principio,della compatibilità dei cortili comuni con siffatto
uso,ma soltanto su di un apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell’area in questione,in
considerazione delle quali è stato ritenuto,senza incorrere in vizi logici o lacune argomentative
(peraltro non denunciati ex art. 360 co. I n. 5 c.p.c.), che lo stesso non si prestasse al parcheggio di
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motivazione),sotto il profilo di cui all’art. 1102 c.c.,anziché di quello ex art. 949 c.c.,non ha

autovetture,ma soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse,
aventi accesso dal medesimo,facoltà il cui esercizio sarebbe stato Cesp ostacolato o reso incomodo
dalla presenza di veicoli in sosta.
Tale argomentazione è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all’art.,. 1102 co.
1 c.c.,secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne

funzionali,e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti,secondo il loro diritto.
Il terzo motivo,di non agevole comprensibilità logica, va disatteso di conseguenza: una volta
esclusa l’attitudine del cortile all’uso in contestazione,in giudizio ammesso e preteso dai
convenuti, non prestandosi,come acclarato dal giudice di merito sulla base di incensurabile
accertamento basato sulle risultanze istruttorie (segnatamente rilievi grafici e fotografici), il
relativo spazio a consentire in alcuna parte dello stesso la sosta dei veicoli (facoltà non
esercitabile dall’uno e dall’altro condomino),non si vede quale importanza avrebbe potuto
rivestire l’individnazione,nell’ambito del cortile medesimo,delle parti in cui i convenuti
avessero,di volta in volta,o anche abitualmente, esercitato l’illegittimo uso in questione.
Al rigetto del ricorso consegue,infine,la solidale condanna dei soccombenti alle spese.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio,in
favore del controricorrente,che liquida in misura di complessivi E 2 .200,00,di cui 200 per
esborsi,oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma i143 novembre 2013.

la destinazione,da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e

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