Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2794 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2794 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 28434-2015 proposto da:
CIRILLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIORGIO SCALIA 39 SC. A INT. 10, presso lo studio dell’avvocato
CARMEN PERONACE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA GIUSEPPE DAQUA;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA, 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULII, MAURO RICCI,
EMANUELA CAPANNOLO;
– controrícorrente

Data pubblicazione: 06/02/2018

nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

– intimato –

REGGIO CALABRIA, depositata il 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 12 novembre 2014, la Corte di appello di
Reggio Calabria confermava la decisione di primo grado che aveva solo
parzialmente accolto la domanda di Salvatore Cirillo e riconosciuto in
suo favore il diritto alla pensione di inabilità civile ed all’indennità di
accompagnamento con decorrenza dal 1 0 maggio 2009;

che la Corte territoriale, dissentendo dal giudizio del c.t.u. nominato in
grado di appello, riteneva corretta la decisione del Tribunale non
risultando dimostrate le gravi difficoltà deambulatorie nè presenti segni
di sofferenza cardiaca per il periodo anteriore all’aprile 2009;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Cirillo
affidato a due motivi cui resiste l’INPS con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omesso esame
Ric. 2015 n. 28434 sez. ML – ud. 06-12-2017
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avverso la sentenza n. 1717/2014 della CORTE D’APPELLO di

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti (in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5 , cod. proc.
civ.) per avere la Corte di appello omesso di valutare o valutato
riduttivamente talune patologie presenti sin dal 2002; con il secondo
motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 112

all’art. 360, primo comma nn. 3 e 4 , cod. proc. civ.) in quanto il giudice
del gravame aveva preso in considerazione solo i requisiti per il
riconoscimento (con la decorrenza pretesa dall’appellante) della sola
indennità di accompagnamento e non anche quelli per la pensione di
invalidità civile;
che il primo motivo è inammissibile perché la dedotta violazione
dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che
il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti
attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad
altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di
prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori
dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione
del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016, n. 11892/2016)
così come la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo
allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si
ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n.
11892/2016, n. 13960/2014, n. 20119/2009, n. 26965/2007); inoltre,
riguardo al lamentato esame di un fatto decisivo per il giudizio, il
motivo non presenta i requisiti di ammissibilità fissati dall’art. 360,
primo comma, n. 5, nella nuova formulazione (introdotta dall’art. 54,
comma 1, lett. b) D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12) in
quanto i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la
valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in
Ric. 2015 n. 28434 sez. ML – ud. 06-12-2017
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cod. proc. civ., omessa pronuncia e nullità della sentenza ( in relazione

esame dalla Corte territoriale sicché neppure potrebbe trattarsi di
omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella
sostenuta dall’odierno ricorrente; peraltro, quanto al vizio di
motivazione, lo stesso è ora confinato sub .specie nullitatis, in relazione al n.
4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo quando vi

proc. civ., configurabile solo nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di
‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e di ‘motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 8053/14), laddove, invece, nel caso in esame, la
motivazione esiste e, peraltro, risulta adeguata e priva delle denunciate
contraddizioni;
che, diversamente, è fondato il secondo motivo essendo di tutta
evidenza come la motivazione con la quale la Corte di appello ha
ritenuto di confermare la decisione del primo giudice sia riferita
esclusivamente all’indennità di accompagnamento essendosi limitata a
scrutinare la capacità del Cirillo di compiere autonomamente gli atti del
vivere quotidiano, mentre non ha valutato se le malattie da cui il
predetto era risultato affetto lo invalidavano nella misura del 100`)/0
anche nel periodo anteriore all’aprile 2009;
che, pertanto, in parziale dissenso dalla proposta del relatore, va
accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo,
l’impugnata sentenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio
alla Corte di Appello di Catanzaro che provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Ric. 2015 n. 28434 sez. ML – ud. 06-12-2017
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sia una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile
il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e
rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017

Presidente

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