Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2794 del 02/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24975-2012 proposto da:

C.M. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

nonchè contro

C.G., L.A., L.L., A.M.,

C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 630/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato GIUSTINI Christian difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e deposita nota spese ed atti

vari;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1 marzo 2002 Ma., + ALTRI OMESSI

Gli attori domandavano, pertanto, che fosse accertato che il confine fra il loro fondo e quello dei convenuti correva lungo la linea gialla di cui sopra o, in via subordinata, nel caso in cui le controparti avessero avanzato la relativa richiesta, che questo corrispondeva alla linea tratteggiata A e B, segnata nella planimetria allegata nella scrittura privata del (OMISSIS).

Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, che il confine fra i fondi fosse individuato, tenendo conto della linea individuata dalla mappa catastale allegata.

Il Tribunale di Tolmezzo, istruita la causa a mezzo Ctu, con sentenza n. 178/07, rigettava la domanda attrice e determinava il confine sulla base di quanto indicato nella perizia d’ufficio del 2 aprile 2003.

Ma., + ALTRI OMESSI

La Corte di Appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 630/11, rigettava l’appello.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Trieste hanno proposto ricorso per Cassazione Ma., + ALTRI OMESSI

Ca.Gi., M.A., C.E., L.A. e L.L. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, Ca.Gi., L.A., L.L., M.A. ed C.E. impugnano la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 950, 2696, 2730 e 2735 c.c., e per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia.

In particolare, essi contestano che la Corte Territoriale non avrebbe spiegato, nè perchè aveva condiviso le conclusioni del Ctu, nonostante le critiche del consulente di parte, che aveva evidenziato come il perito dell’ufficio avesse errato nell’utilizzare come caposaldo il vertice del muro obliquo del cimitero e non la sua base, nè la ragione per la quale non si era avvalsa, per accertare il confine in questione, dei contratti di acquisto, della scrittura privata del (OMISSIS) e del modello 3spc depositati agli atti.

Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, il giudice di secondo grado aveva errato nell’affermare che la linea di confine fosse stata stabilita dal Ctu sulla base delle risultanze catastali.

Le doglianze sono infondate.

Per costante giurisprudenza, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata in Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di decidere a quali dei mezzi di prova acquisiti dare la prevalenza, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame dei punti decisivi della controversia, ovvero ove esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., Sez. L, n. 8718 del 27 aprile 2005, Rv. 581011).

Inoltre, il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione qualora aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa alle specifiche critiche sollevate (Cass., Sez. 3, n. 12703 del 19 giugno 2015, Rv. 635773).

Nella specie, la Corte Territoriale ha chiarito, con motivazione logica e completa che, quindi, non è sindacabile, innanzitutto, che la scrittura privata del (OMISSIS) non era vincolante per le parti, poichè C.E. non era proprietario del bene, Ca.Gi. ne era usufruttuaria e, per ciò che concerne le figlie minori di quest’ultima, non era stata ottenuta la necessaria autorizzazione del giudice tutelare. Quindi, il giudice di secondo grado ha precisato che la denuncia di variazione catastale di cui al modello 3spc (il cui contenuto non è stato riportato nel ricorso) non era attendibile ai fini della determinazione del confine, come evidenziato sia dal Tribunale di Tolmezzo che dal Ctu alle pagine 5 e 6 della seconda relazione del 29 giugno 2005.

Quanto, poi, alle altre doglianze, secondo la Corte di Appello di Trieste, permaneva, comunque, una situazione di incertezza a causa della “non perfetta coincidenza tra la vecchia e la nuova mappa catastale e la mancanza, in natura, di capisaldi precisi, nonchè l’assenza di atti bilaterali determinati (misurazioni e frazionamenti)”.

In particolare, la Corte di Appello di Trieste ha ritenuto che il rilievo celerimetrico del Ctu era lo strumento più adeguato per individuare il confine proprio in ragione della mancanza di “capisaldi in natura” e che il Ctu aveva risposto alle osservazioni del Ctp Mazzilis, concernenti le modifiche della base dello spigolo del cimitero, rilevando come, in presenza di modifiche nel tempo dei fondi, “l’unico elemento certo rimane quello delle mappe catastali precisamente la sovrapposizione della nuova mappa ai capisaldi esistenti”. La Corte Territoriale, quindi, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha basato il suo accertamento sulla posizione dello spigolo del cimitero, ma sulle risultanze della nuova mappa catastale, sovrapposta ai capisaldi esistenti. Priva di valenza è, pertanto, l’affermazione che il perito dell’ufficio non avrebbe, in realtà, considerato detta mappa, ma solo determinato il confine sulla base di un suo accertamento svincolato dalle risultanze documentali agli atti.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 novembre 2016.

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