Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27939 del 23/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 27939 Anno 2017
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 23492-2012 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE/l AVEZZANO SULMONA
L’AQUILA C.F. 01792410662, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LAURA TETI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2937

SILVESTRI OSCAR;
– intimato –

Nonché da:
SILVESTRI OSCAR, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 23/11/2017

VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato
kUIGI ANTONANGELI, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

L’AQUILA C.F. 01792410662, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LAURA TETI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso

la

sentenza

D’APPELLO di L’AQUILA,
R.G.N.942/2009.

n.

1032/2011

della

CORTE

depositata il 29/11/2011

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE/1 AVEZZANO SULMONA

dunanza camerale del 27 giugno 2017 – n. 13 del ruolo
RG n. 23492/12
Presidente: Macioce – Relatore: Tria

RILEVATO
Che, con sentenza in data 29 novembre 2011, la Corte d’appello dell’Aquila accoglie
parzialmente l’appello proposto da Oscar Silvestri avverso la sentenza del Tribunale di
Pescara n. 2033/2008 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna
l’AUSL n. 1 di Avezzano-Sulmona al pagamento, in favore del Silvestri, della somma

legali a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell’anticipata cessazione
dell’incarico di Direttore amministrativo della suddetta AUSL disposta dal nuovo
Direttore generale dell’Azienda in prossimità della propria nomina;

che alla suddetta conclusione la Corte territoriale perviene ritenendo applicabili nella
specie i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 228 del 2011 benché ratione temporis non sia applicabile nella presente vicenda l’art. 4, comma 1,
della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20, ivi dichiarato
costituzionalmente illegittimo – nonché l’orientamento costante (a partire dalle
sentenze n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007) dei Giudici delle leggi secondo cui i
direttori generali, i direttori sanitari e i direttori amministrativi delle Aziende sanitarie
locali, essendo figure tecnico-professionali, titolari di funzioni prevalentemente
organizzative e gestionali, non sono collegati agli organi di governo della Regione di
appartenenza da relazioni istituzionali così immediate da rendere determinante la loro
consonanza agli orientamenti politici degli stessi, sicché non rientrano tra quelle figure
alle quali possano, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale,
applicarsi meccanismi di decadenza automatica, senza violare i principi di cui all’art.
97 Cost.;

che la Corte d’appello dispone altresì la compensazione delle spese di entrambi i gradi
di merito del giudizio, desumendone la sussistenza di giusti motivi dall’opinabilità delle
questioni trattate, dall’esito contrastante del giudizio di primo grado e di appello
nonché dall’essere la suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2011
intervenuta nelle more del giudizio stesso;

che avverso tale sentenza l’AUSL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila propone ricorso
affidato a tre motivi, al quale oppone difese Oscar Silvestri con controricorso,

1

di euro 175.129,47 – non contestata specificamente ex adverso – oltre agli interessi

proj) nendo altresì ricorso incidentale per un articolato motivo, cui replica la AUSL con
troricorso;
che entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

CONSIDERATO
che il ricorso principale è articolato in tre motivi con i quali l’AUSL n. 1 di Avezzano-

1) in riferimento all’art. 360, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.: omessa pronuncia (con
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) e omessa motivazione su una serie di eccezioni
proposte dall’Azienda onde dimostrare l’illegittimità dell’avvenuto conferimento
dell’incarico in oggetto (anche per contrasto con l’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 502 del
1992, a causa dell’avvenuto compimento da parte del Silvestri dei sessantacinque
anni di età in data 17 novembre 2005) e quindi la legittimità della delibera n. 241 del
17 marzo 2006 con la quale il nuovo Direttore generale dell’Azienda non ha
confermato l’attribuzione dell’incarico stesso (primo motivo);
2) in riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: erroneità, illogicità e manifesta
contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale considerato
illegittimo il comportamento della AUSL, del tutto conforme alla disciplina all’epoca
vigente, sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
228 del 2011, benché ratione temporis non sia applicabile nella presente vicenda l’art.
4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20, ivi dichiarato
costituzionalmente illegittimo (secondo motivo);
3) in riferimento all’art. 360, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.: omessa pronuncia (con
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) e insufficiente motivazione su fatti decisivi della
controversia, con riguardo alla condanna dell’Azienda al pagamento del “lucro
cessante” mai richiesto dal Silvestri, correlato agli emolumenti spettanti dalla data di
interruzione del rapporto (19 marzo 2006) a quella della prevista scadenza (13
ottobre 2007), pronunciata senza indicare il procedimento seguito per arrivare alla
quantificazione finale, così impedendo il controllo della correttezza della relativa
decisione (terzo motivo);
che con l’unico, articolato motivo di ricorso incidentale si denunciano, in riferimento
all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ovvero omessa o insufficiente motivazione, in relazione agli artt. 1218, 1223,

2

Sulmona-L’Aquila denuncia:

125, 1226 cod. civ. e all’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. nonché ai principi del
sto processo, per il mancato riconoscimento dell’indennità di risultato, per il rigetto
mplicito della domanda espressa di rivalutazione monetaria nonché per la mera
apparenza ed erroneità della motivazione sulla disposta compensazione;

che

ritiene il Collegio che l’esame delle censure porta alla dichiarazione di

inammissibilità del ricorso principale e al rigetto del ricorso incidentale, per le ragioni

che i primi due motivi del ricorso principale – di cui è opportuno l’esame congiunto,
data la loro intima connessione – sono inammissibili per molteplici ragioni.

che, quanto al primo motivo, vanno ricordati i consolidati e condivisi orientamenti di
questa Corte secondo cui:
a) è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo del ricorso per cassazione, dei due
distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento
indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art.
112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360
cod. proc. civ., n. 4, non con la denuncia della violazione di norme di diritto
sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, cod. proc. civ. Il secondo
presuppone, invece, l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice
di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto
ovvero senza adeguata giustificazione e va denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5, cod.
proc. civ. (Cass. 17 luglio 2007, n. 15882; Cass. 18 giugno 2014, n. 13866);
2) peraltro, il vizio di omessa pronuncia può essere utilmente prospettato solo con
riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una
domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove
ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo
assorbimento in altre statuizioni (Cass. 23 novembre 1999, n. 12984; Cass. 8 marzo
2001, n. 3435; Cass. 11 gennaio 2006, n. 264);
3) in particolare, la parte che denuncia il vizio di omessa pronuncia – in conformità
con il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – deve a pena di
inammissibilità fornire l’indicazione degli elementi che possano consentire alla Corte di
cassazione di verificare la ritualità e tempestività della proposizione della questione di
3

di seguito esposte;

cui 5 lamenta l’omesso esame e quindi la decisività della questione stessa (vedi, per
t9t : Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730) con
argomentazioni che facciano univoco riferimento alla nullità della decisione derivante
dalla denunciata omissione e non alla motivazione mancante o insufficiente o a
violazioni di legge (vedi, per tutte: Cass. SU 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 31
ottobre 2013, n. 24553; Cass. 25 maggio 2014, n. 17006);

senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per
sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd.
assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio,
quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere
sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. 16
maggio 2012, n. 7663);

che, nella specie, non solo contraddittoriamente si prospettano e si argomenta
unitamente sui vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione, ma neppure si
chiarisce la decisività delle questioni non esaminate espressamente dalla Corte
d’appello che si riferiscono, come afferma la ricorrente, ad elementi in ipotesi volti a
dimostrare l’illegittimità dell’avvenuto conferimento dell’incarico in oggetto, quando
nel presente giudizio si discute invece dell’anticipata cessazione dell’incarico di
Direttore amministrativo della suddetta AUSL affidato ad Oscar Silvestri disposta dal
nuovo Direttore generale dell’Azienda in prossimità della propria nomina;

che il secondo motivo è inammissibile in quanto le censure con esso proposte si
risolvono nella sostanza nel denunciare vizi di motivazione della sentenza impugnata
per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei
fatti e quindi finiscono con l’esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso
rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa
effettuate dalla Corte d’appello, anziché sotto il profilo della scorrettezza giuridica e
della incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, unici vizi
denunciabili in questa sede in base all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo
applicabile nella specie, ‘”ratione temporis’, antecedente la sostituzione ad opera
dell’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata deposita il 29
novembre 2011 e quindi prima dell’Il settembre 2012);

4

4) la figura dell’assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in

che, I riguardo va ricordato che, in base alla suindicata disposizione, la deduzione con
orso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non
conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda
processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della
coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo
consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle
risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono

accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 gennaio 2015, n. 855;
Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio
2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21
agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n.
8718);

che, infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati
acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato
nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che
è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del
giudice, sicché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. – apprezzabile ex art.
360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., nella anzidetta versione, nei limiti del
vizio di motivazione come ivi configurato – deve emergere direttamente dalla lettura
della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di
legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20
giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n.
12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112);

che nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di
appello sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la
decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta
illogicità o insanabile contraddizione e quindi la motivazione della sentenza impugnata
va esente da censure in questa sede;

che, infine, per quel che riguarda il terzo motivo, va osservato che nella sentenza
impugnata si afferma espressamente che la somma liquidata di euro 175.129,47 non
è stata contestata specificamente ex adverso;

5

risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella

che. ale mancata contestazione ovviamente riguarda anche la causa del suddetto
riser ‘mento del danno;

che la AUSL ricorrente non impugna specificamente la suddetta statuizione idonea a
sorreggere la relativa decisione;

che, pertanto, per il terzo motivo trova applicazione il principio, costantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga

su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di
una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle
altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata,
non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi, per tutte:
Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29
maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n.
11827; Cass. 17 giugno 2015, n. 12486);

che il ricorso incidentale deve essere respinto in quanto, come più volte affermato da
questa Corte:
a) l’indennità di risultato ha carattere premiale, visto che la relativa attribuzione
dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente (vedi:
Cass. 9 luglio 2015, n. 14292; Cass. 16 luglio 2015, n. 14949; Cass. 14 giugno 2016,
n. 12206); pertanto, si tratta di un emolumento che certamente non è suscettibile di
corresponsione “automatica”, non preceduta cioè dalla suddetta verifica, come
emblematicamente dimostrano i molteplici provvedimenti di condanna emanati dalla
Corte dei conti per la avvenuta attribuzione della indennità di risultato in assenza del
raggiungimento e/o della indicazione degli obiettivi (vedi, per tutte: Corte conti
Basilicata Sez. giurisdiz., 16 dicembre 2016, n. 48);
b)

ne deriva che la Corte territoriale pur avendo rilevato l’illegittimità del

comportamento del nuovo Direttore generale della AUSL non poteva certamente
sostituirsi all’organo deputato ad effettuare l’anzidetta verifica dei risultati e, quindi,
commisurare “tout court” – cioè: “automaticamente” – la condanna al risarcimento del
danno dell’Azienda sanitaria datrice di lavoro all’indennità di risultato non percepita
dal Silvestri, potendo semmai riconoscere il diritto al risarcimento dei danni per
perdita di chance (arg. ex Cass. 5 settembre 2003, n. 13001; Cass. 19 dicembre

6

impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi

201l, n. 24833), ma della dedotta perdita di chance la Corte ha rilevato il difetto
2

oluto di prova;
c) la denuncia relativa al rigetto implicito della domanda espressa di rivalutazione
monetaria appare del tutto generica e priva di argomentazioni specifiche sul regime
del cumulo degli accessori con i suoi limiti e sulla relativa rilevanza nella specie;
d) quanto alla disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di

civ. – sia nel testo antecedente la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a),
della legge 28 dicembre 2005 n. 263 sia in quello successivo – la scelta di compensare
le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento
del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità
quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e
tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. (Cass. 17
maggio 2012, n. 7763; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2730);
e) nella specie tali ultime evenienze non si riscontrano in quanto la motivazione sul
punto appare del tutto congrua e logica;

che, in sintesi, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e quello
incidentale va respinto;

che va disposta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di
cassazione in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017
Il Presidente
Luki acioce

merito del giudizio, va ricordato che ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA