Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27939 del 13/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27939 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
SENTENZA
sul ricorso 22173-2012 proposto da:
PINTO CLAUDIO ANTONIO PNTCDN49E06H501K, elettivamente
domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 12, presso lo studio
dell’avvocato FIORE STEFANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
2013
2225
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
Data pubblicazione: 13/12/2013
- controricorrente
–
avverso il decreto RG.335/12 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositat6 il 11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
udito l’Avvocato FIORE Stefano,
difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
BIANCHINI;
In fatto ed in diritto
1
–
Claudio Antonio Pinto il 29 luglio 2010 depositò ricorso, ai sensi della legge 24
marzo 2001 n. 89, alla Corte di Appello di Perugia, contro il Ministero della Giustizia, in
conseguenza dell’asserito mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1,
giudizio civile (iniziato innanzi al Tribunale di Roma con citazione notificata il 6 aprile
2004 e definito con sentenza pubblicata il 15 febbraio 2010) chiedendo che gli venisse
riconosciuto non solo l’indennizzo per il danno non patrimoniale ma anche il
risarcimento del danno patrimoniale , derivato dalla impossibilità di mettere in
esecuzione la sentenza che pure aveva condannato controparte — il Comune di Roma- a
pagargli euro 124.703,00: ciò in quanto, dopo quattro anni dall’inizio del giudizio, con
d.l. 25 giugno 2008 n. 112, era stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune stesso ,
impedendo qualunque azione esecutiva successiva al 28 aprile 2008, con la conseguenza
di dover ricorrere ad onerosi finanziamenti.
2 — La Corte perugina, con decreto depositato il 10 aprile 2012, pronunziò solo sulla
domanda di indennizzo per danno non patrimoniale: per la cassazione di tale decisione il
Pinto ha proposto ricorso, affidandolo ad un unico motivo; il Ministero ha resistito con
controricorso.
3 — E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Viene denunziata l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio,
mancando ogni pronunzia sulla richiesta di liquidazione del danno patrimoniale: il
ricorso è inammissibile sia perché è stato fatto valere un vizio di motivazione e non già l’
error in procedendo costituito dalla violazione dell’art. 112 cpc, a cagione della
pretermissione dell’esame su una domanda e, quindi, l’omessa pronunzia sulla medesima,
rientrante nel vizio di cui all’art. 360, I comma n.4 cpc e non già al n.5, sia perché nella
narrativa del fatto contenuta nel decreto la Corte perugina non fece menzione alcuna di
tale domanda e quindi sarebbe stato onere del qui ricorrente allegare ove e quando la
stessa fosse stata proposta nel corso di quel giudizio, in ossequio al canone di specificità
del ricorso — estrinsecantesi nel principio dell’autosufficienza del mezzo —
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della Convenzione Europea, ratificata dall’Italia con legge 848/1955, nell’ambito di un
I.a — Le conclusioni alle quali si è giunti permettono di ritenere assorbita la pur evidente
infondatezza del ricorso determinata: 1 – dalla inidoneità dello jus superveniens — che regoli
il rapporto controverso nel giudizio presupposto in termini meno favorevoli ( anche in
termini di resistenza all’esecuzione) — a costituire un presupposto della catena causale
che colleghi il ritardo nella definizione del processo all’insorgere di pregiudizi di ordine
dall’errata interpretazione del d.l. 112/2008 ( convertito con modificazioni nella legge
133/2008) che non determina, per le obbligazioni sorte prima del 4 luglio 2008, un
divieto assoluto ( e perdurante, secondo il ricorrente) di esecuzione bensì, all’art. 78,
pone le stesse a carico di un’apposita gestione commissariale che provvederà al loro
soddisfacimento in regime di concorso con tutti i creditori dell’ente territoriale ( cfr.
Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2011 n. 8363).
Il – Il ricorso va pertanto rigettato, con onere di spese liquidate in favore della parte
pubblica secondo quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
292,50 oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2013
Il consigliere estensore
Il Presid nt
anche patrimoniale ( v. Cass.Sez. VI-1 n. 15266/2013; Cass. Sez. I n. 24.508/2006): 2 —