Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27938 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20519/2018 proposto da:

K.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Monica Bassan, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Verona Sezione Padova, domiciliati per

legge in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale

dello Stato che li rappresenta e difende;

– ontroricorrente –

avverso la sentenza n. 939/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. TRIA Lucia.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 939 del 19 aprile 2018 respinge l’appello proposto dal cittadino del Mali K.B. avverso l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto del ricorso del ricorrente avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha, a sua volta, respinto la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio Paese in quanto era vittima di una faida familiare per la violazione delle regole previste dalla religione tradizionale del villaggio; la gravità delle minacce trovava conferma nella tragica morte del fratello causata dalle percosse del padre e dello zio;

b) ha aggiunto che non poteva chiedere protezione alle autorità locali a causa dell’organizzazione tradizionale e gerarchica del villaggio e che le violenze subite dal padre configurano un grave danno D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b;

c) infine il ricorrente ha rilevato che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, anche nella parte meridionale del Mali e, in particolare, nella regione di provenienza di (OMISSIS) vi sono scontri violenti e lotte etniche;

d) per la protezione umanitaria ha sostenuto la possibilità di valorizzare i corsi di lingua italiana, i corsi di formazione e un contratto di lavoro a tempo determinato;

e) ebbene, a prescindere dalla credibilità del racconto, lo status di rifugiato non può essere riconosciuto per la principale ragione che, nella specie, l’interessato non indica di essere perseguitato per uno dei motivi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e la responsabilità della persecuzione o del danno grave viene attribuita ad un soggetto non statale, senza che si dimostri l’assenza di protezione da parte dello Stato;

f) quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) per la quale si può prescindere dalla credibilità del richiedente ma va accertata la sussistenza di una situazione di conflitto armato quale individuato dalla CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento non solo alla Stato ma anche alla regione di provenienza, va sottolineato che il richiedente ha detto di aver vissuto nella regione del (OMISSIS) che, al pari della capitale (OMISSIS), si trova nella parte meridionale del (OMISSIS), ove non si riscontra la situazione di violenza indiscriminata esistente nel nord, come si desume da qualificate fonti aggiornate;

e) non è concedibile la protezione umanitaria per la rilevata inattendibilità del K., il cui racconto non appare verosimile ed è privo di riscontri;

f) per tale forma di protezione non assumono rilievo ragioni economiche come l’aver trovato lavoro, in quanto la domanda di protezione internazionale o umanitaria non può servire per cercare di inserirsi nel mondo del lavoro aggirando la diversa disciplina basata sulla periodica regolamentazione dei flussi migratori la cui applicazione regola l’ingresso nel nostro Paese dei migranti economici;

3. il ricorso di K.B. domanda la cassazione della suddetta sentenza per un unico motivo;

4. il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi delle censure.

1. con l’unico motivo di ricorso di denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del ricorrente ((OMISSIS)) e della situazione personale di quest’ultimo ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 5, comma 6;

Esame delle censure.

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. infatti le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, visto che nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita di K.B. in (OMISSIS) e al possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato da parte del ricorrente;

2.2. in particolare, si tratta di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello sul punto, che come tale è di per sè inammissibile, tanto più che la Corte territoriale ha negato la protezione umanitaria sul rilievo della non credibilità del racconto del richiedente e tale valutazione, che è decisiva perchè esclude ogni possibilità di ritenere sussistente il requisito della individualizzazione del rischio (ritenuto necessario da Cass. n. 4455 del 2018), non viene affatto censurata dal ricorrente;

2.3. questo significa che la ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza sul punto non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con la statuizione contestata;

2.4. tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

Conclusioni.

3. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le anzidette ragioni;

4. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

5. l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7204; Cass. 24 maggio 2019, n. 14292).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA