Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27938 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27938 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 22163-2012 proposto da:
MANDIA PIETRO MNDPTR52M15H703G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo
studio dell’avvocato COLAGRANDE ROBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SOLIMINI CATERINA;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO,

A

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Data pubblicazione: 13/12/2013

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idepositata il 23/02/2012;

/

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

E

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per

In fatto ed in diritto
1

Il capitano Pietro Mandia, il 5 gennaio 2012 depositò ricorso, ai sensi della legge 24

marzo 2001 n. 89, alla Corte di Appello di Torino, contro il Ministero della Giustizia, in
conseguenza dell’asserito mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1,

giudizio penale di cui aveva avuto notizia con la notifica di una informazione di
garanzia da parte della Procura della Repubblica di Genova in data 10 aprile 1998 e
conclusosi con la sentenza n. 623 dell’H aprile 2011 del Tribunale di Genova di non
doversi procedere per intervenuta prescrizione del fatto di incolpazione; chiese che gli
venisse riconosciuto non solo l’indennizzo per il danno non patrimoniale ma anche il
risarcimento del danno patrimoniale, costituito dal mancato avanzamento di carriera e
dalla conseguente perdita degli emolumenti ad esso collegati.

2

La Corte del merito, con decreto depositato il 1° aprile 2012, liquidò in euro

18.600,00 l’indennizzo per danno non patrimoniale e patrimoniale: più specificamente,
determinò equitativamente in curo 10.000,00 la negativa incidenza della durata del
processo quanto al precluso accesso al grado massimo di carriera militare al quale il
ricorrente avrebbe avuto aspirare ma negò uno specifico risarcimento per la conseguente
ricostruzione di carriera che avrebbe dovuto essere valutata nelle sedi competenti, anche
in ragione dell’ampia discrezionalità che un tale giudizio avrebbe comportato.

3

Per la cassazione di tale pronunzia il Mandia ha proposto ricorso affidandolo ad

unico pur se articolato motivo di annullamento, illustrato da successiva memoria; il
Ministero resistente ha notificato controricorso.

4
I

E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
Viene denunziata l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla

determinazione della eccessiva durata del processo; è poi fatta valere la violazione della
normativa CEDU, dell’art. 2 della legge 89/2001; degli artt. 405 e 407 cpp nonché la
pronunzia su una eccezione non proposta.

I.a

Lamenta innanzi tutto il ricorrente che, nonostante l’Avvocatura Erariale non

avesse avanzato richiesta per aumentare la durata ritenuta congrua del processo rispetto

della Convenzione Europea, ratificata dall’Italia con legge 848/1955, nell’ambito di un

al termine di tre anni, d’ufficio — e quindi in violazione del principio di corrispondenza
tra chiesto e pronunziato- la Corte genovese avrebbe aggiunto un anno ed otto mesi per
la durata delle indagini preliminari ( stante la complessità e delicatezza delle stesse)
nonché due ulteriori anni di sospensione necessaria del procedimento a cagione della
pendenza del giudizio presso la Corte costituzionale, giusta riniessione di questione

1.a.1 – Il rilievo è infondato perché rientra nel potere-dovere del decidente di valutare la
sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda e, nel giudizio ex lege n.
89/2001, esso si estrinseca nello scrutinio della riconducibilità del riscontrato ritardo
decisionale a fatti addebitabili all’ufficio giudiziario

I.b Evidenzia poi il ricorrente la erroneità di porre la sospensione del giudizio innanzi
alla Corte delle leggi interamente a carico dell’imputato , in contraddizione con il fatto
che anche per la stessa, andava compiuto un giudizio di congruità, tenuto conto del
rilievo di ufficio

I.b.1 – Il rilievo è assorbito dalla considerazione che va applicato — nella parte in cui non
incide su statuizioni oramai irrevocabili per difetto di impugnazione- il principio
ricavabile dalla sentenza Gagliano Giorgi c/ Italia del 6 marzo 2012 della Corte CEDU
(cui adde , in ambito nazionale: Cass. Sez. VI-1 n. 21051/2012, le cui considerazioni non
si ritengono superate dai distiguo operati dall’ordinanza Cass Sez. VI-1 n. 14729/2013, in
merito alla rilevanza che, ai fini del decorso del termine della prescrizione, occorrerebbe
attribuire a condotte difensive ostruzionistiche dell’incolpato — mancando, al postutto,
nel ricorso, una specificazione difensiva in detti termini-) secondo il quale non sussiste
un pregiudizio per la non congrua durata del procedimento penale poi conclusosi con
sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, stante l’esito, in ogni caso
favorevole per l’incolpato, del predetto giudizio, facendo venir meno, ad un tempo, la
presunzione di prova del pregiudizio non patrimoniale e la suscettibilità di lesione di un
interesse patrimoniale.
I.c — Censura inoltre il Mandia la decisione di detrarre l’intera durata di un anno ed otto
mesi per le indagini preliminari, non considerando che esse possono durare solo sei

sollevata di ufficio

mesi, eventualmente raddoppiabili e, solo per indagini relative a delitti indicati nell’art.
407 cpp ( non ricorrenti nella fattispecie) ulteriormente prorogabili
I.c.1 — Il rilievo, è infondato non solo per le considerazioni esposte sub

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I.b.1 — ma

anche in quanto l’art. 406, II comma, cpp prevede la possibilità di proroghe ulteriori
alla prima se la relativa richiesta sia congruamente motivata dal PM procedente e parte

di tale indebita proroga.

I.d — Si duole il ricorrente che il danno non patrimoniale sia stato liquidato nella somma
ritenuta non congrua di euro 1.200,00 per ogni anno di ritardo: la censura — assorbita per
quanto esposto in precedenza circa l’elisione del potenziale pregiudizio per indebita
durata del processo penale se rapportato all’esito dello stesso- è generica a fronte della
compiuta motivazione sul punto da parte della Corte del merito.

I.e — Lamenta il Mandia che la liquidazione del danno patrimoniale oltre ad essere del
tutto immotivata , quanto a parametri di giudizio, non avrebbe tenuto conto che la
richiesta sarebbe stata finalizzata ad ottenere il ristoro di quanto non fosse stato poi
riconosciuto in sede amministrativa a seguito dell’accoglimento della già presentata
domanda di ricostruzione della carriera

I.e.1 – La censura è infondata per quanto appena ricordato e perché il ricorrente omette
di riportare il contenuto del ricorso ex lege 89/2001 da cui si sarebbe dovuta trarre tale
conclusione; in ogni caso comunque la Corte del merito ha sottolineato che il
risarcimento per perdita di chances può esser riconosciuto solo se si dimostri, con certo
criterio inferenziale, la sussistenza delle medesime e questa valutazione non poteva esser
compiuta sia perché non si sapeva se la ricostruzione della carriera, nella sede sua
propria, sarebbe stata completa sia perché per pervenire ad essa vi sarebbero stati
elementi discrezionali non valutabili in sede giudiziaria

H Rigetta il ricorso senza onere di spese , non avendo il Ministero intimato svolto difese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
…-toketuhu

Così deciso in Roma il 5 attahre 2013 i
Il consigliere estensore

Il Presidente

ricorrente non ha affermato j né tanto meno provato nel giudizio di merito, l’insorgenza

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