Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27938 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16998/2019 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato in Bozzolo (MN) alla via Poerio

n. 12, presso lo studio dell’avv. P. Novellini, che lo rappresenta e

difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), presso Avvocatura Generale Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 693/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da O.H., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di temere la persecuzione della setta degli (OMISSIS) perchè alla morte del padre si era rifiutato di succedere allo stesso quale affiliato.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il ricorrente non credibile perchè la narrazione risulta smentita dalle fonti informative che escludono che l’affiliazione possa avvenire per cooptazione, ma solo per volontà del richiedente, consapevole dei vantaggi di natura economica e dei rischi, in caso di disubbidienza a cui sono esposti i suoi membri. Solo nel caso di un minore, parente di un membro che risulta aver conosciuto gli aderenti o preso parte a un omicidio, dovrà necessariamente farne parte. Pertanto, i giudici di secondo grado, non gli hanno riconosciuto nessuna delle protezioni richieste, neppure la sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), perchè nella zona di provenienza del ricorrente (Edo State) non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata e neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione internazionale, in quanto il richiedente era stato minacciato dalla setta degli (OMISSIS); (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6 e 7 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sull’accertamento di fatto della Corte d’appello, condotto sulla base delle fonti informative, secondo cui non sussiste reclutamento forzoso da parte della setta degli (OMISSIS), ma il reclutamento è su base volontaria, alla luce dei vantaggi non solo economici che derivano dall’appartenenza a tale setta.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sull’accertamento di fatto della Corte d’appello in riferimento alla situazione generale ed individuale del ricorrente, anch’esso condotto alla luce di fonti informative aggiornate (COI 2018).

Il terzo motivo, sulla protezione umanitaria è inammissibile, perchè nuovo, infatti la Corte distrettuale nell’enucleare i motivi di gravame non ne fa cenno e il ricorrente non riporta nel presente ricorso la censura che avrebbe proposto davanti ai giudici di secondo grado (in effetti, non sembra che la protezione umanitaria sia stata richiesta neppure in primo grado: vedi p. 5 della sentenza d’appello laddove riporta il secondo motivo di gravame), nè enuncia il vizio di omessa pronuncia.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13m, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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