Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27937 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20137/2018 proposto da:

O.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Sabina Zullo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale Verona, Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1356/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1356 del 22 maggio 2018, respinge il ricorso proposto dal cittadino della Nigeria O.V. avverso l’ordinanza del Tribunale Venezia che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la vicenda del richiedente, le ragioni del suo allontanamento dal Paese di origine e di quelle ostative al rimpatrio sono state esposte in modo completamente incredibile e inverosimile e non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale;

b) infatti, l’intera vicenda è stata descritta in termini paradossali attraverso una congerie di situazioni e circostanze le più varie e del tutto impossibili da verificare che hanno il loro fulcro nella lotta per la successione nel regno;

c) quindi una vicenda di tale natura non può certamente portare alla concessione dello status di rifugiato;

d) inoltre il ricorrente non ha mai fatto riferimento alla situazione generale del Paese come fonte di effettivo pericolo per la propria incolumità;

e) peraltro, dal report del Segretariato generale ONU di fine gennaio 2017 relativo agli Stati dell’Africa occidentale e del (OMISSIS) non risulta che nella zona di (OMISSIS) nell'(OMISSIS) (di provenienza del richiedente) vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato;

f) neanche si ravvisano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3, “mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”;

g) poichè il ricorso è manifestamente infondato è necessario revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

3. il ricorso di O.V. domanda la cassazione della suddetta sentenza per quattro motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Profili preliminari.

1. preliminarmente va dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione cautelare della sentenza impugnata, la cui proposizione davanti a questa Corte non è prevista dalla legge (Cass. 9 luglio 2019, n. 18435), in quanto in base alla disciplina generale di cui all’art. 373 c.p.c. per la eventuale sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello è competente il giudice che ha emesso la sentenza stessa e il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza che sia stata impugnata per cassazione non è a sua volta impugnabile per cassazione, trattandosi di un provvedimento di natura ordinatoria privo di definitività e decisorietà, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio (Cass. n. 10540 del 2018, n. 13774 del 2015, n. 16537 e 17647 del 2009), analogamente a quel che accade in caso di proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia negato la sospensione dell’efficacia del decreto del Tribunale, di rigetto della domanda di protezione internazionale, cui a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, consegue il venire meno della sospensione degli effetti del provvedimento negativo emesso dalla Commissione territoriale, senza necessità di attendere l’esito del ricorso per cassazione (Cass. 13 dicembre 2018, n. 32319; Cass. 19 luglio 2019, n. 19602);

Sintesi dei motivi.

2. il ricorso è articolato in quattro motivi;

2.1. con il primo motivo si contesta il rigetto della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato e si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto; b) omesso esame “su un punto decisivo”, sostenendosi che il ricorrente e la famiglia sono stati vittime indifese di comprovati episodi di violenza, anche per essersi convertiti alla religione cristiana, visto che nella zona di provenienza vi sono associazioni terroristiche che strumentalizzano i culti per sottomettere le persone;

2.2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 sostenendosi che la situazione della zona di provenienza del richiedente e la sua situazione personale sono tali da corrispondere ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;

2.3. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in materia di protezione umanitaria;

2.4. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in materia di onere probatorio attenuato non essendo possibile a chi fugge fornire la piena prova della persecuzione subita o dei pericoli alla propria incolumità cui sarebbe esposto se fosse costretto a rientrare nel proprio Paese;

Esame delle censure.

3. l’esame delle censure porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per molteplici concorrenti ragioni;

4. in linea generale tutte le censure – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione di tutti i motivi – si risolvono nella sostanza nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti;

4.1. si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, che come tale è di per sè inammissibile;

4.2. a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano nè sono prospettate;

4.3. le censure di violazione di legge contenute in tutti e quattro i motivi e, rispettivamente, riferite al mancato accoglimento della domanda di rifugio, della domanda di protezione sussidiaria (specialmente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c)) e della domanda di protezione umanitaria – da trattare insieme data la loro intima connessione – sono anch’esse inammissibili per plurime, concorrenti ragioni:

a) tutti i profili di censura con i quali si sostiene che vi sarebbero i presupposti per la concessione delle suddette misure di protezione internazionale sono del tutto generici e non idonei a scalfire le corrispondenti rationes decidendi della sentenza impugnata;

b) lo stesso vale per i profili di censura con i quali si impugna il rigetto della protezione umanitaria, visto che la Corte d’appello è pervenuta alla suindicata decisione in base ad una valutazione autonoma sull’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che integrano i requisiti per tale forma di protezione e le censure proposte sono anch’esse non specifiche e, quindi, inidonee a scalfire la motivazione della Corte territoriale al riguardo;

c) nella sostanza, quindi, si tratta di censure generiche e che si traducono in una richiesta di rivisitazione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, richiesta inammissibile in questa sede di legittimità (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758);

d) pertanto tali censure, dedotte come violazioni di norme di diritto, in sintesi, sono inammissibili in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito, come accade invece nella specie (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

4.4. ugualmente priva di specificità è la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in materia di onere probatorio attenuato, in quanto anch’essa tendente ad ottenere una inammissibile “rivisitazione” della valutazione della Corte d’appello di non credibilità e di inverosimiglianza del racconto del ricorrente considerato motivatamente non inquadrabile in alcuna delle fattispecie della protezione internazionale, valutazione che costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) apprezzamento che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (alle cui prescrizioni il ricorrente, come si è detto, non si è attenuto), dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (vedi, per tutte: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

4.5. su queste basi, il ricorrente, in modo del tutto generico, ha denunciato il mancato rispetto dell’onere probatorio attenuato senza offrire alcun elemento idoneo a superare l’anzidetta valutazione della Corte territoriale di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 valutazione che impedisce, di per sè, di procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), (vedi, per tutte: Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892), sussistenza che la Corte d’appello ha motivatamente escluso, sulla base del report del Segretariato generale ONU di fine gennaio 2017 relativo agli Stati dell’Africa occidentale e del (OMISSIS), con riferimento alla zona di (OMISSIS) nell'(OMISSIS) (di provenienza del richiedente);

4.6. quest’ultima osservazione dimostra l’inammissibilità anche dei profili di censura riferiti all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE – che non è stato trasposto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirlo o meno nell’atto normativo di attuazione della direttiva e che consente di negare la protezione internazionale se l’interessato ha la ragionevole possibilità di trasferirsi in una zona del territorio del Paese d’origine diversa da quella di provenienza, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi infatti, di tale norma la Corte d’appello non ha fatto alcuna applicazione essendosi limitata ad escludere la sussistenza degli elementi indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nella zona della Nigeria di provenienza del richiedente;

Conclusioni.

5. in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile, per le suesposte ragioni;

6. nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva;

7. l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7204; Cass. 24 maggio 2019, n. 14292).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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