Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27937 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27937 Anno 2017
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 10385-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585,in persona del legale
rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrentp
contro

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SEBASTIO ESTER, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
dell’avvocato GREZ STUDIO LEGALE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO BLASI,giusta
delega in atti;
ROBERTI COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 23/11/2017

CORSO VITTORIO EMANUELE 11,18, presso lo studio
dell’avvocato GREZ STUDIO LEGALE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO BLASI,giusta
delega in atti;
– controricorrenti

SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 21/04/2011 RG
481/07;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

avverso la sentenza n. 124/2011 della CORTE D’APPELLO

10385-12 r.g. c.c. 20 giugno 2017

ORDINANZA
LA CORTE visti gli atti e sentito il consigliere relatore OSSERVA
Con ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.a. ha impugnato (il 18 aprile 2012, notifiche
perfezionate i successivi giorni 23 e 27) la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce
– sezione distaccata di Taranto (n. 124 del 23 febbraio – 21 aprile 2011, non notificata), che
confermava l’accoglimento delle domande di accertamento di nullità, parziale, limitatamente al
termine finale apposto ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati da

Il giudice di prime cure aveva ritenuto il difetto di specificità, questa occorrente invece ex art.
1 dl.vo n. 368-2001. La Corte di Appello ha confermato che l’onere di specificazione previsto
dalla legge non poteva ritenersi assolto con il semplice rinvio agli accordi sindacali stipulati in
sede di contrattazione collettiva, poiché la peculiarità della riorganizzazione della società non
esimeva quest’ultima dal completare i singoli contratti con elementi individualizzati rispetto alle
generiche previsioni di legge o declaratoria della contrattazione collettiva. Altra doglianza
dell’appellante Poste Italiane riguardava la valutazione delle prove articolate in primo grado,
però erroneamente ritenuto generiche e perciò non ammesse. In proposito, la Corte di merito
ribadiva l’assoluta logicità della coerenza della motivazione dell’appellata pronuncia:
l’alternatività tra le varie causali indicate nei contratti ovviamente impediva di dimostrarle
entrambe; né era ammissibile scegliere soltanto in un momento successivo quale delle due
provare. In ogni caso, i capitoli articolati attenevano a circostanze relative alle necessità
aziendali in generale e solo al capitolo 23 si aveva riguardo alla specifica circostanza
dell’espletamento, da parte di entrambi gli appellati, di mansioni di portalettere per permettere
lo smaltimento delle ferie al personale di ruolo dell’ufficio recapito di Taranto, ma senza
riferimenti al numero dei lavoratori in ferie, alla durata di queste, così da potersi stabilire che
effettivamente le assunzioni in questione fossero di durata temporale coerente con la ragione
indicata.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte di appello, tra l’altro, reputava che nel caso di
specie fosse inapplicabile lo ius superveniens di cui all’art. 32 L. n. 183 dell’anno 2010.
Motivi di ricorso per cassazione per la società POSTE ITALIANE:
1 0 ) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 decreto legislativo numero 368 del 2001, degli
articoli 11 e 15 delle preleggi, nonché 136 della costituzione, in relazione la sentenza della
Corte costituzionale n. 214 dell’anno 2009 – contraddittorietà della motivazione su di un punto
decisivo della controversia.
Erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto la genericità delle causali indicate nei contratti
di assunzione a tempo determinato in esame, stipulati per esigenze tecniche organizzative e
produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione … nonché
con riferimento all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17 – 18 e 23 ottobre, 11
dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto

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luglio a settembre 2002.

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il personale nel periodo estivo. La pronuncia di merito impugnata era comunque in contrasto
con la giurisprudenza di questa Corte, come da citati precedenti. Inoltre, l’esistenza dei
suddetti accordi intercorsi tra la società ricorrente e le organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale fornivano la prova dell’esistenza di quel esigenze, cui il cit.
art. 1 subordinava la legittimità del ricorso all’assunzione a tempo determinato.
2°) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso decisivo per
il giudizio – violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..
La Corte di Appello con motivazione autore ferenziale aveva confermato la sentenza di primo

due cause di assunzione a termine e ritenuto che le stesse dovessero essere necessariamente
alternative e non cumulabili. Appariva evidente come la sentenza impugnata fosse viziata per
manifesta insufficienza di motivazione, non essendo possibile infatti dal solo esame individuare
in cosa consistesse la dedotta illegittimità e altematività delle causali di assunzione.

In effetti,

non poteva ravvisarsi neppure la presenza di una doppia ipotesi, dovendosi invece parlare di
un’unica complessa ipotesi, che teneva conto di una duplice esigenza di carattere tecnicoorganizzativo o sostitutivo. La concomitante assenza per ferie non era in alcun modo
configurabile come una ipotesi alternativa tra cui scegliere, rappresentando anzi una ulteriore
specificazione, atta ad evidenziare l’effettiva sussistenza delle esigenze di carattere
straordinario, costituenti la ratio della stipulazione del contratto a termine ad opera della
società convenuta. Pertanto, le motivazioni addotte nel contratto in questione erano entrambe
conformi alle previsioni della contrattazione collettiva (articolo 25 C.C.N.L.), così da non poter
ingenerare alcuna incertezza, soprattutto non essendo antitetiche ed alternative tra loro
(citando in particolare Cassazione 17 giugno 2008 n. 16396).

3°) violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 115 c.p.c. (articolo 360 numero 3
c.p.c.) – omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (articolo 360 numero 5 c.p.c.).
Ferma restando la censura di cui al precedente motivo, erroneamente la Corte di Appello,
quanto alle esigenze sostitutive durante il periodo feriale, aveva ipotizzato l’impossibilità di
dimostrare entrambe le esigenze asseritamente alternative, senza tener conto che la società
aveva espressamente allegato e chiesto di provare la specifica necessità, che aveva
determinato l’assunzione a termine dei due lavoratori, per cui aveva formulato appositi capitoli
di prova al fine di dimostrare il nesso tra l’assunzione e l’utilizzazione degli stessi, in relazione
alle esigenze indicate nei contratti de quibus, con riferimento all’ufficio del settore recapito, cui
i due lavoratori erano stati adibiti. La sentenza di appello era contraddittoria laddove aveva
ritenuto logica la motivazione del tribunale, che non aveva ammesso i mezzi istruttori chiesti
dalla società, pur ammettendo che capitolo 23 della memoria difensiva contenesse la richiesta
di dare la prova sulla specifica circostanza dell’espletamento, da parte dei lavoratori, delle
mansioni di portalettere per permettere lo smaltimento delle ferie al personale di ruolo
nell’ufficio recapito di Taranto città. In sostanza, la Corte territoriale era incorsa in una

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grado, che aveva ritenuto illegittimi i contratti impugnati per il fatto che questi contenessero

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macroscopica contraddizione, non ammettendo la prova testimoniale richiesta e dando
contemporaneamente atto della rilevanza della stessa per la definizione del giudìzio; tanto in
relazione a circostanze decisive ai fini della decisione. Inoltre, la sentenza de qua andava
anche censurata perché in contrasto con la giurisprudenza, laddove aveva ritenuto essenziali
indicazioni però non richieste dalla legge in materia, quali il numero dei lavoratori in ferie e la
loro durata. Per giunta, nella specie erano stati forniti sufficienti elementi di riferimento per
verificare indicato ragioni di carattere sostitutivo: il periodo di lavoro (luglio /settembre 2002),
coincidente con il godimento delle ferie estive, la sostituzione prevista in favore di tutto il

personale e non di un singolo addetto allo scopo precipuo di garantire il servizio di portalettere
senza soluzione di continuità, la sede di lavoro indicata nell’ufficio recapito di Taranto città.
4 0 ) in via subordinata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su 1 punto decisivo
della controversia – violazione e falsa applicazione degli articoli 12 disposizione sulla legge in
generale, 1419 c.c., 1 del decreto legislativo numero 368 del 2001 e 115 c.p.c. erroneamente si era ritenuto in via analogica che la violazione dell’articolo 1 citato
comportasse nullità parziale del contratto, ossia limitatamente al termine finale apposto,
anziché nullità dell’intero contratto. Infatti, risultava evidente come essa società ricorrente
avesse provato che intendeva porre nel nulla l’intero contratto, avendo compiutamente
dimostrato che, senza la suddetta clausola a positiva del termine, eventualmente nulla, non
avrebbe concluso il contratto, avuto riguardo al processo di riorganizzazione affrontata dalla
medesima ed attesa la mobilità interna, configurata quale fatto generatore della necessità di
personale a tempo determinato. Era quindi palese la prospettazione della essenzialità del
termine in questione, tenuto conto del tenore letterale del contratto nonché le comportamento
delle parti successivo alla scadenza del termine.
In sintesi, la Corte territoriale aveva applicato analogicamente gli artt. 4 e 5 del suddetto
decreto legislativo n. 368 all’ipotesi contemplata dall’articolo 1 dello stesso decreto, con
conseguente error in iudicando, essendo preclusa l’analogia dall’esistenza di una norma
giuridica direttamente applicabile alla fattispecie e non essendo applicabile la norma in
questione per analogia, in quanto in deroga al principio generale espresso dall’articolo 1419
c.c..
50 ) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – omessa insufficiente o contraddittoria
motivazione, poiché la pretesa risarcitoria accolta non risultava provata, in quanto gli attori
non avevano indicato né depositato documenti utili a dimostrare l’asserito danno, né fornito la
prova dello stesso in relazione alla dedotta nullità della causale con fissazione del termine
finale;
6°) contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina del
rapporto in contestazione: sulle conseguenze economiche della pronuncia di appello e sugli
effetti dello jus superveniens ex articolo 32 L. n. 183/2010, tanto in relazione all’articolo 360
numero 3 c.p.c.

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VISTI i controricorsi con i quali ROBERTI Cosimo e SEBASTIO Ester hanno resistito
all’impugnazione avversaria, eccependo tra l’altro il primo la tardività del ricorso della società
per effetto della notifica pervenuta soltanto in data 23 aprile 2012 a fronte della sentenza
pubblicata il 21 aprile 2011 – controricorsi di cui è stata chiesta la loro notificazione il 14
maggio 2012;
RILEVATO che il PUBBLICO MINISTERO con la requisitoria scritta, datata 17 maggio 2017, ha

precedenti giurisprudenziali di legittimità;
che risultano comunicati rituali e tempestivi avvisi alle parti della fissata adunanza in camera di
consiglio per il 20 giugno 2017;
che la sola società ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO pertanto
che appaiono fondate le doglianze mosse con i primi tre motivi di ricorso, attinenti a questioni
preliminari ed assorbenti rispetto alle altre censure;
che tuttavia ancor prima il ricorso, ritualmente formulato ex art. 366 c.p.c., appare tempestivo
in relazione al termine c.d. lungo, annuale, secondo il testo ex art. 327 c.p.c. nella specie
ratione temporis applicabile, visto che l’atto introduttivo del giudizio era certamente anteriore
al 4 luglio 2009, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata nell’anno 2006 (r.g. di
2° grado n. 481/2007), laddove quindi il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo posta
ad entrambi interessati come da retate del 18 aprile 2012, i cui plichi quindi sono giunti a
destinazione, come da avvisi di ricevimento, in data 23 e 27 aprile 2012 (cfr. Cass. Sez. 6 – 2,
ordinanza n. 2320 – 01/02/2011: a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il
notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività
della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per
la notifica venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della
notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o
dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; v. pure Cass. Sez. un. civ. n. 7607 del
30/03/2010, secondo le quali a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la
consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine
perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata
esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a
responsabilità del notificante.
Cass. I civ. n. 10693 del 10/05/2007: a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n.
477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, ed in particolare dell’affermarsi del
principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante
e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del

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chiesto l’accoglimento del ricorso per le ragioni ivi indicate, all’uopo richiamando i citati

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notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che,
ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del
termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto sia
stato tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, ma questa non sia
stata effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al
potere d’impulso della parte. Conformi: n. 24702 del 2006, nonché Sezioni unite n. 10216 del
2006. V. altresì Cass. V civ. n. 6547 del 12/03/2008: se la notifica dell’atto di impugnazione,
tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili

valutarsi secondo un principio di ragionevolezza, a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando
che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare dei termine per proporre gravame);
che, quanto alla motivazione delle ragioni indicate nel contratto di lavoro a tempo determinato,
premessa la legittimità dell’apposizione del termine in virtù di una doppia causale (come
questa Corte ha ripetutamente statuito – v. tra le altre Cass. n. 16347 del 04/05 – 04/08/2016,
9913/14 e 16396/08) ove, come nel caso di specie, fra le due non sussista un’incompatibilità
o un’intrinseca contraddittorietà, si tenga presente che in base alla ormai consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr., tra varie, Cass. 12.8.15 n. 16770; Cass. 6.8.15 n. 16519;
Cass. 2.5.11 n. 9602; Cass. 26.1.2010 n. 1576, relative a controversie concernenti contratti di
lavoro a termine stipulati da Poste Italiane S.p.A. per ragioni di carattere sostitutivo) opera il
principio di diritto, cui va data continuità, in forza dei quale in tema di assunzione a termine di
lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale del Digs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere dì specificazione delle
predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa
dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Ne deriva
che nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola
persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del
termine deve considerarsi legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori
assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti
integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali ad esempio l’ambito territoriale di
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il
diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro), che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto
di legge;
che d’altro canto, quanto alla specificità richiesta dal dl.vo n. 368/2001 (v. Cass. lav. n. 2279 01/02/2010), il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle
“specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso
stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia

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al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza, da

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(cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005,
in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a
dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative
essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in
generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificablità delle stesse nel corso del rapporto; tale
specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per

rinvio la sentenza di merito, che – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle
Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di
verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi
collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale. In senso conforme sul punto, v. tra le
varie Cass. lav. n. 10033 del 27/04/2010, n. 16303 del 12/07/2010, n. 8286 del 25/05/2012
e n. 343 del 13/01/2015, nonché ancora più recentemente n. 12106 del 23/03 13/06/2016);
che pertanto le prime tre censure, tra loro connesse e quindi esaminabili congiuntamente
appaiono fondate, pure in ordine alle ragioni per cui non risultano essere state ammessi utili
mezzi istruttori, di modo che l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra Corte di
merito, perché alla luce dei richiamati principi di diritto accerti in punto di fatto e nello
specifico, con conseguente eventuale ammissione delle occorrenti prove testimoniali, la
sussistenza delle ragioni menzionate nei contratti a termine in questione.

P.Q.M.
la Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, ritenuti assorbiti gli altri. Cassa, quindi,
l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio, alla Corte d’Appello di Bari.

relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti (nella specie, quindi, veniva cassata con

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