Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27937 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27937 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25b presso lo studio
dell’Avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
PALLINI DANIELE, già difeso dall’Avv. Giorgio Belotti, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 4.1, presso lo studio dell’Avv.
Giancarlo Penzavalli, che lo rappresenta e difende per procura contenuta

Data pubblicazione: 13/12/2013

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nell’atto di nomina di nuovo difensore in data 13 gennaio 2011 depositato il
30 marzo 2011
..

Costituito con procura
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 752/08

2006.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.11.2013
dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis,
udito l’Avv. ANNA BUTAFOCO, per delega dell’Avv. ROBERTO PESSI, per
la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, DANIELE PALLINI agiva in giudizio
nei confronti della S.p.A. POSTE ITALIANE chiedendo l’accertamento della
nullità del termine apposto al contratto a tempo stipulato, per il periodo
7.07.1999/30.09.1999 ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994 e successivi accordi
integrati, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenza per ferie, con la conseguente conversione del rapporto a tempo
indeterminato, con la condanna della convenuta alla sua riammissione in
servizio, nonché al risarcimento del danno- commisurato alle retribuzioni
maturate a decorrere dalla messa in mora della datrice di lavoro- individuata
nel 22.09.2003- detratto l’aliunde perceptum.

del 16.05.2008/21.05.2008 nella causa iscritta al n. 978 R.G. dell’anno

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Con sentenza n. 470/2005 l’adito

Tribunale di

Livorno accoglieva la

domanda.
Tale decisione, appellata dalle Poste Italiane, è stata confermata dalla
Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 752 del 2008, la quale, ha

contratto per mutui consenso, che nel caso in esame non era dato inferire
non solo il nominativo o i nominativi del lavoratore o dei lavoratori sostituiti,
ma anche la durata delle single sostituzioni, la corrispondenza cronologica
tra assenze dell’uno o degli altri e sostituzioni da parte dell’appellato
La stessa Corte ha condiviso la statuizione di primo grado relativa al
momento dell’offerta delle prestazioni lavorative, giacché il lavoratore con la
lettera del 22.09.2003 aveva chiesto lo svolgimento del t.o.c. rivendicando

osservato che non erano ravvisabili gli estremi della risoluzione del

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la riammissione in servizio.
Con riguardo all’aliunde perceptum la Corte ha precisato che le Poste non
aveva riproposto espressamente in appello la relativa eccezione, da
intendersi quindi rinunciata ex art. 346 e 329 CPC.
La S.p.A. Poste Italiane ricorre in cassazione con quattro motivi.
Il Pallini si è costituito con procura.
Il Collegio autorizza motivazione semplificata.
2. Con il secondo motivo, il cui esame va effettuato con carattere di priorità
rispetto agli altri,, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi, nonché vizio di
motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata non ha fatto corretta
applicazione del principio dell’onere della prova in ordine all’indicazione dei
sostituiti, della durata e della causa della sostituzione, prova che in

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contrario, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, è insita nel fattt
_
stesso, rilevabile dal contratto, che il lavoratore sia stato assunto nel
,
periodo giugno-settembre.
Il motivo è fondato..

che l’unica corretta interpretazione della norma collettiva in esame, nella
parte in cui prevede la stipula di contratti a termine in relazione
all’assunzione di lavoratori in concomitanza di assenze per ferie, sia quella
secondo cui l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede
come presupposto per la sua operatività l’onere per il datore di lavoro di
provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di
altri dipendenti nonché la relazione causale tra fra dette esigenze e
l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa
alla quale lo stesso è stato destinato (cfr Cas. n. 8122 del 2008; Cass. n.
26678 del 2005).
Il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione di tale consolidato
indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, per cui il ricorso merita
accoglimento.
3. La ricorrente denuncia con il primo motivo violazione e falsa applicazione
dell’art. 1372, comma 1 e 2, Cod. Civ., nonché vizio di motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio e nullità del procedimento.
La ricorrente rileva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di
appello, la risoluzione per mutuo consenso non costituisce eccezione in
senso proprio, ma rappresenta un fato estintivo che può essere accertato
anche d’ufficio.

Sul punto va osservato che questa Corte in fattispecie analoga ha ritenuto

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Quanto al merito la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non
abbia considerato il complessivo comportamento di acquiescenza del
..
lavoratore, che non aveva mosso alcuna contestazione alla conclusione del
rapporto di lavoro ed aveva accettato il TFR e le altre indennità connesse

periodo giugno-settembre.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 CPC, per avere la sentenza impugnata ritenuto
erroneamente che le Poste non avessero allegato o dimostrato che nel
periodo di assunzione del Pallini fossero effettivamente esistenti le
esigenze di carattere sostituivo legate alla fruizione delle ferie da parte del
personale a tempo indeterminato.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione di norme di diritto e
vizio di motivazione in ordine alla prova del danno effettivo conseguente
alla nullità del contratto a termine, prova che il lavoratore non aveva fornito
non indicando né depositando documenti utili.
Gli esposti motivi, in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo,
possono ritenersi assorbiti.
4. In conclusione il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, assorbiti gli
altri motivi, per cui la sentenza impugnata va cassata in relazione alla
censura accolta.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarata la
legittimità del contratto a termine in questione.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.

alla cessazione dello stesso rapporto.

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Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese dei giudizi di merito,
in considerazione del complessivo iter del giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi,

merito, dichiara la legittimità del contratto stipulato il 7.07.1999. Condanna
il controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €
100,00 per esborsi ed € 3500,00 per compensi, oltre accessori. Compensa
tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma addì 21 novembre 2013
Il Cons. re!. est.

Il Presidente

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel

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