Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27936 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20015/2018 proposto da:
E.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Cristina Martini, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno Commissione Territoriale Riconoscimento
Protezione Internazionale di Verona Sede Distaccata Padova;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1461/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1461 del 25 maggio 2018, rigetta l’appello del cittadino nigeriano E.S. avverso l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la sua domanda di protezione internazionale escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. E.S. ha domandato la cassazione della suddetta sentenza per tre motivi.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con atto in data 2 maggio 2019, sottoscritto dal difensore avv. Cristina Martini, il sig. E.S. ha rinunciato al ricorso, per essergli stato rilasciato, in data 3 aprile 2019, permesso di soggiorno per valore civile;
2. che, pertanto, sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
3. in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;
4. neppure opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto esso non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
PQM
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019