Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27936 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27936 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

Data pubblicazione: 13/12/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
-CIAMORRINI TIZIANA
-DI ZIO RITA
elettivamente domiciliate in Roma, Via G. Scalia n. 12, presso lo studio
dell’Avv. Marco Qatti, rappresentate e difese dall’Avv. Massimo Faugno del
foro di Pescara per procura a margine del ricorso
Ricorrenti
CONTRO
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

,–tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 134, presso

Io studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte di Appello di

R.G. dell’anno 2004.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.11.2013
dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. ANNA BUTTAFOCO, per delega dell’Avv. Luigi Fiorillo, per la
controricorreente;

Roma n. 3041/07 del 16.042007/6.09.2007 nella causa iscritta al n. 817

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. “Vi a-WA-0 114″7″i/
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, TIZIANA CIAMORRINI e
RITA DI ZIO agivano in giudizio nei confronti della S.p.A. POSTE ITALIANE
chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti a
tempo stipulati, rispettivamente, per il periodo 1.06.1998/30.09.1998 e per
il periodo 1.07.1998/31.30.09.1999; contratti stipulati
CCNL 1994

ai sensi dell’art. 8

e successivi accordi integrati, in relazione ad esigenze

eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti
occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi
processi produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo
equilibrio sul territorio delle risorse umane o in relazione a necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie.
Con sentenza del 31.03.2004 l’adito Tribunale di Roma respingeva la

domanda.
Tale decisione, appellata dall’originaria ricorrente, è stata confermata dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 3041 del 2007, la
quale, premesso che l’ipotesi del contratto a termine introdotta dal citato

rispetto alla previsione legale, ha osservato che la formulazione usata dai
contraenti “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, in luogo di quella “in
sostituzione di lavoratori assenti in ferie”, lascia intendere cha la condizione
giustificatrice dell’assunzione non è data dall’esigenza di sostituire un
dipendente assente per ferie, ma dall’esigenza di garantire il servizio nel
periodo in cui solitamente il personale è in ferie.
La specifica previsione del periodo giugno-settembre, continua la Corte, pur
potendo il personale assentarsi per ferie in periodi diversi, conferma
ulteriormente che la causale individuata dal contratto collettivo non è
l’esigenza di sostituire singoli lavoratori assenti, ma la necessità di
garantire l’espletamento del servizio nel periodo estivo.
Anche l’uso dell’espressione “in concomitanza” porta a ritenere, secondo la
Corte, che l’esigenza che ha indotto le parti sociali a prevedere questa
ipotesi di assunzione del contratto a termine è stata considerata sempre
sussistente nel periodo suddetto.
La Corte territoriale ha concluso pertanto alla luce dell’interpretazione
territoriale delle espressioni usate che l’unico presupposto per l’operatività
della particolare autorizzazione conferita dal contratto collettivo è costituito
dalla stipulazione del contratto a temine nei limiti temporali giugno-

art. 8,comma 2, del CCNL costituisce una fattispecie del tutto autonoma

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settembre. Orbene In applicazione di tale principio la Corte ha affermato
che nel caso di specie il contratto individuale stipulato tra le parti è
legittimo, in quanto rispetta tale condizione.
I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per cassazione con due motivi.
La S.p.A. Poste Italiane resiste con controricorso.
v- 4€4414-cato,

primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa

applicazione dell’art. art. 23 della legge n. 56 del 1987, con riferimento
all’art. 8 CCNL 26.11.1994, al!a legge n. 230 del 1962 e alla legge
comunitaria del 2000.
Le ricorrenti sostengono al riguardo che la sentenza impugnata ha omesso
di pronunciarsi sulla legittimità dei contratti in questione, non tenendo in
considerazione la disciplina comunitaria , la quale ha introdotto principi e
obiettivi cui si devono attenere gli Stati membri, improntati alla specialità,
non discriminazione, prevenzione degli abusi, non regresso. Le ricorrenti
evidenziano in particolare che la direttiva comunitaria alle clausole 3 e 7
stabilisce che il termine è determinato da condizioni oggettive e non
soggettive, suscettibili di differenti valutazioni, in modo da prevenire abusi,
per cui la garanzia dell’accordo collettivo da solo non è sufficiente a tutelare
gli interessi del lavoratore senza la presenza di validi strumenti di controllo.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte se
l’interpretazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 considerata “delega
in bianco” violi

e falsamente applichi i principi contenuti nella legge

comunitaria 2000 con riferimento alla legge n. 230 del 1962 e all’art. 8 del
CCNL 26.11.1994″.

Il motivo è infondato, atteso che le ricorrenti hanno opposto

Q-Mato o40 ,(ttad

2. Con il

5

all’interpretazione
concomitanza”

del

giudice

di

appello

circa

l’espressione

“in

una diversa interpretazione senza indicare i criteri

ermeneutici violati.
Infondata è la censura anche sotto il diverso profilo, sollevato dalle

quanto quest’ultima disciplina non è applicabile

ratione temporis al caso di

specie, essendo stati stipulati i contratti in questione con rispettiva
decorrenza dal 1° giugno 1998 e dal 1° luglio 1998.
3. Con il secondo motivo le ricorrenti deducno omesso o insufficiente
motivazione in relazione all’art. 8 CCNL 26.11.1994, alla legge n. 230 del
1962 e all’art. 23 della legge n. 56 del 1987, come integrato dall’accordo del
25.06.1997 e successive proroghe fino al 30.04.1998, nonché vizio di
motivazione.
In particolare viene censurata la sentenza impugnata per avere disatteso
l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui i contratti a temine, come nel caso
di specie, stipulati dopo il 30 aprile 1998, sono illegittimi.
Il motivo è infondato.
Sul punto va osservato che questa Corte in fattispecie analoga ha ritenuto
che l’unica corretta interpretazione della norma collettiva in esame, nella
parte in cui prevede la stipula di contratti a termine in relazione
all’assunzione di lavoratori in concomitanza di assenze per ferie, sia quella
secondo cui l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede

come presupposto per la sua operatività l’onere per il datore di lavoro di
provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di
altri dipendenti nonché la relazione causale tra fra dette esigenze e

ricorrenti con riguardo alla violazione della legge comunitaria del 2000, in

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l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa
alla quale lo stesso è stato destinato (cfr Cas. n. 8122 del 2008; Cass. n.
26678 del 2005).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale consolidato

presupposto per l’operatività del contratto stipulato in relazione ad assenza
per ferie è costituito dalla sua stipulazione neP limite temporale giugnosettembre, nel quale, di norma, i dipendenti fruiscono di ferie.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese, che liquida in
€ 100,00 per esborsi e in € 3500,00 per compensi , oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 21 novembre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

indirizzo giurisprudenziale, rilevando, come già detto, che l’unico

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