Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27935 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22558/2018 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53 presso

lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria Cristina;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

D.O., nato in Senegal, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Brescia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente proponeva gravame, insistendo per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi alla Corte di appello di Brescia che lo respingeva.

Egli aveva riferito di essere fuggito per sottrarsi all’imposizione di sposare una cugina.

La Corte, nel respingere l’appello, ha confermando la valutazione circa la non credibilità del narrato e la riconducibilità della vicenda a fatti familiari, rimarcando che non appariva verosimile l’attuale timore espresso in relazione a fatti verificatisi circa tredici anni prima.

Ha quindi esaminato, quanto alla domanda di protezione sussidiaria, la situazione politico/sociale del Senegal, escludendo la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e sottolineando che il conflitto ingenerato dai ribelli del (OMISSIS) era in via di risoluzione (rapporto in data 3/3/2017 del Dipartimento di Stato degli USA). Ha respinto anche la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancata allegazione di una situazione personale di particolare vulnerabilità.

Il richiedente articola un ricorso in due motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in merito al manato riconoscimento dello status di rifugiato.

Il ricorrente si duole che nonostante avesse fondato la richiesta di protezione sulla situazione politico/sociale della zona del (OMISSIS) e del conflitto tra forze armate ed indipendentisti ivi presenti, non era stata accolta; si duole anche della ravvisata non credibilità del suo racconto (fuga per sottrarsi ai di familiari che volevano imporgli un matrimonio con la cugina), legato, comunque, a vicende familiari.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in merito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente sostiene di essere fuggito per sottrarsi alle aggressioni dei suoi familiari e rappresenta che la situazione del Paese di origine è caratterizzata dalla violazione dei diritti umani.

3. I motivi posso essere trattati congiuntamente e vanno respinti perchè inammissibili.

Invero risultano formulati in maniera generica e sostanzialmente sollecitano un riesame del fatto, senza nemmeno confrontarsi con la motivata statuizione, sia in merito alla ritenuta non credibilità del richiedente, sia in ordine all’accertamento compiuto circa l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona del (OMISSIS), sia in merito alla mancata deduzione di ragioni individuali di personale vulnerabilità.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, stante l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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