Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27935 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 21/12/2011), n.27935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 26233 dell’anno 2010 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avv.

LOJODICE Oscar ((OMISSIS)), giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato;

avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce, depositato in

data 7 giugno 2010;

sentita la relazione all’udienza del 5 dicembre 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto depositato in data 7 giugno 2010 la Corte di appello di Lecce rigettava la domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un procedimento in materia previdenziale, proposto da M.R., compensando le spese processuali.

Essendo emerso che in relazione al medesimo giudizio presupposto il M., con precedente decreto, aveva ottenuto l’equa riparazione per la durata non ragionevole (essendosi a tal fine considerata una durata eccedente pari a tre anni) dal 15 luglio 2003 al 10 luglio 2007, la corte territoriale procedeva, sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, a rideterminare il periodo di durata ragionevole, nella misura di tre anni. Conseguentemente, essendosi il giudizio (conclusosi con sentenza del 21 settembre 2009) protratto per sei anni, ed avendo il M. già attenuto una liquidazione in relazione a una durata non ragionevole pari a tre anni, si affermava che l’intero pregiudizio era già stato ristorato con il precedente provvedimento.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto il M. propone ricorso, affidato a un motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Il motivo, con il quale si denuncia la violazione del giudicato già intervenuto fra le stesse parti in relazione alla determinazione del periodo di durata ragionevole, è fondato e deve essere accolto.

La Corte territoriale, ritenendo di poter rideterminare la complessiva durata ragionevole del procedimento presupposto, non ha considerato che, in virtù di precedente decreto divenuto definitivo, la stessa era già stata individuata con efficacia vincolante.

Deve, in proposito, affermarsi il principio secondo cui, qualora il richiedente abbia già ottenuto con provvedimento divenuto definitivo, per essersi avvalso della facoltà di chiedere l’equa riparazione durate la pendenza del giudizio presupposto, il successivo periodo, per il quale venga avanzata nuova domanda di equa riparazione, deve intendersi, di regola, interamente eccedente la durata non ragionevole (salvo che siano emersi, durante tale fase, elementi tali da giustificare, almeno in parte, una maggiore complessità sopravvenuta), essendo già stata individuata, con statuizione avente natura di cosa giudicata, la durata ragionevole di quel procedimento.

La corte territoriale, per aver considerato nuovamente la durata complessiva dell’intero procedimento, ha palesemente violato il principio in questione, essendosi per altro basata su un nuovo indirizzo giurisprudenziale in relazione alla durata media del giudizio di primo grado.

In accoglimento del motivo il decreto impugnato deve essere cassato e, non essendo necessarie nuove acquisizioni, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso di ritenere che il ricorrente abbia diritto all’equa riparazione per l’intero periodo dal 10 luglio 2007 al 21 settembre 2009, vale a dire per anni due, mesi due e giorni undici.

Deve quindi liquidarsi, considerati i criteri già adottati nei confronti del medesimo ricorrente, la somma di Euro 2.200,00, calcolata, con gli opportuni arrotondamenti, sulla base dell’attribuzione di Euro 1000,00 per ciascun anno di durata eccedente la ragionevolezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità e di quello di merito seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 2.200,00, per il titolo di cui in motivazione, con gli interessi legali dalla domanda. La condanna altresì al pagamento delle spese processuali, liquidate, per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 806,00, di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 311,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese, e per il presente giudizio in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, con distrazione a favore dell’Avv. Oscar Lojodice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA