Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27935 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27935 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25 b, presso lo studio
dell’Avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Ricorrente

CONTRO
BORAGA SIMONA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare
n. 61, preso lo studio dell’Avv. Luciano Drisaldi, che la rappresenta e
difende per procura a margine del controsircorso

333Z,

Controricorrente

Data pubblicazione: 13/12/2013

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per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n.
604/07 delr11.07.2007/27.08.2007 nella causa iscritta al n. 1223 R.G.
dell’anno 2005.

dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. ANNA BUTTAFOCO, per delega dell’Avv. ROBERTO PESSI, per
la ricorrente;
udito l’Avv. LUCIANO DRISALDI per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 17.7.2003, SIMONA BORAGA agiva in giudizio
nei confronti della S.p.A. POSTE ITALIANE chiedendo l’accertamento della
nullità del termine apposto ai contratti a tempo stipulati con decorrenza dal
13.10.1999 ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994 e successivi accordi integrati,in
relazione a4 esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione
degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione
di nuovi processi produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e
completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.
Con sentenza n. 1476 del 29.12.2004 il Tribunale di Terni accoglieva la
domanda dichiarando la nullità dei contratti con le consequenziali
statuizioni, ritenendo che la società potesse concludere validamente i
contratti a temine fino al 30 aprile 1998, essendo autorizzata in tale senso
dalle parti collettive. La stessa Corte ha ritenuto che il pagamento delle

udita la relazione della causa volta nella pubblica udienza del 21.11.2013

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retribuzioni competesse con decorrenza dalla messa in mora dal 4.04.2003,
momento dal quale erano state offerte le prestazioni lavorative.
Tale decisione, appellata dagli originari ricorrenti, è stata confermata dalla
Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 604 del 2007, ribadendo che la

1998, essendo autorizzata in tale senso dalle parti collettive.
La S.p.A Poste Italiane ricorre per cassazione con due motivi ?
1Im4,02/;)6. 9,)( 0„,,k . 39(g ek.
La Boraga resiste con controricorso.
Il Collegio autorizza motivazione in forma semplificata.
2. La ricorrente denuncia con il primo motivo violazione e falsa applicazione
degli artt. artt. 1362, 1363 e ss Cod. Civ., nonché vizio di motivazione,
sostenendo che il giudice di appello erroneamente ha ritenuto di individuare
nell’anzidetta data del 30 aprile 1998 il preteso termine ultimo di validità ed
efficacia temporale dell’accordo integrativo 25.09.1997, non considerando
che tale accordo aveva natura ricognitiva di una situazione contingente e
non aveva fissato alcun limite temporale, e ciò anche alla luce del
comportamento tenuto dalle parti nel senso di escludere l’apposizione di un
temine finale e quindi di dare copertura alle assunzioni a tempo determinato
anche per il periodo successivo all’anzidetta data del 30 aprile 1998.
Il motivo è infondato.
In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte
(con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001)
sulla scia di Cass. S.U. n. 4588 del 2 marzo 2006, è stato precisato che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a

società poteva concludere validamente i contratti a temine fino al 30 aprile

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quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato del lavoro per i lavoratori ed efficace salvaguardia
per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale

e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni
oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro
di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr Cass. n. 21063 del 4
agosto 2008, Cass. n. 9245 del 20 aprile 2006). “Ne risulta, quindi, una
sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che
ne sono CIOStinUtgri, non essendo questi vincolati all’individuazione

di

ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo
operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato” (cfr tra le altre, Cass. n. 21062
del 4 agosto 2008, Cass. n. 18378 del 23 agosto 2008).
In tale quadro, ove però un limte temporale sia stato previsto dalle parti
collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di
apposizione del termine ( cfr fra le altre, Cass. n. 18383 del 23 agosto 2008,
Cass. n. 7745 del 14 aprile 2005, Cass. n. 2866 del 14 febbraio 2004).
In particolare, quindi, corre questa Corte ha più volte precisato, “in materia
di assunzione a temine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25
settembre 1997, attuativo den’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, le parti
hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione

dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato)

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straordinaria,

relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla

conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine

derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile
1962 n. 230 (cfr fra le altre, Cass. n. 20608 del 1° ottobre 2007, Cass. n.
7979 del 27 marzo 2008; Cass. n. 18378/2006 cit.).
La sentenza impugnata ha fornito adeguata e coerente motivazione circa la
scadenza degli accordi collettivi e ha correttamente applicato i principi di
diritto affermati dalla giurisprudenza sul punto ritenendo illegittimo il termine
apposto ai contratti in questione stipulati dopo il 30 aprile 1998.
3. Con il

secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa

applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione., per avere il giudice
di appello condannato la società al pagamento delle retribuzioni dalla data
di asserita messa in mora

individuata in una generica richiesta di

convocazione alla DPL, disapplicando il principio di effettività e
corrispettività delle prestazioni lavorative, secondo il quale il lavoratore ha
diritto alle retribuzioni dal momento dell’eventuale ripresa del servizio.
Il motivo è corredato dal seguente principio di diritto:

“Dica la Suprema

Corte se, attesa la natura sinallgamtica del rapporto ed in applicazione del
principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia
dovuta o meno l’erogazicne del trattamento retributivo pur in assenza di
attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o

intervenute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo

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risarcitoria”.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis CPC, introdotto con
l’art. 6 del D.Lgs. n. 40 del 2006, perché la formulazione di detto quesito di
diritto non si presenta appropriata ed adeguata, tale da consentire di

giuridico risolutivo della questione introdotta, né censura in modo specifico
e chiaro il ragionamento attraverso il quale il giudice del gravame è giunto a
determinare le conseguenze patrimoniali derivanti dall’accertamento della
nullità dei contratti.
Al riguardo si richiama indirizzo di questa Corte (in particolare Cass. n. v
10758 del 2013 e altre precedenti decisioni), secondo cui il quesito di <2 diritto ex art. 366 bis C.P.C. deve essere completo ed idoneo, in modo tale da porre il giudice di legittimità di comprendere, attraverso la sua sola lettura, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito. 4. La ricorrente società con la memoria ex art.378 CPC deduce in via subordinata la violazione dello ius superveniens, costituito dall'art. 32-5° comma- della legge n. 183 del 2010, disciplina applicabile al presente giudizio, secondo la quale l'indennità risarcitoria deve essere determinata nella misura minima, pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto. La censura è inammissibile, in quanto si riferisce al profilo delle - conseguenze di carattere patrimoniale, derivanti dall'accertamento della nullità della clausola contrattuale relativa al termine, profilo sollevato con il secondo motivo del ricorso e ritenuto, come detto, inammissibile. Ed invero va evidenziato che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, individuare lo specifico contenuto dell'impugnazione e il profilo logico- - d 7 con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest'ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alla questione oggetto di censura, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici e rituali motivi di ricorso (Cass. 30 2004 n. 4070). 5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell'Avv. Luciano Drisaldi dichiaratosi antistatario. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi e in € 3500,00 per compensi , oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'antistatario Avv. LUCIANO DRISALDI. Così deciso in Roma addì 21 novembre 2013 Il Cons. rel, est. Il Presidente settembre 2013 n. 2319; Cass. 8 maggio 206 n. 10547; Cas. 27 febbraio

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