Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27934 del 23/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27934 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 25545-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
2017
2554

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA
PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 23/11/2017

tCOPPETTA GIORGIO,

CASTAGNA ARTURO,

MORESCHINI

RAFFAELE, PITTALUGA CLAUDIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FERDINANDO ACTON 54, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCA SCOPPETTA, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7548/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2011 R.G.N.
497/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;
udito l’Avvocato FRANCESCA SCOPPETTA.

n.r.g. 25545/2012

Arips/Castagna+3

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma Arturo Castagna, Raffaele Moreschini,
Claudio Pittaluga e Giorgio Scoppetta, con separati ricorsi presentati anche
da altri iscritti al fondo volo poi riuniti, esponevano di essere titolari da
epoca successiva al 1° luglio 1997 di trattamento pensionistico a carico del
Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione

all’Istituto domanda per ottenere la liquidazione di una quota di pensione in
capitale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 859 del 1965; che l’INPS,
nell’effettuare il relativo calcolo, aveva erroneamente determinato il
coefficiente di capitalizzazione, utilizzando non già la tabella allegata al D.M.
19 febbraio 1981, bensì coefficienti diversi e inferiori, in violazione del citato
art. 34, a norma del quale il valore capitale della quota di pensione doveva
essere calcolato in base ai “coefficienti in uso presso l’INPS”.
Ciò premesso, chiedevano la condanna dell’INPS al pagamento della
differenza tra quanto ricevuto e quanto gli sarebbe spettato in base alla
utilizzazione dei coefficienti previsti dal D.M. 18 febbraio 1981.
Il Tribunale adito respingeva la domanda e tale decisione, a seguito di
appello dell’Istituto, veniva parzialmente riformata con sentenza depositata
il 3 novembre 2011 dalla Corte d’appello di Roma, la quale riteneva
applicabile, in attuazione dell’art. 13, comma 6, della legge n. 1338 del
1962, il coefficiente di capitalizzazione di cui alla tabella allegata alla
Delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS del 4 agosto 2005,
avendo gli appellanti presentato domanda di pensione posteriormente al 10
luglio 1997 e disponeva, dunque, consulenza tecnica d’ufficio di tipo
contabile.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso per cassazione
l’Istituto sulla base di due motivi. Resistono i pensionati con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l’Inps lamenta omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione alla circostanza che la Corte
territoriale – aderendo ai principi stabiliti dalle sezioni Unite di questa Corte
nn. 22154, 22155, 22156 e 22157 del 22 ottobre 2009, secondo cui il

1

aerea (di seguito Fondo Volo), istituito presso l’INPS; di aver inoltrato

n.r.g. 25545/2012
.Inps/Castagna+3

richiamo da parte dell’art. 34 della I. n. 859 del 1965 ai criteri stabiliti per il
riscatto e la ricongiunzione deve essere escluso- ha ritenuto di dover
accertare mediante c.t.u. se gli attuali contro ricorrenti, titolari di pensione
con decorrenza successiva al 1° luglio 1997, avessero ottenuto la
riliquidazione della quota in valore capitale secondo i coefficienti stabiliti
dalla delibera n. 302 del 2005 ed in caso contrario che si calcolassero le

dopo aver accertato che non erano stati applicati i coefficienti previsti dalla
delibera del 2005, aveva proceduto a calcolare le differenze applicando i
coefficienti di cui al d.nn. 19 febbraio 1981, esclusi dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite di questa Corte. Tali erronei conteggi sarebbero, poi, stati
condivisi dalla Corte territoriale che non aveva tenuto in considerazione che
la delibera del 4 agosto 2005 era stata emanata successivamente all’inizio
delle cause e l’Inps aveva proceduto alla riliquidazione della quota in
capitale relativa a tutti gli interessati, per cui inevitabilmente
dell’applicazione della medesima non poteva esservi traccia negli atti di
parte.
2.

Con il secondo motivo si lamenta

violazione e falsa applicazione

dell’art. 34 I. n. 859 /1965, art. 13 I. 1338/1962 in relazione al d.m. 19
febbraio 1981, art. 2 comma 203 I. n. 24/2007, giacché in concreto ai
pensionati era stato riconosciuto il diritto ad ottenere la liquidazione della
quota capitale della pensione in base ai coefficienti di cui al d.m. 19 febbraio
1981, quando questa Corte- con le sentenze a Sezioni unite sopra ricordate
– aveva disatteso tali pretese.
3.

Assume priorità logica l’esame del secondo motivo giacché la verifica

del concreto rispetto della legge non può che precedere la disamina del vizio
motivazionale che presuppone la corretta interpretazione ed applicazione
della norma che si assume violata.
4.

Lo stesso è fondato. Nel caso di specie, il ricorrente ha adeguatamente

rappresentato che l’elaborato del tecnico contabile d’ufficio, che la sentenza
ha interamente recepito facendo ad esso rinvio e che è stato ritualmente
allegato al presente ricorso, ha così concluso: < ...questa c.t.u. ha potuto accertare che l'INPS non ha applicato le tariffe di cui alla delibera del CdA 2 differenze dovute, ma, poi non si sarebbe avveduta che in concreto il c.t.u., n.r.g. 25545/2012 .Inps/Castagna+3 del 2005 allegata sub 2, ma ha proseguito nell'applicazione della già indicata tabella sub 1>. Inoltre, la stessa c.t.u. ha riferito nella scheda
contenente lo sviluppo contabile di quanto dovuto a ciascun pensionato di
aver fatto applicazione dei coefficienti tratti dalla < ...sezione 3-VM. VF contenuto nel D.M. 19.2.1981 su G.U. n. 129 del 13 maggio 1981>.
5. Da tale evidenza discende la sussistenza del vizio di violazione di legge

quantificazione dell’importo della quota in capitale della pensione risulta
essere stato basato sui coefficienti di cui al d.m. del 19 febbraio 1981 e non
su quelli di cui alla delibera del consiglio di amministrazione del 2005, in
pieno contrasto con gli arresti di questa Corte di cassazione a Sezioni Unite
n. 22156/2009 che la stessa sentenza ha affermato dì voler confermare,
secondo cui :< In tema di prestazioni per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, in relazione alle domande, presentate successivamente al 10 luglio 1997, di liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, il rinvio ai "coefficienti in uso presso l'INPS", disposto dall'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 ai fini del calcolo della predetta quota, non è riferibile alle tabelle allegate al d.m. 27 gennaio 1964, riguardanti il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, operante solo presso l'AGO dei lavoratori dipendenti, né quindi alle successive modifiche introdotte dal d.m. 19 febbraio 1981, la cui operatività è esclusa anche dalla natura "statica" del rinvio, riguardante i soli coefficienti all'epoca vigenti, né infine alle tabelle di cui al d.m. 20 febbraio 2003, previste dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 solo ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione e riscatto, dovendo invece trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le tabelle allegate alla delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 302 del 4 agosto 2005, più favorevoli rispetto ai coefficienti di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, vigenti all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 865 cit. e concernenti il calcolo delle pensioni degli iscritti alle assicurazioni facoltative, con la conseguenza che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 denunciato giacché emerge che, al di là dell'affermazione di principio, la n.r.g. 25545/2012 • Inps/Castagna+3 2, comma 503, cit., nella parte in cui comporterebbe una capitalizzazione di valore inferiore a quella risultante dall'applicazione delle tabelle che opererebbero in sua assenza>.
5. Va, dunque, accolto il secondo motivo, con assorbimento del primo. La
sentenza impugnata va, quindi, cassata e rinviata alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione che si conformerà al principio espresso al

del presente giudizio.
p.q.m.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2017.

superiore punto 5) e provvederà anche alla regolamentazione delle spese

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