Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27934 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27934 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA
sul ricorso 7882-2012 proposto da:
DI

MARIA

SALVATORE

C.

F.

DMRSVT48H08A509F,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE
ELISABETTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DE NISCO VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3331

contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 13/12/2013


DELLA

FREZZA

17,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

di NAPOLI, depositata il 21/03/2011 R.G.N. 3018/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato NARDONE ELISABETTA;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 3449/2010 della CORTE D’APPELLO

Fatto e diritto
La sentenza impugnata

La Corte territoriale, verificata la tempestività del gravame, ne ha poi accertato
l’infondatezza stante l’insufficienza delle allegazioni contenute in ricorso con riguardo
alla intervenuta definizione con condono delle contestate inadempienze. Ha inoltre
sottolineato come, contrariamente a quanto sostenuto dal Di Maria, fosse stata acquisita
la prova della natura subordinata del rapporto con Claudio Raimo, dalla cui denuncia
erano scaturiti gli accertamenti ispettivi in contestazione.
Il Di Maria chiede la cassazione della sentenza ed articola tre motivi.
Resiste con controricorso l’Inps.
I motivi di ricorso
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l’omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in
relazione all’ art. 360 co. 1 n. 5. Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello, come
già il Tribunale, è incorsa in una palese errata percezione dei fatti laddove ha
ritenuto di trarre dal verbale redatto dagli ispettori, elementi a sostegno della
natura subordinata del rapporto con Claudio Raimo senza considerare che dalle
dichiarazioni rese dallo stesso Raimo in un altro giudizio e dalla documentazione
regolarmente prodotta in giudizio (nota dell’UPLMO che prende atto
dell’assunzione del Raimo da parte di un’altra ditta dal 19.5.1986 nonché nota
dell’UPLMO che autorizza il passaggio diretto ad altra impresa del 9.2.1987) era
emerso che questi nel periodo dal 1985-1988 lavorava alle dipendenze di altri
datori di lavoro.
2. Con il secondo motivo di ricorso viene poi denunciata, ancora con riguardo
all’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio, l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che non fosse stata offerta
la prova della riconducibilità della domanda di condono alle omissioni
contributive contestate. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe dovuto tenere
conto del fatto che con sentenza passata in giudicato era stato accertato che la
domanda di regolarizzazione contributiva presentata il 30 aprile 1993 ai sensi

La Corte d’Appello di Napoli ha respinto il ricorso proposto da Salvatore Di Maria ed ha
confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che, a sua volta, aveva respinto
l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’Inps aveva chiesto il pagamento
della somma di 72.681.436, oltre accessori e spese, in relazione all’omesso versamento
dei contributi nel periodo 1.7.1985-30.9.1987.

I motivi della decisione
I primi due motivi di ricorso, che per la loro connessione vanno esaminati
congiuntamente, sono destituiti di fondamento.
A parte la considerazione che si invoca il mancato esame di documenti il cui
contenuto non è riprodotto nel ricorso, che non risultano allo stesso allegati e di cui
non è neppure precisato dove possono essere rinvenuti così violando sia l’art. 366
comma 1 n. 6 c.p.c. sia l’art. 369 comma 1 n. 4 c.p.c. (cfr. tra le altre Cass. .2.2011 n.
2966) comunque le censure sono infondate.
Esse tendono infatti ad una diversa valutazione dei fatti di causa che è in questa sede
inammissibile.
Il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, denunziabile per
cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., postula che il giudice di merito
abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo avere percepito un fatto di
causa negli esatti termini materiali in cui stato prospettato dalla parte, abbia omesso
di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito accertamento
negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo
insufficiente o illogico.
Ogni altro preteso riesame dei fatti è precluso nel giudizio in cassazione.
Inoltre la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e
concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad
acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono
sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione
che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente
dall’istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta
decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in
motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè
a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece,

dell’art. 4 del d.1 n. 6 del 1993, era finalizzata alla regolarizzazione degli omessi
versamenti per gli anni 1982-1987 (e dunque anche dell’anno 1984 rilevante in
quel giudizio). L’intervenuta sanatoria della posizione contributiva era confermata
anche da altra decisione anch’essa passata in giudicato oltre che per ammissione
dello stesso INPS che con nota del 29 novembre 1999 ne ha dato atto.
3. Con il terzo motivo di ricorso infine si deduce l’erroneità della decisione che non
ha tenuto nella dovuta considerazione l’eccezione di prescrizione formulata dal
ricorrente ai sensi dell’art. 3 comma 9 della 1 n. 335 del 1995.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato adeguato conto della ricostruzione
operata del materiale probatorio evidenziando, da un canto, come fossero emersi
elementi che comprovavano l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato (non solo
il verbale ispettivo confermato in sede testimoniale ma anche il nulla osta di avvio al
lavoro proveniente da autorità amministrativa terza) e, dall’altro, comeapparisse oltre
che illogico contraddittorio pretendere di ricondurre nell’ambito della domanda di
condono presentata la posizione contributiva in relazione alla quale si era
disconosciuta l’esistenza del rapporto di lavoro sottostante, in mancanza di elementi
oggettivi di collegamento tra la sanatoria chiesta e la posizione contributiva
contestata.
In conclusione le due censure oltre che improcedibili appaiono altresì infondate.
E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso relativo all’eccepita prescrizione.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto infondata l’eccezione seppur non
esplicitando con chiarezza le ragioni della sua scelta. Tuttavia dagli atti emerge con
chiarezza che effettivamente la prescrizione non era maturata.
E’ pacifico tra le parti che si ha riguardo ad una omissione contributiva relativa agli
anni 1985-1987, accertata con verbale ispettivo del 22.7.1989 e che il decreto
ingiuntivo dell’Inps è del 19.5.1998.
Orbene l’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha ridotto a cinque anni il
termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale
nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero
dell’evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha
inteso riferirsi a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta
dall’ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con
il debitore, sicché anche la redazione di verbali di accertamento meramente interni

sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui
quali intende fondare il suo convincimento e l’iter” logico seguito nella valutazione
degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli
morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione
delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero
convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che
(fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte
liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo
convincimento (cfr. in termini Cass. n. 14972 del 2006 ed anche molte altre
successive).

consente l’applicazione del più lungo termine prescrizionale (cfr. in termini
recentemente Cass. 14.5.2013 n. 11529).
Da tanto consegue quindi l’infondatezza dell’eccezione proposta.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese liquidate in dispositivo
seguono la soccombenza.

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 100,00 per esborsi ed in €
3000,00 per compensi professionali oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

il Presidente

PQM

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