Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27934 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 07/12/2020), n.27934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6003/2016 proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

A. Gramsci n. 54, presso lo studio dell’avvocato Graziadei

Gianfranco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Trotta Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.T.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal De

Luca n. 22, presso lo studio dell’avvocato D’Isidoro Vincenzo, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2050/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 24/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2020 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ricorre per due mezzi illustrati da memoria, nei confronti di L.T.P., contro la sentenza del 24 dicembre 2015, con cui la Corte d’appello di Bari, provvedendo in totale riforma della decisione resa tra le parti dal Tribunale di Foggia, ha condannato la banca al risarcimento del danno, in favore dell’appellante L.T., originario attore, quantificato in Euro 215.202,93, oltre accessori e spese, in ragione della violazione, da parte della banca, in veste di intermediario finanziario, sia dell’obbligo informativo previsto dall’art. 21 del testo unico della finanza, sia dell’obbligo di astenersi da operazioni inadeguate, quali quelle poste in essere dal cliente: in un primo tempo mediante l’adesione alle linee di gestione denominate “Crescita” e “Dinamica”, in un secondo tempo mediante la sottoscrizione di un nuovo prodotto denominato “Highprotection”.

2. – L.T.P. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 5 del 2003, artt. 6-9 e 13, art. 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale tardivamente spiegata dal L.T. nel corso del giudizio di primo grado.

Il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

ritenuto che:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Il primo motivo è inammissibile poichè muove dalla premessa che la Corte d’appello abbia accolto la domanda del L.T. a titolo di responsabilità precontrattuale, nonostante l’inammissibilità della domanda perchè tardivamente spiegata successivamente al cadere delle preclusioni applicabili secondo il rito societario all’epoca vigente: ma la sentenza impugnata non contiene il benchè minimo riferimento alla responsabilità precontrattuale dell’intermediario finanziario, e discorre invece, genericamente, di “responsabilità risarcitoria della banca per violazione degli obblighi di diligenza e informazione” (pagina 13 della sentenza impugnata), senza ulteriore specificazione e senza chiarire, cioè, se essa dovesse essere ricondotta a taluna delle domande (di nullità, annullamento, risoluzione e responsabilità precontrattuale) progressivamente proposte dall’originario attore.

Di ciò, in realtà, sembra avvedersi la stesso ricorrente, laddove afferma, a pagina 12 del ricorso, che la sentenza impugnata si fonderebbe “esclusivamente sul presupposto – ancorchè, invero, non chiaramente esplicitato – della sussistenza di una responsabilità precontrattuale della banca odierna ricorrente”: ma la qualificazione della responsabilità della Banca in termini di responsabilità precontrattuale non solo non è chiaramente esplicitata, ma, anzi, non è esplicitata affatto e non può essere neppure arguita per implicito.

Vale difatti osservare che la Corte d’appello sembra aver escluso l’accoglimento della domanda di nullità, giacchè la sentenza dice a pagina 9, sia pure in generale, che la violazione degli obblighi perpetrata dalla banca non costituisce “causa di nullità dell’operazione negoziale specifica” e pare aver inquadrato la violazione degli obblighi gravanti sulla banca come causa di risoluzione del contratto di investimento, in presenza di una domanda tempestivamente proposta, non come responsabilità precontrattuale, alla quale, si ripete, non viene fatto in motivazione cenno alcuno.

Va da sè che il motivo è spiegato contro una ratio decidendi che la sentenza impugnata non espone, con conseguente inammissibilità della censura.

5.2. – Inammissibile è per la medesima ragione il secondo motivo, anch’esso spiegato sul presupposto, privo di riscontro, che la Corte d’appello abbia nel caso di specie fatto applicazione della disciplina dell’art. 1337 c.c..

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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