Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27933 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27933 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA
sul ricorso 4206-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA ,PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’IstitUtO,
2013
3330

rappre&gnuétto

CORETTI ANTONIETTA,

e difeo dagli

STUMPO VINCENZO,

wrY0e2ti

TRIOLO VINCENZO,

DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DI BISCEGLIE VINCENZO C.F. DBSVNC61H10F9839;

Data pubblicazione: 13/12/2013

- intimato –

Nonché da:
DI

BISCEGLIE

VINCENZO

C.F.

DBSVNC61H10F9839,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

giusta delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
••••• •

DELLA

FREZZA

17,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO,
DE ROSE EMANUELE, giusta delega in calce alla copia
notificata del controricorso e ricorso incidentale;
controricartOalbradtricorso incidentale

avverso la sentenza n. 81/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 06/02/2010 R.G.N. 3781/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per

rappresentato e difeso dall’avvocato LOJODICE OSCAR,

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del

ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trani decidendo sul ricorso proposto da Vincenzo Di Bisceglie nei confronti dell’Inps
ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riliquidazione del
trattamento di disoccupazione agricola ed ha condannato l’Inps al pagamento della somma di € 413,17
per spese processuali.

La Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame limitatamente al diritto del Di Bisceglie a percepire “gli
interessi anatocistici maturati sugli interessi liquidate dal Tribunale di Trani dal giorno della domanda al
soddisfo” ed ha respinto quello relativo alla liquidazione delle spese di primo grado ritenendo che le
stesse fossero state correttamente liquidate avuto riguardo al valore della causa (prima fascia della tariffa
forense) ed alle attività in concreto svolte, e quali documentalmente dimostrate.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola due motivi e deposita memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso il Di Bisceglie che propone anche ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza, ex art 335 c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’alt 100 c.p.c.
(ari 360, co.1° n. 4 c.p.c.).
Premesso che è dato pacifico tra le parti che il Di Bisceglie ha prestato adesione alla richiesta
dell’istituto ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, si deduce che,
erroneamente, la Corte di merito ha condannato l’INPS al pagamento degli interessi anatocistici non
dichiarando, in violazione dell’art. 100 c.p.c., l’inammissibilità del motivo di gravame per mancanza di
interesse alla prosecuzione del giudizio manifestata dal ricorrente che, con la detta adesione alla
richiesta di cessazione della materia del contendere, aveva evidentemente inteso abbandonare le
domande anche nella parte in cui, eventualmente, non fossero state soddisfatte.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. ( art. 360, co.1° n. 4
c.p.c.) in quanto, a fronte della declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte di
merito non avrebbe dovuto esaminare il motivo di gravame concernente il diritto alla liquidazione degli
interessi anatocistici perché lo stesso, limitandosi ad affermare una omessa pronuncia, non era
pertinente e specifico per contestare l’esistenza dei presupposti per emettere la declaratoria suddetta.
Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.
Si rileva che la sentenza del Tribunale di Trani ha dichiarato la cessazione della materia del contendere
dando atto che la parte ricorrente aveva aderito alla richiesta in tal senso avanzata dall’Inps alla udienza
di discussione.
Orbene, il ricorrente, con tale sua adesione ha evidentemente abbandonato le domande nella parte in
cui eventualmente non fossero state già soddisfatte. E, comunque, il Di Bisceglie avrebbe avuto l’onere

Con l’appello il Di Bisceglie si lamentava sia dell’omessa liquidazione degli interessi anatocistici ex art.
1283 c.c. sia della liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari.

di censurare preliminarmente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, deducendo la
mancanza dei relativi presupposti e invece non vi stata alcuna censura in tal senso nell’atto di appello
(trascritto nel secondo motivo in ossequio al principio di autosufficienza).
Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, laddove il giudizio di primo grado si sia
concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, contro tale pronunzia, la parte
può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l’esistenza del presupposto per emetterla,
essendole invece precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura (Cass. n. 8448 del

Passando al ricorso incidentale con l’unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli
artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del’art. 7 L. 7.11.1957 n. 1051 , della tariffa professionale di cui al DM n. 127
del 2004, tab. B) nn. 12 e 18 nonché tab. A), par.II n. 20. Viene denunciata anche omessa, insufficiente
contraddittoria motivazione.
Si assume che la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla nuova regolamentazione delle spese di
entrambi i gradi di giudizio avendo riformato in parte la decisione di primo grado.
Inoltre, erroneamente, l’impugnata sentenza nel rigettare il motivo di appello con il quale era stata
censurata la decisione di primo grado per aver violato i minimi tariffari liquidando le spese di lite in
complessivi euro 413,17, non aveva riconosciuto le seguenti voci: quanto agli onorari, la voce
“discussione”, dovuta trattandosi di attività necessaria e propedeutica alla sentenza; quanto ai diritti,
quelle relative a “esame documentazione prodotta da controparte” e “precisazione delle conclusioni”
dovute: la prima, perché la motivazione addotta per non riconoscerla (“non avendo l’INPS depositato
alcunché”) era contraddittoria visto che in sentenza si era dato atto che l’INPS aveva documentato di
aver provveduto ad erogare la prestazione richiesta in ricorso; la seconda, essendo la stessa pienamente
compatibile con il rito del lavoro.
Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale e dalla conseguente cassazione della
sentenza con nuova regolamentazione delle spese dell’intero processo.
Peraltro questo è comunque infondato.
Accogliendo “per quanto di ragione l’appello” ha inteso confermare la statuizione sulle spese del primo
grado di giudizio non ravvisando la violazione dei minimi tariffari da parte del giudice di primo grado
con ciò dando seguito alla giurisprudenza formatasi sul punto presso questa Corte.
Ed infatti per quanto concerne la denunciata violazione dei minimi tariffari si osserva che:
la voce “discussione” degli “onorari”, dovuta solo se corrispondente ad attività effettivamente espletata
dal difensore, non è stata riconosciuta sulla scorta di un accertamento di merito, non sindacabile in
questa sede,della Corte di appello che ha rilevato che nessuna discussione era stata svolta dalle parti.
Il diritto di procuratore “esame della documentazione di controparte” ( n. 11 e non 12 della tab. B) del
DM n. 127/2004) è stato escluso dalla Corte d’Appello non essendo risultata provata la produzione di
documentazione alcuna da parte dell’INPS. Ancora una volta, si tratta di una valutazione di merito,
censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione che, nel caso in esame, non ricorre ed inoltre il
motivo, sul punto, non è autosufficiente poiché non riporta né i passi della sentenza di primo grado, né

28/05/2012; Cass. n. 10478 del 2004, n. 2226 del 1997).

del ricorso in appello, dai quali sarebbe emerso che l’INPS avrebbe documentato il pagamento della
prestazione richiesta con la domanda versandola in giudizio.
Con riferimento, infine, al diritto per la voce “precisazione delle conclusioni” di nuovo il motivo, sul
punto, è privo del requisito dell’autosufficienza in quanto il Di Bisceglie avrebbe dovuto trascrivere la
censura formulata in appello con la quale era stata chiesta la liquidazione di tale diritto, visto che nulla
sul punto è detto nella impugnata sentenza.

Ne segue la cassazione dell’ impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con la dichiarazione della cessazione della
materia del contendere in merito alla domanda proposta dal Di Bisceglie.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni contenute, sul punto, nella
sentenza di primo grado. Non occorre invece provvedere sulle spese di appello e su quelle di cassazione
in quanto ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con il
DL 30.9.2003 n. 269 conv. in L. 24.11.2003 n. 326 ratione tempolis applicabile alla controversia in esame,
non ricorre una ipotesi di lite temeraria o manifestamente infondata.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi.
Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale.
Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’appello del Di Bisceglie. Nulla
per le spese di Appello e di Cassazione ) ferme le spese di primo grado.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.

In conclusione il ricorso principale va accolto mentre quello incidentale va rigettato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA