Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27932 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17796/2018 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in Roma Via della Vite 7

presso lo studio dell’avvocato Masini Maria Stefania che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mannironi Stefano

Francesco Maria giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 337/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

S.T., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi al Tribunale di Cagliari, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente proponeva gravame, insistendo per il

riconoscimento della protezione in tutte le sue forme, dinanzi alla Corte di appello di Cagliari, che lo respingeva.

Egli aveva riferito di provenire dall'(OMISSIS), che i suoi genitori erano periti a seguito di un attentato a (OMISSIS), capitale del (OMISSIS), e di avere lasciato la (OMISSIS) perchè non si sentiva sicuro.

La Corte, nel respingere l’appello, pur ritenendo credibile il narrato circa la morte dei genitori e le ragioni della sua fuga – ha tuttavia escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ed ha ritenuto dirimente la circostanza che il richiedente proveniva dall'(OMISSIS), Stato posto a sud-est della (OMISSIS), non interessato a conflitti interreligiosi, nè interessato da un conflitto armato interno o internazionale; ha escluso inoltre che la protezione sussidiaria potesse essere riconosciuta con riferimento alla situazione socio/politica della Libia, Paese esclusivamente di transito.

Ha, infine, negato la protezione umanitaria – sulla considerazione che la richiesta era stata fondata sull’insicurezza percepita in (OMISSIS) e sulle difficoltà di trovare lavoro in patria – ed il diritto di asilo in quanto ricompreso ed esaminato nelle altre forme di protezione.

Il ricorso è articolato in sette mezzi (erroneamente indicati come nove) corroborati da memoria; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Primo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,28 e 32 in relazione agli artt. 24,97 e 111 Cost. – Contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente lamenta che la Commissione territoriale non abbia proceduto ad effettuare ricerche ed acquisire documentazione attinente alla situazione politico/sociale attualmente esistente in (OMISSIS) e si duole che la Corte di appello abbia disatteso la questione ravvisando il carattere amministrativo del provvedimento della Commissione e la novità ed autonomia del procedimento giurisdizionale attivato. Chiede anche di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. poichè nel caso concreto dette disposizioni non erano state ritenute applicabili, così precludendo l’ottenimento dell’annullamento del provvedimento amministrativo.

1.2. Il motivo è infondato, dovendo questa Corte confermare la propria giurisprudenza, secondo la quale l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel procedimento introdotto dinanzi all’autorità giudiziaria avverso detto provvedimento, poichè tale giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicchè deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. n. 26480/2011; Cass. n. 18632/2014; Cass. n. 7385/2017; Cass. n. 23472/2017; Cass. n. 12357/2018).

Privi di consistenza sono, pure, i dubbi di costituzionalità della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, non avendo il ricorrente neppure enunciato in che modo le censurate disposizioni – che regolano i limiti in cui l’A.G.O. può conoscere degli effetti dei provvedimenti amministrativi, come tracciati dalla legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1865 – potrebbero produrre disparità di trattamento o pregiudicare il diritto di difesa ed ad un equo processo del richiedente, processo che, in quanto attinente alla categoria dei diritti umani fondamentali, è, appunto, demandato alla giurisdizione ordinaria, dotata di piena cognizione di merito a conoscere della fondatezza della domanda (Cass. n. 30105/2018).

2.1. Secondo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3, nonchè della L. n. 39 del 1990, art. 1 e succ. mod., nonchè dell’art. 115 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente si duole che le sue dichiarazioni in ordine alle ragioni dell’allontanamento dalla (OMISSIS) (la morte dei suoi genitori avvenuta a seguito di un attentato, il non sentirsi sicuro, la professione della religione cristiana) non siano state adeguatamente valutate dalla Corte di appello, così come la reale situazione politico sociale dell'(OMISSIS) di provenienza e l’elevato grado di corruzione nelle forze dell’ordine.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè propone sostanzialmente censure di merito in quanto sollecita una rivalutazione del timore espresso per un eventuale rientro in (OMISSIS) e della situazione socio/politica dell'(OMISSIS), da un lato invocando precedenti pronunce giurisprudenziali che sono prive di efficacia, afferendo a distinte fattispecie, autonome ed individualizzate delle quali nulla è dato sapere, dall’altro lamentando la mancata lettura da parte della Corte di appello di documentazione dallo stesso prodotta, della quale però non trascrive, nemmeno per sommi capi, il contenuto e cioè i fatti di cui sarebbe stato omesso l’esame in sede di gravame, di guisa che alcuna valutazione sulla necessaria decisività degli stessi è possibile.

3.1. Terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 2, in rel. al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13 dell’art. 6 Dir. CEE n. 115/08 – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente si duole che vi sia stata una omessa pronuncia o un difetto di motivazione a proposito della domanda di asilo, erroneamente ritenuta dai giudici di merito ricompresa nelle altre e gradate forme di protezione; sostiene che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che impone il divieto di espulsione e respingimento per lo straniero che possa essere oggetto di persecuzioni o di trattamenti disumani, deve rientrare nell’alveo dell’art. 10 Cost. Invoca un nuovo intervento legislativo che attui l’art. 10 Cost.

3.2. Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, “Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (Cass. n. 16362/2016); va inoltre considerato che, nello specifico, la Corte di appello ha escluso in fatto l’esposizione del ricorrente al rischio di persecuzione, e tale accertamento non è fatto oggetto di idonea censura con il motivo in esame.

4.1. Quarto motivo: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, – Omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorrente sostiene che nel valutare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria vi sia un’attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, rispetto a quanto richiesto per il riconoscimento del rifugio politico.

Lamenta una contraddittorietà della decisione, laddove pur avendo ritenuto non inattendibili le circostanze riferite in merito alla morte dei genitori, non ha riconosciuto la protezione richiesta; si duole che non sia stata considerata la professione della religione cristiana, che sia stata sottovalutata la presenza di B.H., che non si sia considerata la permanenza in Libia e la gravità della situazione ivi esistente.

4.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha escluso in fatto i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste, avendo accertato che lo Stato di origine del richiedente si trova nella parte a sud est della (OMISSIS), non è uno Stato interessato da conflitti interreligiosi, nè presenta situazioni di conflitto armato interno o internazionale, come definiti dalla giurisprudenza Europea, perchè possa riconoscersi sussistente il presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria anche ex art. 14, lett. c) cit., oltre che la irrilevanza della situazione socio/politica della Libia in quanto Paese di transito.

Orbene il motivo non si confronta con tale statuizione attraverso puntuali censure e non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe potuto condurre ad una decisione differente, ma richiama fonti senza illustrare gli specifici fatti riferiti e cita precedenti di merito, privi di diretta incidenza perchè relativi a soggetti diversi ed a situazioni oggetto di autonoma valutazione; in altri termini, la censura è diretta a sollecitare un’impropria rivisitazione dell’apprezzamento di fatto compiuto in sede di merito circa i paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

5.1. Quinto motivo: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4, della Dir. CEE 16/12/2008 n. 115 – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente, avendo rammentato di avere esposto che in (OMISSIS) è applicata la pena di morte e sono sistematicamente attuati trattamenti disumani e degradanti verso la popolazione inerme, sulla scorta di ciò richiede il riconoscimento della protezione. Infine afferma che l’art. 6, par. 4, della direttiva 115/2008/CE contempla la possibilità che gli stati membri prevedano il rilascio di permessi di soggiorno, oltre che per motivi umanitari, anche per motivi “caritatevoli… o di altra natura”.

Il motivo è inammissibile perchè la Corte di appello ne ha escluso in fatto i presupposti e le censure del ricorrente sono sostanziali censure di merito.

E’, comunque, opportuno rammentare che l’art. 6, par. 4, della direttiva 115/2008/CE contempla soltanto una possibilità – non un obbligo – per gli Stati membri, e il legislatore italiano non ha ritenuto di prevedere, oltre alle fattispecie di protezione internazionale costituite, come si è detto, dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche il rilascio di permessi di soggiorno per motivi caritatevoli o di altra natura (Cass. n. 12357/2018).

6.1. Sesto motivo: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, – Omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorrente si duole del rigetto della richiesta di protezione umanitaria e sostiene che le ragioni del suo allontanamento dalla (OMISSIS) avrebbero giustificato il riconoscimento della protezione, che non sarebbe stata esaminata la documentazione comprovante il suo inserimento nel mondo del lavoro in Italia, che in altri casi analoghi i giudici di merito avevano riconosciuto detta protezione, che non si sarebbe tenuto conto della situazione libica.

6.2. Il motivo è inammissibile perchè la pretesa si fonda su circostanze di fatto che non sono state oggetto di accertamento nella sentenza impugnata (come l’attività lavorativa in Italia, peraltro dedotta in maniera assolutamente generica) o delle quali è stata esclusa la rilevanza (situazione libica) e non indica alcun elemento individualizzato di vulnerabilità, dedotto tempestivamente e in maniera circostanziata e non valutato.

7.1. Settimo motivo, indicato in ricorso come nono motivo: Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, della L. n. 228 del 2012, art. 1 – omesso esame di un fatto decisivo.

La censura è appuntata sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, compiuta dalla Corte di appello.

7.2. Il motivo è inammissibile, dovendo tale statuizione essere impugnata con opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Cass. n. 3028/2018; Cass. n. 13807/2011; Cass. n. 21685/2013; Cass. n. 21700/2015), e non con ricorso per cassazione.

8. In conclusione il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, stante l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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