Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27931 del 23/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 27931 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 28596-2012 proposto da:
CODATO MAURO C.F. CDTMRA59H2519080, elettivamente
domiciliato in ROMA, VT A OTRANTO 39, pre55o ln studio
dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MARTA CAPUZZO,
GIANCARLO MORO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2194

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore C.E.
05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 23/11/2017

dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 261/2012 della CORTE D’APPELLO

686/11;

di VENEZIA, depositata il 09/06/2012 R.G.N. 313/11

R.G. 28596/2012

RILEVATO
1. che, con sentenza in data 9 giugno 2012, la Corte di Appello di Venezia
ha respinto il gravame svolto dall’attuale ricorrente e confermato la
sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda per benefici
contributivi per esposizione ultradecennale qualificata ad amianto per
l’attività lavorativa prestata presso lo stabilimento di Portomarghera di

officiato in giudizio (che aveva escluso il prolungamento del periodo di
esposizione oltre il 31.12.1992);

2. che avverso tale sentenza Codato Mauro ha proposto ricorso, affidato a
due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto
difese L’INSP, con controricorso;

CONSIDERATO

3. che, deducendo violazione dell’art. 13, comma 8, legge n.257/92, e
successive modifiche, dell’art. 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod.proc.civ. e motivazione insufficiente e contraddittoria
circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in particolare quanto
all’errata valutazione del materiale probatorio offerto in ordine
all’esposizione qualificata ultradecennale ad asbesto, il ricorrente si
duole che, per pervenire alla ritenuta esposizione qualificata solo per un
periodo infradecennale, la Corte di merito avrebbe disatteso il
testimoniale acquisito alla causa e la documentazione allegata a
suffragio dell’esposizione ultradecennale;

4. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
5. che, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni
unite (v., fra le altre, Cass., Sez.U. n. 5698/2012), occorre premettere
che la tecnica espositiva dei fatti di causa, nel ricorso per cassazione,
mediante la pedissequa riproduzione di atti processuali (nella specie, i
pregressi atti processuali e la riproduzione fotostatica di documenti
amministrativi che precedono, dalla pagina 25 fino alla pagina 206,
l’enunciazione dei motivi di ricorsi,) non soddisfa il requisito di cui all’art.

1

Alcoa Trasformazioni ex Alumix, all’esito delle conclusioni dell’ausiliare

366, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., che prescrive “l’esposizione
sommaria dei fatti della causa” a pena di inammissibilità;

6. che costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto
sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e
valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, onde evitare
di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli
atti assemblati, finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva
ai fini della decisione e che, inerendo al contenuto del ricorso, è di

7. che, comunque, quanto alla censura inerente al preteso vizio di
motivazione della sentenza impugnata (con riferimento alla disciplina
processuale, applicabile

ratione temporis

al presente giudizio,

antecedente alla novella dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.,
introdotta con l’art. 54 d.l. n. 83/12, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 134/12), va ribadito che secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di
motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,
bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica
e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la
possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova
valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze
probatorie;

8. che la denunciata mancata valorizzazione delle risultanze testimoniali,
delle quali si duole la parte ricorrente, non coglie nel segno per avere la
Corte territoriale valutato in termini di non decisività tali risultanze e tale
apprezzamento costituisce attività rimessa al prudente apprezzamento
del giudice del merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità ove
non siano ravvisabili mancanze nella motivazione fornita per giustificare
tali scelte (cfr., fra le tante, Cass. 20 settembre 2013, n. 21603);

9. che, nella specie, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la
valutazione in ordine al testimoniale acquisito e all’inutilizzabile
deposizione di uno dei testi (non ritualmente indicato e neanche

7

competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore;

ammesso d’ufficio), con statuizione non incrinata dal mezzo
d’impugnazione dispiegato;

10.che il diverso esito delle decisioni di merito, pronunciate per altri
dipendenti della medesima società, ed evocato nel ricorso per
cassazione, non assume alcun rilievo per contrastare la sentenza
impugnata, incentrata sulla carenza di prova del prolungamento del
periodo di esposizione del Codato all’amianto oltre il 31 dicembre 1992;

11.che, in definitiva, le doglianze della parte ricorrente si sostanziano nella

data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito
del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità per
essere risultate le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono
state tratte espressione di un’opzione interpretativa del materiale
probatorio del tutto ragionevole ed espressione di una potestà propria
del giudice del merito insindacabile nel suo esercizio (cfr, ex plurimis,
Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

12.che, pertanto, il ricorso va rigettato;
13.che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese
generali e altri accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 16 maggio 2017

esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA