Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27931 del 13/12/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 27931 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA
SENTENZA
sul ricorso 27066-2009 proposto da:
RAI
RADIOTELEVISIONE
ITALIANA
S.P.A.
C.F.
06382641006, già RAI – Radiotelevisione Italiana
Società per Azioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
2013
3221
dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
ROSSI FEDERICA C.F. RSSFRC68L53H501T, elettivamente
Data pubblicazione: 13/12/2013
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo
studio dell’avvocato
D’AMATI
DOMENICO,
che
la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
COSTANTINI CLAUDIA, giusta delega in atti;
– controricorrente
–
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2009 R.G.N.
10642/2004;
udita la relazione della causa 3voltd nelld pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANOlche ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
avverso la sentenza n. 4329/2008 della CORTE
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 20.4.2009, respingeva il gravame della
s.p.a. Rai ed, in parziale accoglimento di quello proposto in via incidentale da Rossi
Federica, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la sussistenza tra le parti di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data indicata
Per la cassazione di tale decisione ricorre la s.p.a. Rai con unico motivo.
La Rossi resiste con controricorso.
Posto quanto sopra, rileva il Collegio che la ricorrente, con atto in data 10.12.2012,
sottoscritto dalla RAI e dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto, a seguito della
conciliazione raggiunta in sede sindacale il 17.4.2012, e che la Rossi ha proceduto
all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio
difensore — pure ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 391, 4° comma c.p.c., relativamente
alle spese di lite.
In definitiva, deve dichiararsi
l’estinzione del giudizio, quale conseguenza della
intervenuta rinunzia e della relativa accettazione.
Ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., non va adottata alcuna
statuizione sulle spese, atteso quanto previsto dall’art. 391, 4° comma c.p.c. in ordine
all’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del
processo, in caso di adesione della controparte alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per spese.
Così deciso in ROMA, il 12.11.2013
dal primo giudice, accertando la relativa anzianità di servizio.